Misure di difesa commerciale nella UE

I venticinque stati membri della Comunità europea elaborano una politica commerciale comune verso i paesi terzi, finalizzata a favorire lo sviluppo del commercio mondiale, l'abolizione progressiva delle restrizioni agli scambi e la riduzione delle barriere tariffarie.



La liberalizzazione degli scambi presuppone diritti ed obblighi da parte di tutti i partner commerciali, comportando la necessità di prevedere meccanismi che consentano di assicurare il rispetto delle regole di una corretta concorrenza tra imprese che operano nel commercio internazionale.


La legislazione comunitaria prevede tre misure principali di difesa commerciale:

  • misure antidumping, nei confronti di importazioni effettuate sul mercato comunitario da parte di imprese di paesi terzi che vendono sul mercato europeo prodotti a prezzi inferiori al prezzo di vendita sul mercato d'origine della merce (importazioni in dumping);
  • misure antisovvenzione, nei confronti di importazioni che godono di aiuti e sovvenzioni statali concessi dai governi alle proprie imprese;
  • salvaguardie, che possono essere attivate in presenza di grave danno alle imprese comunitarie derivante da distorsioni del mercato, come ad esempio flussi anomali di importazioni.

La normativa comunitaria ha lo scopo di rimuovere gli effetti distorsivi delle importazioni in dumping o oggetto di sovvenzioni e di ripristinare un'effettiva concorrenza sul mercato europeo.

PROCEDURA ANTIDUMPING

A cosa serve?



Serve a proteggere il mercato comunitario di un determinato prodotto dai danni al sistema produttivo derivanti dalle importazioni di beni offerti a prezzi inferiori ai prezzi degli stessi beni venduti sul mercato d'origine.



Si tratta di in un procedimento quasi amministrativo regolato dal diritto comunitario e condotto dalla Commissione europea d'ufficio o dietro presentazione di un ricorso da parte dei soggetti interessati. Tale procedimento, in caso di accertamento dell'esistenza di un comportamento di dumping, prevede l'applicazione di dazi all'importazione, ovvero di dazi che sono diretti ad innalzare il prezzo finale del bene importato fino al livello dei prezzi vigente nel mercato d'origine della merce, a meno che non sia possibile concludere con le aziende produttrici dei beni importati un accordo di prezzo minimo che abbia lo stesso effetto.




Quando e a chi è applicato il dazio?


I dazi antidumping sono applicati se, nel corso del procedimento, sono accertate 4 condizioni:



  • esistenza della pratica di dumping, cioè quando il prezzo di vendita di un prodotto esportato nel mercato comunitario risulta inferiore al prezzo dello stesso prodotto in vigore sul mercato d'origine della merce;


  • esistenza di un importante pregiudizio a carico dei produttori comunitari derivante dal dumping;


  • esistenza di un nesso causale tra il pregiudizio e il dumping (ossia il danno dell'industria europea deve essere causato dalle importazioni in dumping);


  • interesse della Comunità: i benefici derivanti dalla introduzione del dazio devono essere superiori ai costi che ne deriverebbero (ad esempio a carico dei consumatori).




Chi può presentare un ricorso?



Sono legittimati a presentare ricorso i produttori del bene in concorrenza con quello importato che rappresentino almeno il 25% del totale della produzione comunitaria. I soggetti interessati possono presentare ricorso (anche avvalendosi della propria associazione di categoria) direttamente alla Commissione europea, oppure per il tramite del Ministero per le Attività Produttive.
Le aziende nel presentare un ricorso devono fornire elementi di prova relativi alle condizioni necessarie per l'imposizione di un dazio compensativo, oltre ad elementi relativi all'azienda o alle aziende che agiscono ed al mercato di riferimento.




Quali sono i tempi della procedura?



La procedura normalmente si chiude in un anno dal suo inizio. In ogni caso, il termine perentorio è di 15 mesi.
Dopo 60 giorni dall'inizio della procedura, possono essere imposti dazi provvisori.

I dazi definitivi vengono decisi dal Consiglio dei ministri dell'Unione europea, su proposta della Commissione e dietro consultazione con gli Stati membri. A seguito della entrata in vigore del Regolamento CE 461/2004, la proposta della Commissione si considera approvata in mancanza di una maggioranza di Stati membri che si esprimano per il suo rigetto (c.d. maggioranza semplice negativa). In questo modo si garantisce la utilizzabilità di questo strumento anche nell'Europa a 25.
Il regolamento di imposizione dei dazi resta in vigore per cinque anni, a meno che le parti interessate, o la Commissione d'ufficio, non richiedano l'avvio di una procedura di revisione (c.d. interim review e/o sunset review).

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