Investimenti per sostenibilità processi produttivi

Con la Circolare direttoriale n. 42927 del 18 ottobre 2024, il MIMIT ha annunciato l’apertura, a partire dall’11 novembre 2024, di un nuovo sportello per la presentazione delle domande relative ai Contratti di sviluppo. Questa misura agevolativa è rivolta alle imprese che propongono programmi di investimento mirati a migliorare l’efficienza energetica e la sostenibilità dei processi produttivi.

L’intervento si colloca all’interno del sotto-investimento 1 della Missione 1, Componente 2, Investimento 7 del PNRR, finanziato dall’Unione Europea tramite il programma NextGenerationEU. Questo investimento sostiene la transizione ecologica, lo sviluppo di tecnologie a zero emissioni nette e il rafforzamento della competitività e della resilienza delle filiere strategiche.

L’Investimento 7 è suddiviso in due sotto-investimenti principali:

  • Sotto-investimento 7.1: promuove investimenti privati volti a migliorare l’efficienza energetica, l’autoproduzione di energia rinnovabile e la trasformazione sostenibile dei processi produttivi.
  • Sotto-investimento 7.2: mira a rafforzare le catene di approvvigionamento industriali strategiche.
     


Nell’ambito del sotto-investimento 7.1, le finalità principali sono tre:

  • Transizione ecologica: sostegno agli investimenti per il rafforzamento delle filiere produttive legate alla transizione ecologica (es. batterie, pannelli solari, turbine eoliche, pompe di calore, elettrolizzatori, dispositivi CCUS).
  • Efficienza energetica: miglioramento dei processi produttivi anche tramite l’autoproduzione di energia rinnovabile (esclusa la biomassa).
  • Sostenibilità ambientale: promozione di processi più sostenibili, con attenzione all’economia circolare e all’uso efficiente delle risorse.
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Si segnala la pubblicazione in GU L 231/1 del 20.9.2023 della Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sull'efficienza energetica, che modifica il regolamento (UE) 2023/955 e che entrerà in vigore il 10 ottobre 2023.
Viene così rifusa la direttiva sull’efficienza energetica 2012/27 in accordo con il Green new deal e le indicazioni del REPowerEU. Le novità sono diverse e mirano a ridurre i consumi energetici in modo significativo rispetto a quanto previsto in precedenza. 

La Direttiva stabilisce un quadro comune di misure per promuovere l'efficienza energetica al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi dell'UE in materia di efficienza energetica e consentire ulteriori miglioramenti. Tale quadro comune ha lo scopo di contribuire all'attuazione del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio e alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione riducendone la dipendenza dalle importazioni di energia, compresi i combustibili fossili.
In particolare, all’art. 4 è disposto che gli Stati membri garantiscano collettivamente una riduzione del consumo di energia pari almeno all’11,7% nel 2030 rispetto allo scenario di riferimento 2020, così che il consumo di energia finale dell’Unione non superi 763 Mtep.

Inoltre, viene evidenziato il ruolo guida del settore pubblico in materia di efficienza energetica, agendo anche sul settore appalti: viene esteso alle amministrazioni (attualmente solo quelle centrali) l’obbligo di riqualificazione energetica del patrimonio pubblico del 3% annuo e introdotto l’obiettivo di riduzione dei consumi del settore pubblico dell’1,9% annuo. 

Il provvedimento all’art. 8 definisce i nuovi target di risparmio energetico annuale che i Paesi dovranno realizzare cumulativamente. Tali obiettivi sono:

  • dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, allo 0,8% del consumo annuo medio di energia finale realizzato nel triennio precedente il 1° gennaio 2019;
  • dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, all’1,3% del consumo annuo medio di energia finale realizzato nel triennio precedente il 1° gennaio 2019;
  • dal 1° ennaio 2026 al 31 dicembre 2027, all’1,5% del consumo annuo medio di energia finale realizzato nel triennio precedente il 1° gennaio 2019;
  • dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2030, all’1,9% del consumo annuo medio di energia finale realizzato nel triennio precedente il 1° gennaio 2019.

All’art. 11 si dispone che gli Stati membri provvedano affinché le imprese con un consumo annuo medio di energia superiore a 85 TJ nei tre anni precedenti (considerati tutti i vettori energetici) attuino un sistema di gestione dell’energia al più tardi entro l'11 ottobre 2027. Queste imprese dovranno svolgere un primo audit energetico entro l'11 ottobre 2026 e successivamente almeno ogni quattro anni. Le imprese con un consumo annuo medio di energia superiore a 10 TJ nei tre anni precedenti (considerati tutti i vettori energetici) che non attuano un sistema di gestione dell'energia saranno oggetto di un audit energetico.

Si allega il testo completo della normativa per approfondimenti.

Per eventuali delucidazioni: francesca.chiodaroli@federlegnoarredo.it


 

Direttiva EU 2023/1791
 

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È stato pubblicato nella GU L 191/1 del 28 luglio 2023 il Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio (12 luglio 2023), relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE.
L’applicazione decorre dal 18 febbraio 2024, fatto salvo quanto disposto nel secondo comma e nelle altre disposizioni del regolamento.

Il regolamento stabilisce requisiti in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura, marcatura e informazione per consentire l’immissione sul mercato o la messa in servizio delle batterie all’interno dell’Unione. Stabilisce inoltre requisiti minimi per la responsabilità estesa del produttore, la raccolta e il trattamento dei rifiuti di batterie e la comunicazione.
L’obiettivo è contribuire al funzionamento efficiente del mercato interno, prevenendo e riducendo allo stesso tempo gli effetti negativi delle batterie sull’ambiente, nonché proteggere l’ambiente e la salute umana prevenendo e riducendo gli effetti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti di batterie.
Sono imposti obblighi relativi al dovere di diligenza per le batterie nei confronti degli operatori economici che immettono sul mercato o mettono in servizio batterie. Si stabiliscono inoltre i requisiti per gli appalti pubblici verdi riguardanti batterie o prodotti in cui sono incorporate batterie.

La norma si applica a tutte le categorie di batterie, incluse quindi batterie portatili, le batterie industriali indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla progettazione, dalla composizione materiale, dalla composizione chimica, dall’uso o dalla finalità delle stesse, le batterie incorporate o aggiunte a prodotti o che sono specificamente progettate per essere incorporate o aggiunte ad altri prodotti.

Tra le principali misure previste:

  • l’articolo 6 enuncia le restrizioni relative alle sostanze presenti nelle batterie al fine di tutelare la salute umana e l’ambiente e gestire la presenza di tali sostanze nei rifiuti. Il regolamento 2023/1542 integra il regolamento (CE) n. 1907/2006 e il regolamento (CE) n. 1272/2008 e consente l’adozione di misure di gestione dei rischi connesse alle sostanze che comprendano la fase dei rifiuti. Oltre alle restrizioni di cui all’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, sono stabilite restrizioni per la presenza di mercurio, cadmio e piombo in alcune categorie di batterie.
  • l’articolo 13 e l’allegato VI stabiliscono i requisiti in materia di etichettatura obbligatoria sulle batterie (dal 18 agosto 2026),  volta a identificare il fabbricante, la categoria, luogo e data di fabbricazione, peso, capacità, composizione chimica, sostanze pericolose. L’allegato XIII elenca le informazioni da includere nel passaporto della batteria;
  • vi è l’introduzione di una politica di dovuta diligenza per gli operatori economici;
  • gli articoli 41 e 42 rispettivamente enunciano obblighi per importatori e distributori;
  • all’articolo 45 si espongono gli obblighi degli operatori economici che immettono sul mercato o mettono in servizio batterie che sono state sottoposte alla preparazione per il riutilizzo, alla preparazione per il cambio di destinazione, al cambio di destinazione ovvero alla rifabbricazione;
  • dall’articolo 56 si comunicano le disposizioni riferite alla responsabilità estesa del produttore;
  • nuovi e crescenti obiettivi di raccolta dei rifiuti di batterie portatili: il 45% entro quest’anno; il 63% entro il 2027 e il 73% entro il 2030;
  • sono previsti anche livelli di materiali recuperati dai rifiuti di batterie, nello specifico: per il litio 50% entro il 2027 e 80% entro il 2031; per il cobalto, rame, piombo e nichel 90% entro il 2027 e 95% entro il 2031;
  • sono annunciati livelli minimi di contenuto riciclato da rifiuti di produzione e di consumo da utilizzare nelle batterie nuove: otto anni dopo l’entrata in vigore del regolamento – 16% per il cobalto, 85% per il piombo, 6% per il litio e 6% per il nichel; 13 anni dopo l’entrata in vigore: 26% per il cobalto, 85% per il piombo, 12% per il litio e 15% per il nichel.

Si allega il testo completo della normativa per approfondimenti.

Per eventuali delucidazioni: ufficio.ambiente@federlegnoarredo.it



Regolamento (UE) 2023/1542 

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