Le aziende che utilizzano nei cicli produttivi che originano le loro emissioni in atmosfera alcune sostanze pericolose (vedi news del 12 aprile 2021) sono tenute all’invio di una relazione all’autorità competente con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della loro sostituzione Questa relazione è da inviare per la prima volta entro il 28 agosto 2021 e successivamente ogni 5 anni.
Le sostanze citate sono:
- Quelle classificate come cancerogene (H340, H350, H360)
- Quelle classificate come “estremamente preoccupanti” (SVHC)
- Quelle di tossicità e cumulabilita' particolarmente elevata
A questo link è disponibile una classificazione di ausilio alla ricerca delle miscele o sostanze in discussione.
Sul tema, diverse amministrazioni regionali stanno fornendo delle linee guida, Emilia Romagna ne ha rilasciata una, che alleghiamo. Regione Lombardia ne sta elaborando un’altra.
Queste indicazioni differiscono tra loro perché in alcuni casi l’autorità ha introdotto soglie di esenzione o tipologie di autorizzazioni per cui non si ritiene necessario l’adempimento (questo soprattutto per quanto riguarda la Lombardia).
In linea generale si ritiene possano essere escluse le attività definite con emissioni scarsamente rilevanti di cui al comma 1 dell’art. 272, mentre altre esclusioni (Aziende AIA, aziende autorizzate “in via generale” ai sensi dell’art. 272 c.2 e 3, introduzione di eventuali soglie di significatività) possono essere previste in caso di emanazioni di specifiche indicazioni regionali.
Per maggiori informazioni: omar.degoli@federlegnoarredo.it