Normative per temi trasversali

Informazioni sulla normativa organizzate per aree tematiche

  • Normative Export Arredo
    portale plus

    Il nuovo Portale Certificazioni di FederlegnoArredo è la banca dati delle conformità tecniche richieste ai prodotti di arredo per la vendita all'estero.

    Attraverso un sistema di filtri, che parte con la selezione del settore merceologico e del Paese di destinazione, è possibile visualizzare e scaricare tutte le informazioni in pochi clic.

    Trova in modo semplice e intuitivo le conformità tecniche per l'export dei tuoi prodotti: accedi subito al Portale Certificazioni su FLA Plus

  • Prevenzione incendi / Fuoco

    Al fine di prevenire il pericolo di incendi, in Italia sono stati emanati decreti ministeriali sia di tipo ‘orizzontale' (riferiti al pericolo di incendio nel suo complesso), sia di tipo ‘verticale' (riferite ad ambiti e ambienti specifici).
    In base a queste leggi, i materiali impiegati in particolari edifici devono avere determinate caratteristiche e, a seconda dei casi, devono essere:

    • omologati dal Ministero dell'Interno (nel caso si tratti di prodotti non soggetti all'obbligo di marcatura CE ai sensi della direttiva 89/106 sui prodotti da costruzione; per es. i mobili imbottiti);

    oppure

    • essere marcati CE e aver determinato e dichiarato le loro caratteristiche di comportamento al fuoco (nel caso di tutti i prodotti da costruzione soggetti all'obbligo di marcatura CE).

    L'obbligo di omologare o di determinare e dichiarare le prestazioni di comportamento al fuoco dei materiali sussiste solo quando questi sono destinati ad essere impiegati in usi oggetto di specifici requisiti di legge. Possono ad esempio essere messi in commercio ed utilizzati prodotti marcati CE, senza che le loro prestazioni di reazione o resistenza al fuoco siano state determinate. Tali prodotti possono comunque essere installati in opere edilizie, purché non in situazioni oggetto di requisiti di legge.

    Gli edifici oggetto dei decreti verticali sono:

    • alberghi e attività turistico alberghiere;
    • locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo;
    • strutture sanitarie pubbliche e private;
    • impianti sportivi;
    • edifici scolastici;
    • edifici storici ed artistici destinati ad ospitare musei, gallerie, esposizioni o mostre;
    • edifici storici destinati ad ospitare biblioteche ed archivi;
    • mostre e fiere;
    • edifici civili di altezza antincendio superiore a 12 m;
    • uffici;
    • altre attività.
  • Informazioni al consumatore

    La legislazione in vigore in Italia prevede che tutti i prodotti commercializzati sul territorio del nostro paese e destinati al consumatore finale debbano essere accompagnati da determinate informazioni, tali da permettere a chiunque, al momento dell'acquisto, di valutare correttamente la qualità del bene e, successivamente, di usufruirne in modo appropriato.

    Tale obbligo è stato inizialmente introdotto con la Legge 10 aprile 1991 n. 126 “Norme per l'informazione del consumatore”. Successive disposizioni hanno chiarito alcuni aspetti applicativi (D.M. n. 101 del 08/02/1997 e Circolare 3 Ago. 2004, n.1). Nel 2005, il “Codice del Consumo” (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) ha incorporato i contenuti della legge n. 126, sostituendola, con modifiche di piccola entità.

    La scheda prodotto è uno strumento che permette di soddisfare gli obblighi di legge sopra indicati. FederlegnoArredo da tempo ne promuove l'utilizzo, invitando le aziende associate a predisporla e a metterla a disposizione dei consumatori, intendendola non solo come un obbligo, ma anche e soprattutto come strumento utile per valorizzare le caratteristiche di qualità del prodotto.

    Per questo motivo vengono messi a disposizione degli associati, oltre agli estratti delle parti utili della legislazione di riferimento, anche delle istruzioni per la compilazione della scheda prodotto e degli esempi per diversi tipi di mobili e complementi.

    Le istruzioni per la compilazione della scheda prodotto sono consultabili qui

    Informazioni al consumatore - Riferimenti legislativi

    È riportato di seguito il testo delle disposizioni di legge in vigore in materia di informazioni al consumatore.

    Documentazione
  • Sicurezza del prodotto

    La Direttiva 2001/95/CE (recepita in Italia dal decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172, successivamente sostituito dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 “Codice del consumo”) stabilisce che il produttore debba immettere sul mercato solo prodotti sicuri. In mancanza di specifiche disposizioni comunitarie o di legislazione nazionale che disciplini gli aspetti di sicurezza, un prodotto si presume sicuro quando è conforme alle norme europee i cui riferimenti siano stati pubblicati sulla GUCE.
    In assenza di queste, la sicurezza del prodotto è valutata in base alle norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee, alle norme in vigore nello stato membro in cui il prodotto è commercializzato, alle raccomandazioni della Commissione Europea relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti, ai codici di buona condotta in materia di sicurezza vigenti nel settore interessato, al livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi. I prodotti non sicuri, che presentano rischi per i consumatori, possono essere oggetto di misure da parte delle autorità competenti, che possono arrivare al ritiro immediato del prodotto dal mercato.

    Le autorità competenti nei vari stati membri hanno l'obbligo di informarsi reciprocamente sui prodotti pericolosi individuati e sulle misure conseguenti adottate, utilizzando un sistema di scambio rapido delle informazioni chiamato “RAPEX”.

     

    SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI - REVISIONE DELLA DIRETTIVA

    La Direttiva 2001/95/CE sulla Sicurezza Generale dei Prodotti (recepita in Italia dalla parte IV del D.Lgs. 6 settembre 2005, detto “Codice del consumo”) costituisce il principale strumento per assicurare che i prodotti destinati al consumatore, (i mobili domestici, per esempio), siano sicuri e, in quanto tali, idonei ad essere immessi sul mercato. La attuale Direttiva prevede che i prodotti non debbano presentare rischi, indica il modo per dimostrarlo e stabilisce cosa è necessario fare quando un prodotto, già immesso sul mercato, si dimostri non sicuro.

    La UE ha recentemente lanciato una consultazione pubblica per procedere ad una revisione della Direttiva (cliccare qui per accedere alla pagina del sito della CE dedicata all'argomento). Una delle principali aree oggetto di riconsiderazione è quella dei meccanismi attraverso i quali vengono sviluppate le norme tecniche che, per le varie famiglie di prodotto, indicano le modalità specifiche di valutazione della sicurezza al fine di dimostrare la conformità del prodotto alla Direttiva. La CE si propone di snellire e rendere più efficienti tali meccanismi, che si sono rivelati eccessivamente lenti e laboriosi, rendendo così più efficiente l'azione di protezione del consumatore. Una delle proposte avanzate dalla CE, e sottoposte a consultazione, prevede la possibilità di inserire negli elenchi ufficiali delle norme tecniche utilizzabili a supporto della Direttiva e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, anche i riferimenti a norme già esistenti, ma non elaborate su mandato della CE.

    Un simile cambiamento sarebbe vantaggioso in particolare per il settore dell'arredo, che possiede già un vasto insieme di norme tecniche europee sui principali aspetti di sicurezza dei mobili e della loro durabilità, sebbene esse non siano state elaborate su mandato della CE. Tali norme sono state definite con ampia partecipazione dell'industria e sono già utilizzate e conosciute dal settore. Un loro esplicito riconoscimento come specifiche utilizzabili per dimostrare il soddisfacimento di obblighi di legge non farebbe che aumentare le certezze per gli operatori economici del settore, senza imporre loro oneri aggiuntivi.

    La partecipazione alla consultazione è aperta alle parti interessate (cliccare qui).

  • Sostenibilità

    L’intera filiera del legno è uno dei cicli produttivi ambientalmente più virtuosi, e la recente comunicazione del-la Commissione Europea “Industrie forestali innovative e sostenibili nell’UE. Un contributo alla strategia del-l’Unione europea per la crescita e l’occupazione” testimonia l’importanza attribuita alla fi liera nell’ottica della sostenibilità. La Commissione, oltre ad affrontare con proposte d’azione le principali problematiche della fi liera (tra cui l’accesso alle materie prime e il contributo dell’industria del legno alla lotta ai cambiamenti climatici) individua anche la possibilità di riconoscere ai prodotti in legno quella funzione di Carbon Storage che i prodotti in legno per loro natura svolgono. L’alta percentuale di materiale riciclato, la sostenibilità della gestione forestale e infi ne la sottrazione di CO2 all’atmosfera che ogni prodotto in legno assicura fi no alla fi ne del suo ciclo di vita compongono un quadro che pone il legno in cima alla classifi ca dei materiali più sostenibili.

    Tra le misure in campo, la definizione di criteri ecologici minimi per il settore dell’arredo, che andranno a calare nell’operatività dei bandi e delle gare d’appalto i principi dettati dalla strategia GPP (politiche per gli acquisti verdi pubblici), sarà certamente un ulteriore banco di prova e un’occasione per orientare la produzione del settore verso soluzioni ancora più ecologiche.

  • Normative Estere - News

    Questa sezione del sito è in continuo aggiornamento: Viene alimentata progressivamente, sulla base delle segnalazioni provenienti dalle federazioni europee dei produttori, dalle associazioni nazionali estere, dalle istituzioni e dalle stesse aziende associate.

    Le indicazioni ivi contenute non sono esaustive, ma costituiscono una base - ci auguriamo utile per le aziende associate - per successivi approfondimenti.

    Le informazioni, accessibili ai soli soci, sono suddivise per paese.
    Per inviare segnalazioni o per richiedere ulteriori informazioni, scrivere a marco.fossi@federlegnoarredo.it.

  • Strumenti

    Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti indica come obbligatorio l’uso del BIM dal 1° gennaio 2019 per quelle opere che avranno importo di gare superiore ai 100 mio di euro. Via via tutte le opere e tutte le stazioni appaltati dovranno adeguare alla progettazione con BIM tutte le attività e le documentazioni di progetto. Dopo la fase di inchiesta pubblica il Ministero rompe gli indugi e supporta il cambiamento.

    Per accompagnare le Aziende di settore ricordiamo ai Soci che è operativa una convenzione a loro riservata con BIMobject i cui dettagli sono disponibili a questo collegamento nell’area convenzioni del sito.

    Per ogni utile approfondimento: abramo.barlassina@federlegnoarredo.it

    Documenti
  • Certificato d'origine

    Questa sezione è interamente dedicata al complesso mondo del Certificato d’Origine.
    Sono presenti in formato pdf, diversi documenti esplicativi scaricabili e consultabili (origine preferenziale/non preferenziale delle merci, certificato d’origine e documentazioni riferite ad una selezione di Paesi, approfondimento di diverse tipologie di certificati utili all’export).

    Si rende noto, inoltre, che a partire dal 1° giugno 2019, la domanda di rilascio del certificato di origine deve essere presentata in modalità telematica utilizzando l'applicativo InfoCamere Cert'O.

    Per maggiori informazioni, consultare il seguente link.

    Per ogni chiarimento vi invitiamo a contattare l’ufficio normativa arredo ai seguenti recapiti:

    Marco Fossi 
    Marco.fossi@federlegnoarredo.it
    Tel. 02 80604 353
    Cell. 331 487 0858

    Stefania D’Oriano
    normativa@federlegnoarredo.it
    Tel. 02 80604 358