La Germania ha emanato la legge sugli obblighi di approvvigionamento della catena di fornitura "Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz" (LksG) nel luglio 2021. Sebbene la legge interessi in prima istanza le aziende che hanno sede legale, sede principale, sede amministrativa, sede di servizio o una succursale in Germania, la Lksg ha un impatto anche su fornitori diretti e indiretti coinvolti nella catena di fornitura e dunque anche sulle aziende italiane. La legge è entrata in vigore da gennaio 2023 per le aziende con almeno 3.000 dipendenti e dal 2024 si applicherà anche alle aziende con più di 1.000 dipendenti.
L'obiettivo di questa norma è migliorare la protezione dei diritti umani e dell'ambiente nelle catene di approvvigionamento globali. La legge stabilisce che alcuni obblighi di diligenza devono essere ribaltati “a cascata” sui fornitori dell’azienda attraverso specifici obblighi contrattuali:
1. Istituzione di un sistema di risk management
2. Conduzione di un’ analisi del rischio
3. Previsione di misure di prevenzione
4. Adozione di misure correttive
5. Istituzione di meccanismi di denuncia
6. Obblighi di comunicazione e documentazione
Il controllo è stato affidato all’Ufficio Federale per l’Economia e il Controllo delle Esportazioni (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, BAFA) di Francoforte. Le aziende tedesche ed i loro fornitori diretti saranno dunque tenuti a verificare l'intera filiera, con pene, per le aziende tedesche, di tipo pecuniario ma che arrivano fino all’esclusione dall'assegnazione di appalti pubblici (per violazioni accertate con sentenza definitiva).
Le aziende tedesche soggette alla norma imporranno ai loro fornitori diretti di:
• accettare specifici nuovi obblighi contrattuali
• rispettare misure di prevenzione
• applicare i principi di dovuta diligenza anche nei confronti dei propri fornitori
• accettare e implementare meccanismi di monitoraggio
• accettare la conduzione di audit da parte dell’azienda tedesca o di una terza parte
• accettare obblighi di manleva/risarcimento in caso di sanzioni.
Non vi sono organismi tedeschi a cui le aziende italiane occorre si interfaccino, il rapporto resta con il cliente tedesco che ricade nell’obbligo e sarà legato a vincoli informativi e contrattuali sopra citati.
In allegato il testo della norma per approfondimenti.
Per eventuali delucidazioni potete contattare l’ufficio Ambiente e Economia Circolare