La Commissione europea ha pubblicato un pacchetto di documenti utili all’attuazione della Direttiva Case Green nei singoli Stati Membri.
Secondo questa norma, ogni Stato dovrà dotarsi di un piano di rinnovo degli edifici – residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati - con l’obiettivo finale di avere uno stock di edifici a zero emissioni entro il 2050. L’attuazione del piano nazionale contribuirebbe in maniera significa al raggiungimento degli obiettivi climatici fissati dall’UE negli scorsi anni, a rafforzare l’indipendenza energetica continentale e a rendere più competitivo il settore edilizio.
Il pacchetto - che comprende un regolamento delegato, un regolamento di esecuzione e un insieme completo di documenti di orientamento - offre indicazioni pratiche mentre gli Stati membri si preparano a recepire la direttiva nel diritto nazionale entro maggio 2026.
FederlegnoArredo sta monitorando gli sviluppi del piano nazionale, per essere pronti all’interlocuzione con le istituzioni.
In particolare, sono stati pubblicati:
• Un regolamento delegato che rivede il quadro metodologico per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi, fornendo ai Paesi UE il riferimento per stabilire requisiti di prestazione energetica economicamente vantaggiosi per i proprietari di edifici, sia nuovi che esistenti, tenendo conto delle specificità nazionali come le caratteristiche del patrimonio edilizio locale e le condizioni climatiche. Il regolamento è accompagnato da linee guida.
• Un regolamento di esecuzione che stabilisce modelli comuni per il trasferimento di informazioni dai database nazionali all’Osservatorio del patrimonio edilizio dell’UE (EU Building Stock Observatory).
• Un documento di orientamento con 13 allegati tematici, che analizza nel dettaglio le nuove disposizioni e le modifiche sostanziali della direttiva, offrendo interpretazioni e indicazioni pratiche in risposta alle domande sollevate dagli Stati membri.
Ciascun allegato fornisce orientamenti su uno specifico argomento:
- Requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici non residenziali e traiettorie per la progressiva ristrutturazione degli edifici residenziali (Articolo 9)
- Incentivi finanziari, competenze e barriere di mercato (Articolo 17) e sportelli unici (Articolo 18)
- Attestati di prestazione energetica (Articoli 19-21, Allegato V) e sistemi di controllo indipendenti (Articolo 27, Allegato VI)
- Passaporto di ristrutturazione (Articolo 12, Allegato VIII)
- Banche dati sulla prestazione energetica degli edifici (Articolo 22)
- Scambio di dati (Articolo 16)- Edifici a zero emissioni (Articoli 7 e 11)
- Energia solare negli edifici (Articolo 10)- Infrastrutture per la mobilità sostenibile (Articolo 14)
- Sistemi tecnici per l’edilizia, qualità ambientale interna e ispezioni (Articoli 13, 23 e 24)
- Caldaie alimentate a combustibili fossili (Articolo 13, Allegato II)
- Quadro generale comune per il calcolo della prestazione energetica degli edifici (Allegato I)
- Potenziale di riscaldamento globale nel ciclo di vita degli edifici di nuova costruzione (Articolo 7, paragrafi 2 e 5)
Per saperne di più consultare il sito della Commissione europea