Con la recente pubblicazione di tutti i disposti normativi per le agevolazioni al 50% (ecobonus per la semplice sostituzione dei serramenti) e al 110% (superbonus per interventi di efficientamento energetico sull’intero edificio) sono di fatto in vigore le nuove regole per le detrazioni fiscali previste anche per il mercato dei serramenti.
Nell’ambito del Decreto Requisiti Ecobonus, sono riportati i nuovi limiti, suddivisi in relazione alle zone climatiche, relativi alla trasmittanza termica (Allegato E) e ai massimali di spesa (Allegato I). In particolare, in relazione all’Allegato E (“Requisiti degli interventi di isolamento termico”) sono riportati in tabella i valori di trasmittanza massimi consentiti per l’accesso alle detrazioni:
Sostituzione di finestre comprensive di infissi
Zona climatica A: 2,60 W/m2*K
Zona climatica B: 2,60 W/m2*K
Zona climatica C: 1,75 W/m2*K
Zona climatica D: 1,67 W/m2*K
Zona climatica E: 1,30 W/m2*K
Zona climatica F: 1,00 W/m2*K
In relazione all’Allegato I (“massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell’installatore ai sensi dell’Allegato A”), sono riportati in tabella i seguenti costi massimi ammissibili della detrazione per tipologia di intervento:
Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi
La specifica “chiusure trasparenti”, riportata nel titolo della tabella, lascerebbe intendere l’esclusione dai massimali delle chiusure opache, come ad esempio le porte d’ingresso e i portoncini. Inoltre, è indicato che sono esclusi dai massimali anche i costi relativi a IVA, alle prestazioni professionali e alle opere complementari. Anche in questo caso, tale indicazione riportata in calce all’Allegato I lascerebbe presupporre che sono esclusi anche i costi di posa in opera del serramento. In entrambi i casi sono in corso gli opportuni chiarimenti con il MISE trattandosi di dettagli particolarmente impattanti per il comparto dei serramenti.
Sul portale Enea è infine da oggi possibile l’invio telematico della documentazione necessaria per usufruire delle detrazioni le cui scadenze, a meno di prossime proroghe, sono rispettivamente al 31/12/2021 per le aliquote al 110% e al 31/12/2020 per le aliquote al 50%.