Sicurezza del lavoro
Regolamento reach: formazione sull’uso in sicurezza dei diisocianati
I diisocianati sono usati come componenti chimici di base in un’ampia gamma di settori ed applicazioni, compreso il settore legno-arredo. I prodotti che possono contenere diisocianati sono ad esempio schiume poliuretaniche, materie plastiche, induritori per vernici e adesivi.
Con il Regolamento (UE) 2020/1149 (Gazzetta Ufficiale L 252/24 – 04/08/2020), che modifica il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), sono imposte le restrizioni per l’immissione sul mercato e l’uso di diisocianati o sostanze che li contengono.
La normativa prevede in particolare che i diisocianati non siano utilizzati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, dopo il 24 agosto 2023, a meno che:
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la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o
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il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.
Per utilizzatori industriali e professionali si intendono i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti. La formazione dovrà essere rinnovata almeno ogni cinque anni. Il Regolamento, che trovate di seguito allegato, non fornisce tuttavia indicazioni su durata della formazione e modalità per effettuarla. La materia, pur inerente al REACH, riguarda anche temi di salute e sicurezza e quest’ultima è ampiamente regolamentata; risulta quindi necessario che i Ministeri competenti, già da tempo coinvolti, chiariscano le corrette modalità di effettuazione dei corsi e se questi dovranno essere eseguiti tenendo anche conto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e dagli Accordi Stato Regioni (ad esempio in riferimento a: requisiti dei docenti - Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 -, registro di presenza, attestati, frequenza, modalità e-learning, etc.), ovviamente ottemperando a quanto previsto nella suddetta restrizione.
Poiché molti “utilizzatori” si sono già attivati in questo senso, il sistema industriale è impegnato a fare in modo che qualora la formazione sia già stata svolta, alla data di pubblicazione di un eventuale chiarimento, sia riconosciuta valida.
Sarà nostra cura continuare a tenervi aggiornati.
Per maggiori informazioni potete contattate l’ufficio Ambiente e Economia Circolare.
Norme tecniche prevenzione incendi impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti
Pubblicato l’11 agosto 2022 in Gazzetta Ufficiale n. 187 il D. Min. Interno 26/07/2022 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti”, che entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta.
Con il Decreto si definiscono le misure tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti, esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, nonché ai centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 mq.
Il Decreto si compone di cinque articoli e un allegato, e precisamente:
• art. 1: Approva le norme tecniche;
• art. 2: Definisce il campo di applicazione;
• art. 3: Definisce le modalità applicative e il coordinamento con il Codice di prevenzione incendi di cui al D. Min. Interno 03/08/2015;
• art. 4: Prevede la clausola di salvaguardia all’impiego dei prodotti per uso antincendio;
• art. 5: Stabilisce le disposizioni transitorie e finali:
• Allegato 1: Regola Tecnica Verticale: Stoccaggio e trattamento rifiuti.
Le norme tecniche si applicano alle attività di nuova realizzazione e a quelle esistenti alla data del 09/11/2022 (data di entrata in vigore del decreto, novantesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). Le attività esistenti sono adeguate alla regola tecnica entro cinque anni, quindi entro il 09/11/2027.
Nella nostra filiera il tema può interessare i recuperatori di rifiuti a fine di riciclo per produzione di pannelli truciolari e chi effettua riparazione di pallet con autorizzazione al recupero di rifiuti.
Per ulteriori approfondimenti consultare direttamente il DECRETO.
Modifiche norme tecniche di prevenzione incendi - Decreto Ministero Interno in GU
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Ministero dell’Interno 24 novembre 2021 che reca “Modifiche all'allegato 1 del decreto del ministro dell'Interno del 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi” (21A07025) (GU Serie Generale n.287 del 02-12-2021).
Il provvedimento, in vigore dall'1 gennaio 2022, apporta specifiche modifiche all'allegato 1 del decreto del ministro dell'Interno 3 agosto 2015 relativo a norme tecniche di prevenzione incendi e di necessario supporto alla progettazione per la sicurezza antincendio.
Il nuovo decreto non comporta adeguamenti per le attività sottoposte alle norme tecniche del nuovo Codice di Prevenzione Incendi (decreto del ministro dell’Interno 3 agosto 2015) che, alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, siano già state progettate sulla base delle regole tecniche introdotte con lo stesso provvedimento.
La Commissione Europea propone nuovi limiti di esposizione per alcune sostanze cancerogene
20 ottobre 2020
La Commissione europea ha definito una quarta proposta di revisione della direttiva 2004/37/CE, allegata, in tema di agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
La proposta di modifica della direttiva è parte di un progetto di revisione complessivo della materia ed è la quarta in materia (la terza ha portato all’approvazione della direttiva Direttiva (UE) 2019/983 – che ha definito valori limite di esposizione per cinque agenti chimici cancerogeni sul luogo di lavoro, tra cui la formaldeide).
La nuova proposta di direttiva modifica l’allegato III della direttiva 2004/37/CE e contiene i valori limite di esposizione per 3 sostanze: il benzene (già presente nella direttiva, viene proposto un nuovo valore limite), l’acrilonitrile ed i composti del Nichel. In allegato l’allegato alla proposta, contenente il prospetto dei limiti proposti.
Per maggiori informazioni omar.degoli@federlegnoarredo.it
SALUTE E SICUREZZA – MODIFICA AL D.LGS 81/08 – RECEPITI I NUOVI LIMITI SULLE POLVERI DI LEGNO
È stato pubblicato il 9 giugno 2020 il decreto legislativo che recepisce la prima delle tre direttive, recentemente pubblicate, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (Decreto Legislativo 1 giugno 2020, n. 44 - Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 2020, n. 145).
Il decreto modifica il Dlgs 81/2008 (in attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio – vedi nostra news del 17 gennaio 2018 – disponendo un abbassamento del limite per l’esposizione alle polveri di legno duro a 3 mg/m3 fino al 17 gennaio 2023 e successivamente un ulteriore abbassamento a 2 mg/m3. Il limite attuale nella legislazione italiana è 5 mg/m3.
Anche i nuovi limiti, dopo una lunga discussione tra le istituzioni europee, continuano a riferirsi alle polveri di legno duro, fermo restando che in caso in cui le polveri di legno duro siano mischiate con altre tipologie di legni, si debba considerare l’attività come se fosse condotta tutta su legni duri.
Altre modifiche, sostanzialmente in linea con quanto previsto dalla direttiva, riguardano:
- la sostituzione del comma 6 dell’art. 242, relativamente alla sorveglianza sanitaria del lavoratore;
- l’integrale sostituzione dell'allegato XLII (contenente l’elenco delle attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o miscele cancerogene o mutagene o di processi industriali). Sono stati, di fatto, introdotti al punto sei i “Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione”;
- l’integrale sostituzione dell’allegato XLIII contenente i limiti di esposizione.
A questo link è possibile rivedere il webinar sui limiti di esposizione per le polveri di legno duro organizzato dall’Ufficio Ambiente di Federlegno dopo l’approvazione della direttiva e condotto con Studio Alfa.
Di seguito è invece possibile scaricare il testo del nuovo decreto.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
Omar Degoli, omar.degoli@federlegnoarredo.it