SISTRI/MUD/ALBO
RENTRI: termini per l’iscrizione dei produttori iniziali di rifiuti
Proseguono le tappe di attuazione del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI).
Le tempistiche per l’iscrizione variano in base alla tipologia di rifiuto prodotto e al numero di dipendenti.
Dal 15 giugno al 14 agosto 2025: obbligo di iscrizione per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 e fino a 50 dipendenti compresi.
Dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026 obbligo di iscrizione per:
• Enti e imprese un numero di dipendenti inferiore o uguale a 10 che producono esclusivamente rifiuti speciali pericolosi;
• Produttori di rifiuti speciali pericolosi non organizzati in forma di ente o impresa, a prescindere dal numero di dipendenti.
Invitiamo i soggetti interessati a verificare la propria posizione.
Per ulteriori chiarimenti e informazioni è possibile consultare il sito ufficiale del RENTRI o contattare ufficio.ambiente@federlegnoarredo.it
MUD 2025: aggiornamento
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2025 il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che approva il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) per il 2025, da utilizzare per le dichiarazioni relative al 2024. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica informa che, ai sensi dell’articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n. 70, il termine per la presentazione del MUD è di 120 giorni dalla pubblicazione quindi la scadenza è fissata al 28 giugno 2025.
RENTRI – Vidimazione modelli
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali informa che a partire dalla data odierna, 4 novembre 2024, gli operatori possono stampare, dall’area pubblica del sito RENTRI, il format di registro di carico e scarico cartaceo da portare alla Camera di commercio per la vidimazione, come previsto dall’art. 4 del DM 4 aprile 2023, n. 59.
I nuovi modelli potranno essere vidimati a partire dalla stessa data, ma potranno essere utilizzati a partire dal 13 febbraio 2025.
Tale funzione interessa gli operatori che, dal 13 febbraio 2025 sino all’iscrizione, dovranno tenere il registro di carico e scarico con i nuovi modelli in formato cartaceo. Non sono invece interessati gli operatori tenuti ad iscriversi entro il 13 febbraio 2025 (vale a dire impianti di trattamento, trasportatori e intermediari di rifiuti nonché produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti), che terranno da subito il registro in modalità digitale.
I fogli da vidimare, in formato A4, devono essere accompagnati da un frontespizio che può essere precompilato attraverso il servizio messo a disposizione dal RENTRI.
Gli operatori possono stampare e portare a vidimare anche solo pagine bianche, senza filigrana del modello.
Ricordiamo infine che, dal 13 febbraio 2025, non sarà più possibile utilizzare i modelli di cui al Decreto Ministeriale 1° aprile 1998, n. 148, anche se già vidimati.
Per ulteriori informazioni: ufficio.ambiente@federlegnoarredo.it
Modalità di compilazione dei nuovi modelli di registro e FIR RENTRI: pubblicato il DD 251/2023
Con il Decreto Direttoriale n. 251 del 19 dicembre 2023 sono state delineate le istruzioni operative inerenti la compilazione dei modelli indicati agli articoli 4 e 5 del DM n.59 del 2023, ovvero:
- Allegato 1: Modalità di compilazione del modello di cui all’art.4 "Istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti". Questo documento è strutturato in sezioni corrispondenti ai soggetti coinvolti, che vanno dai produttori agli impianti di trattamento, trasportatori, intermediari o commercianti di rifiuti senza detenzione. In Tabella 7 sono presenti legno, sughero, tessili e materiali ceramici.
- Allegato 2: Modalità di compilazione del modello di cui all’art.5 "Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto". Il testo è suddiviso in tre sezioni, fornendo indicazioni dettagliate sulla compilazione del FIR, note sull'utilizzo del modello in situazioni specifiche e tabelle di approfondimento.
Il 17 dicembre inoltre è entrata in vigore la Legge n. 191 del 15 dicembre 2023, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16/12/2023). Attraverso l'articolo 8-quater, la legge modifica l'articolo 258 del Decreto Legislativo 152 del 2006, relativo alle sanzioni per la violazione degli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico e formulari rifiuti. Si stabilisce, con articolo 9-bis, che il cumulo giuridico per più violazioni delle norme sui registri e formulari rifiuti (ex 152) si applica anche agli illeciti antecedenti l'entrata in vigore del 116/2020, per i quali non sia già intervenuta una sentenza passata in giudicato.
In allegato è disponibile il DD 251/2023 e relative istruzioni.
Per eventuali delucidazioni: ufficio.ambiente@federlegnoarredo.it
decreto_direttoriale_19122023_251
decreto_direttoriale_251_allegato1_istruzioni_compilazione_registro
decreto_direttoriale_251_allegato_2_istruzioni_compilazione_fir
Modalità operative RENTRI: pubblicato il DD 143/2023
Con riferimento alle tempistiche previste dal D.M. 4 aprile 2023 n. 59, con Decreto Direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023 sono presentate le modalità operative per la trasmissione dei dati al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), le modalità di accesso e di iscrizione da parte degli operatori al RENTRI, i requisiti informatici per garantire l’interoperabilità e le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto messi a disposizione degli operatori.
Il DD in questione attua le disposizioni di cui all’art. 21, comma 1 lettere a), b), c) e g) e le diverse modalità operative sono presentate in 18 schede.
- Modalità operative per l’iscrizione al RENTRI da parte degli operatori (modalità 1-3)
- Modalità operative per la gestione del registro cronologico di carico e scarico e del FIR in formato cartaceo (modalità 4-7)
- Modalità operative per la tenuta del registro cronologico di carico e scarico e del FIR mediante sistemi gestionali (modalità 8-10)
- Modalità operative per la trasmissione dei dati del registro cronologico di carico e scarico e del FIR mediante interoperabilità (modalità 11-12)
- Modalità operative per la tenuta del registro cronologico di carico e scarico e del FIR e per la trasmissione dei dati mediante servizi di supporto (modalità 13-15)
- Requisiti e specifiche tecniche (modalità 16-18)
Inoltre, dall’8 novembre è attivo il portale del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti – RENTRI attraverso cui è possibile scaricare la normativa nazionale, i decreti direttoriali di recente emanazione e le specifiche tecniche, visionare manuali e guide a supporto degli operatori, richiedere supporto o assistenza virtuale sul nuovo servizio. Ricordiamo che sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l’accreditamento alla piattaforma telematica, i soggetti di cui all’art. 188-bis del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 così come modificato, da ultimo, dal D.lgs. 213 del 2022, di seguito elencati:
- gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- i produttori di rifiuti pericolosi;
- gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- i soggetti di cui all'art. 189, comma 3, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, in cui sono ricompresi i trasportatori di rifiuti non pericolosi, gli intermediari di rifiuti non pericolosi, i produttori di rifiuti non pericolosi di cui ai punti c) d) e g) dell'art. 184 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. con più di 10 dipendenti.
In allegato è disponibile il DD 143/2023 e relativo allegato.
Per eventuali delucidazioni sempre a disposizione l’ufficio Ambiente e Economia Circolare
decreto_direttoriale_06112023_143_tracciabilita_rifiuti
decreto_direttoriale_06112023_143_tracciabilita_rifiuti_allegato
Tabella scadenze RENTRI: pubblicato il DD 97/2023
Con riferimento alle tempistiche previste dal D.M. 4 aprile 2023 n. 59, con decreto direttoriale n.97 del 22 settembre 2023 è stata adottata la “Tabella scadenze RENTRI” relativa a:
• Scadenze per iscrizione al RENTRI
dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025
– enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti
– enti e imprese che effettuano il trattamento di rifiuti
– enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti a titolo professionale
– intermediari e commercianti di rifiuti
– Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025
– enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti
dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026
– enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con meno di 10 dipendenti
Entrata in vigore dei nuovi modelli
a decorrere dal 13 febbraio 2025
Obbligo di tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale
dal 13 febbraio 2025
– enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti
– enti e imprese che effettuano il trattamento di rifiuti
– enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti a titolo professionale
– intermediari e commercianti di rifiuti
– Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
dalla data di iscrizione al RENTRI
enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti
dalla data di iscrizione al RENTRI
enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con meno di 10 dipendenti
Obbligo di emissione del formulario di identificazione dei rifiuti in formato digitale
a decorrere dal 13 febbraio 2026
In allegato è disponibile il Decreto Direttoriale n. 97 del 22 settembre 2023.
Per eventuali delucidazioni: ufficio.ambiente@federlegnoarredo.it
Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (R.E.N.T.R.I.)
Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, in attuazione a quanto stabilito dall’articolo 188-bis del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha avviato la realizzazione di un prototipo funzionale del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (R.E.N.T.R.I.). Segnaliamo a proposito la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto 4 aprile 2023, n. 59, di cui alleghiamo il testo.
Il decreto consta di 24 articoli e tre allegati; viene valorizzata l’organizzazione ed il funzionamento del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, definendo modelli, modalità di iscrizione e funzionamento del registro elettronico.
Per quanto riguarda il FIR si evidenziano gli articoli 6 e 7 riferiti a formulari di identificazione del rifiuto in formato cartaceo e digitale.I nuovi modelli di Registri e FIR saranno applicabili, ai sensi dell’art. 9, alla luce delle scadenze descritte nell’art. 13 (comma 1, lett. a). Il DM è in vigore dal 15 giugno 2023 e gli obblighi per le aziende saranno attivi dal 15 dicembre 2024.
Negli allegati I-II sono riportati i nuovi modelli di registro di carico e scarico e il formulario di identificazione del rifiuto.Infine, si segnala che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento il MASE definirà le modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI.
Sarà nostra cura continuare a tenervi aggiornati in merito.
Per maggiori informazioni potete contattate l’ufficio Ambiente e Economia Circolare.
Pubblicate con decreto le linee guida sulla classificazione dei rifiuti
Le “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti” approvate dal Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente il 18 maggio 2021, n.105, sono state pubblicate con il Decreto n. 47 del 9 agosto 2021.
Il Decreto è espressamente previsto dal Testo Unico Ambientale (d.lgs 152/06) che prevede l'approvazione da parte del MiTE delle Linee guida redatte dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale (SNPA) per la corretta attribuzione ad opera del produttore dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei medesimi. In particolare, il provvedimento, dispone all’art. 1, che le stesse, oltre che approvate dal MiTE, sono da considerare “allegate” al decreto, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale. Le linee guida forniscono indicazioni sulle modalità di attribuzione dei codici e di classificazione dei rifiuti in linea con le disposizioni comunitarie e nazionali, riprendendo i criteri già esplicitati dalla Commissione europea nella Comunicazione “Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti” del 2018.
Gli elementi di questo documento di maggior e più immediato impatto per le imprese sono essenzialmente contenuti nel capitolo 3 “Elenco europeo dei rifiuti ed esempi di classificazione di alcune tipologie di rifiuti”.
Questo capitolo riporta l’elenco europeo dei rifiuti con l’individuazione – a questo punto da ritenersi tassativa in quanto codificata dagli Enti di controllo - di quali voci siano da considerare non a specchio (codici CER assoluti) e quali invece siano speculari.
I codici sono identificati nell’elenco
- con Pin riquadro rosso per un codice pericoloso assoluto
- con NPin riquadro verde per un codice non pericoloso assoluto
- con SP in riquadro giallo per un codice pericoloso a specchio
- con SNP in riquadro giallo per un codice non pericoloso a specchio.
L’elenco così commentato riprende quasi integralmente l’individuazione dei codici assoluti e a specchio elaborata dalla Commissione Europea nella Comunicazione “Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti” del 2018. Si segnala tuttavia che alcune voci presenti nell’elenco presentano una diversa interpretazione rispetto a quella della Commissione: si tratta delle voci identificate con la nota (A) e riguardano, ad esempio:
- rifiuti dove è individuata la presenza di amianto, che sono catalogati come pericolosi assoluti anziché a specchio, come erano invece nel documento della Commissione;
- rifiuti di imballaggio del capitolo 15, catalogati come assoluti e non come a specchio, come erano invece nel documento della Commissione;
- rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti sanitari, ecc.
Il capitolo fornisce poi indicazioni sull’attribuzione dei codici e la classificazione di alcune tipologie di rifiuti.
Tra questi di particolare rilevanza sono:
rifiuti di imballaggio, per i quali viene chiarito:
- che tutti i codici del sotto-capitolo 15 01 sono attribuibili solo agli imballaggi realmente vuoti, essendo ammessa soltanto la presenza di residui quantitativamente modesti ed inamovibili del contenuto originario. In caso contrario vanno codificati in ragione del contenuto e non del contenitore;
- che i codici 15 01 non pericolosi, relativi alle diverse frazioni merceologiche, sono attribuibili solo se si tratta di imballaggi vuoti o con minimi residui di sostanze non pericolose. Qualora invece l’imballaggio contenga un residuo di sostanza pericolosa, va attribuito il codice dell’imballaggio pericoloso, fermo restando, quanto sopra detto che, qualora ancora l’imballaggio contenga prodotto, il rifiuto dovrà essere classificato con il codice pertinente al prodotto stesso;
rifiuti da attività di costruzione e demolizione, per i quali viene esplicitato che i codici del capitolo 17 sono da utilizzarsi unicamente per i materiali che derivano dall’attività edilizia, non vanno quindi utilizzati per codificare rifiuti costituiti da materiali provenienti da altri settori manifatturieri.
Per maggiori informazioni: omar.degoli@federlegnoarredo.it