Il decreto legislativo 102/2020 ha previsto alcune mofidiche al testo unico ambientale (d.lgs. 152/06). In particolare, ha inserito nell’art.271 del decreto un comma che dispone che ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui determinate sostanze pericolose sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, inviano all’autorità competente una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Sulla base della relazione di cui al precedente periodo, l’autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell’autorizzazione.
Per la prima applicazione, le aziende interessate devono inviare la prima relazione entro un anno dall’entrata in vigore del decreto, cioè entro il 28 agosto 2021.
Le sostanze indicate dall’articolo 271, c.7 bis sono:
- Le sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) - Si ricorda che la formaldeide è classificata come cancerogeno di cat.1B e riporta la frase di rischio H350 che può caratterizzare anche alcune miscele che la contengono
- Le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata
- Le sostanze classificate come estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento Reach
Le aziende che hanno tali sostanze tra le loro materie prime (come sostanza o come miscela “classificata”) sono quindi interessate da questo adempimento.
Al momento sussistono ancora alcuni dubbi in merito all’esatta identificazione delle sostanze in questione, e alle aziende tenute all’invio della relazione.
Regione Lombardia sta predisponendo una linea guida che sarà pubblicata nel mese di maggio, per il momento non ci sono notizie di attività simili nelle altre regioni.
Situazioni differenti potrebbero verificarsi a seconda del titolo autorizzativo dell’azienda (per alcune categorie, ad esempio le autorizzazioni “in via generale”, e per le attività cosiddette ad inquinamento “poco rilevante” potrebbe non essere necessario l’invio). Discussioni in corso riguardano anche le aziende in possesso di AIA (autorizzazione ambientale integrata) in quanto questi temi sarebbero coperti da adempimenti legati all’autorizzazione stessa, e una possibile soglia di “significatività” che faccia scattare o meno l’obbligo.
Maggiori informazioni saranno fornite una volta chiariti questi aspetti, anche con l’aiuto della linea guida in via di predisposizione da parte di Regione Lombardia, ma si segnala comunque questa scadenza in modo che le aziende possano considerare di dover adempiere a questo obbligo.