AD717 - Hardwood plywood
Caso AD717: importazioni di compensato di legno di LATIFOGLIE originario della Repubblica Popolare Cinese
11 giugno 2025
Pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1139 della Commissione del 6 giugno 2025 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di legno compensato di latifoglie originario della Repubblica popolare cinese (caso AD717).
Di seguito una breve sintesi:
1. È stato imposto un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno diverso dal bambù e dall’okoumé, di cui ciascun foglio abbia uno spessore inferiore o uguale a 6 mm, avente almeno uno strato esterno di legno tropicale o di legno diverso dalle conifere, delle specie di cui alle sottovoci:
- 4412 31, 4412 33 e 4412 34, anche rivestito o ricoperto in superficie, attualmente classificato con i codici NC e TARIC 4412 31 10 80, 4412 31 90 00, 4412 33 10 12, 4412 33 10 22, 4412 33 10 82, 4412 33 20 10, 4412 33 30 10, 4412 33 90 10 e 4412 34 00 10
- originario della Repubblica popolare cinese
2. Entità del dazio
3. Per evitare pratiche elusive, le importazioni di legno compensato avente entrambi gli strati esterni di legno di conifere o di bambù e con un’anima contenente strati delle specie di cui alle sottovoci 4412 31, 4412 33 e 4412 34, anche rivestito o ricoperto in superficie, attualmente classificato con i codici NC ex 4412 10 00 ed ex 4412 39 00 (codici TARIC 4412 10 00 10 e 4412 39 00 20) sono monitorate dalla Commissione.
4. In questa fase del procedimento non è stata presa alcuna decisione in merito a una possibile applicazione retroattiva delle misure antidumping (si veda punto 375 del documento in italiano)
5. È attesa per novembre 2025 (e comunque non oltre dicembre 2025) una decisione finale rispetto alle misure definitive. Per consultare la timeline fornita dalla Commissione europea si faccia riferimento alla pagina ufficiale dedicata
Per ulteriori dettagli consulta questa pagina
Comunicazione dazi provvisori "Hardwood Plywood" - Cina
Nella giornata del 12 maggio 2025, la Commissione ha fornito informazioni sulla prevista imposizione di dazi provvisori per le importazioni di compensato di latifoglie proveniente dalla Cina. Le parti interessate avranno pertanto – come consuetudine - 3 giorni lavorativi per presentare osservazioni scritte sull'accuratezza dei calcoli. Tali osservazioni si riferiranno esclusivamente a errori e imprecisioni; eventuali argomentazioni procedurali e pareri relativi all'inchiesta potrebbero essere presi in considerazione in una fase successiva.
È questa solo una comunicazione preliminare dei dazi provvisori; pertanto, i dazi antidumping provvisori saranno riscossi solo a partire dal 9 giugno 2025. Così come solo dal 9 giugno si conoscerà l’eventuale imposizione retroattiva delle misure.
I dazi doganali si aggiungono a eventuali dazi all'importazione esistenti e regolari, se presenti.
I dazi antidumping provvisori (espressi sul prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazi doganali esclusi) sono stabiliti come segue:
• Per la società Pizhou Jiangshan Wood Co., Ltd: 25,1%
• Tutte le altre importazioni originarie della Cina: 62,4%.
Le misure definitive saranno pubblicate il 6 dicembre 2025.
Antidumping Hardwood Plywood - Pubblicato Regolamento Esecutivo
In data 18 dicembre 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento Esecutivo 2024_3140 del 17/12/2024 inerente la registrazione delle importazioni di compensato di legno di latifoglie dalla Cina di cui all’allegato.
In tale Regolamento vengono riassunte le premesse dell’indagine in corso, quali la definizione del prodotto e il livello di margine di pregiudizio ipotizzato.
Il Regolamento entrerà in vigore il 19/12/2024 e la registrazione delle importazioni del prodotto in esame resterà valida per un periodo di nove mesi.
Questo provvedimento si inserisce nel contesto dell'indagine antidumping dell’UE in corso sulle importazioni di compensato di legno di latifoglie cinese. La Commissione, agendo di propria iniziativa e seguendo una nuova procedura, ha stabilito che la registrazione è necessaria per garantire un'indagine approfondita e per salvaguardare il mercato UE da pratiche commerciali sleali.
Quest’obbligo di registrazione garantirà un'indagine trasparente e approfondita, consentendo all'UE di proteggere efficacemente il proprio mercato sostenibile dalla concorrenza sleale e di salvaguardare gli interessi delle imprese europee.