Con la recente Ordinanza n. 22575/2022 la Corte di Cassazione ha ribadito che nel caso di lavori mal fatti, i quali provocano un danno al committente che rientra nell'ambito dell'art. 1669 del c.c. che siano conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori, entrambi rispondono in solido dei danni.
Come chiarito nella stessa Ordinanza, per sussistere la solidarietà è sufficiente che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse.
Leggi di seguito il testo integrale dell'Ordinanza.