Regolamento UE su imballaggi e rifiuti di imballaggio

Il 15 marzo scorso, i rappresentanti dei 27 Stati membri, riuniti nel COREPER, hanno approvato all'unanimità l'accordo di trilogo sul Regolamento sugli Imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), precedentemente raggiunto il 4 marzo. Il testo votato comprendeva alcune modifiche richieste dalla Presidenza Belga durante il trilogo e supportate dal Parlamento. Malta e Austria hanno espresso una riserva di scrutinio, ma, nonostante ciò, il Regolamento è stato adottato.

Tra i punti prioritari, il documento finale contiene una nuova restrizione all'immissione sul mercato di sostanze alchiliche per- e polifluorurate (PFAS) negli imballaggi a contatto con gli alimenti e una clausola di revisione per evitare duplicazioni con il Regolamento REACH (concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche).

Il testo stabilisce nuovi obiettivi vincolanti per il riutilizzo entro il 2030, con obiettivi indicativi per il 2040, che variano a seconda del tipo di imballaggio. Viene introdotta una deroga generale di cinque anni, rinnovabile, in determinate condizioni, come superare gli obiettivi di riciclaggio ed allinearsi agli obiettivi di prevenzione dei rifiuti. Le microimprese sono esentate da tali obiettivi.

Il compromesso mantiene i divieti degli imballaggi monouso per varie categorie, inclusi quelli utilizzati nella ristorazione e nei settori Horeca, aggiungendo clausole di revisione dopo 7 anni. Le nuove norme ridurranno gli imballaggi inutili stabilendo una percentuale massima di spazio vuoto e richiedendo ai produttori di ridurre il peso e il volume degli imballaggi al minimo, ad eccezione dei modelli di imballaggio protetti. In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2030, gli imballaggi di plastica monouso utilizzati per meno di 1,5 kg di frutta e verdura fresca preconfezionati e non trasformati non potranno essere immessi sul mercato. L'imballaggio in legno leggero (cassette ortofrutta) non è limitato.

Il testo una volta approvato dalla Commissione ambiente del Parlamento dovrà essere adottato formalmente prima di essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'UE ed entrare in vigore.

Per eventuali delucidazioni contattare l’ufficio Ambiente ed Economia Circolare

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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 2023, n.204, il Decreto 10 luglio 2023, n. 119, “Regolamento recante la determinazione delle condizioni per l’esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. Si tratta di un provvedimento atteso da diversi anni che definisce le modalità operative ed i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l’esercizio di attività di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in procedura semplificata, le dotazioni tecniche e strutturali necessarie per l’esercizio delle attività, le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, le condizioni specifiche per l’esercizio di operazioni di preparazione per il riutilizzo.
La preparazione per il riutilizzo si configura come una operazione di gestione rifiuti, che però richiede condizioni che possono essere soddisfatte più facilmente, e potenzialmente potrebbe aiutare ad avviare attività che rientrino pienamente nei cicli a più alto valore aggiunto dell’economia circolare, anche nella nostra filiera.

Le operazioni di preparazione per il riutilizzo hanno a oggetto rifiuti idonei a essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione che garantiscono l’ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario.
L’esercizio delle operazioni (rif. comma 1) è avviato decorsi novanta giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio attività, entro i quali l’amministrazione territorialmente competente verifica i requisiti previsti dal presente regolamento. I regimi di responsabilità estesa del produttore adottano le misure necessarie per garantire la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di rispettiva competenza.
Le attività di monitoraggio periodico sulle operazioni di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, di cui all’articolo 4, comma 8, saranno svolte dalla competente Direzione generale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, che si avvale a tal fine di ISPRA, a cui saranno comunicati i dati relativi alla tipologia di rifiuti utilizzati e le relative quantità.

In Tabella 1 (Rifiuti e quantità massime) sono elencati i rifiuti conferibili al centro di preparazione per il riutilizzo e le quantità massime impiegabili. A questo link alcune voci in evidenza.

Si allega il testo del provvedimento per approfondimenti.

Per eventuali delucidazioni contattare l’ufficio Ambiente ed Economia Circolare


Decreto 10 luglio 2023 n 119
 

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Il 1 gennaio 2021 è partito il sistema di responsabilità estesa per i materassi in Belgio, cioè un sistema in cui il prodotto viene caricato di un contributo ambientale, che viene applicato sul prezzo di vendita, raccolto dal produttore e versato a un organismo consortile che lo utilizza per organizzare le attività di raccolta trasporto e riciclo del materasso a fine vita.
Le imprese, guidate dall’associazione belga dell’arredo, dei rivenditori e della grande distribuzione hanno costituito un consorzio, Valumat, gestito da rappresentanti di produttori di materassi e da un rappresentante per ognuna delle tre organizzazioni.

Per le informazioni dettagliate, riservate ai soci, è disponibile il documento seguente.


Responsabilità estesa materassi Belgio
 

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