In relazione alle nuove regole per le detrazioni fiscali, così come riportate nella precedente notizia del 14 ottobre, si segnala che dai massimali riportati nell’Allegato I è esclusa, oltre ai costi relativi a IVA, alle prestazioni professionali e alle opere complementari, anche quelli relativi alla posa in opera del serramento.
Per ciò che riguarda la specifica “chiusure trasparenti”, riportata nella tabella dell’Allegato I, sono ancora in corso gli opportuni chiarimenti trattandosi di un dettaglio particolarmente impattante per il mercato, in particolare nel caso di Ecobonus al 50%, per il quale non è previsto il richiamo ai prezzari DEI o regionali, prerogativa del Superbonus al 110%.
Come già evidenziato, nel testo del Decreto Requisiti Tecnici, all’Art. 1 “Oggetto, ambito di applicazione e definizioni” si riporta al comma 3, lettera m) la definizione di “finestre comprensive di infissi: le chiusure tecniche trasparenti e opache, apribili e assimilabili, e dei cassonetti, comprensivi degli infissi”. La tabella dell’Allegato I si riferisce esclusivamente alla “Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi”, che nella normativa tecnica corrente fanno riferimento alle chiusure vetrate.
Pertanto, alla luce della definizione di finestre comprensive di infissi riportata nel Decreto in esame, si ritiene ragionevole non considerare i massimali di spesa per le chiusure opache, come ad esempio porte d’ingresso di sicurezza e portoncini.