Limitazione delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti

Il d.lgs. 30 luglio 2020, n. 102, recante misure relative alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ha apportato alcune modifiche al Codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152/2006), fra le quali, l’introduzione di nuove disposizioni in materia di limitazione e sostituzione delle sostanze, o miscele di sostanze, pericolose (art. 271, co. 7-bis). Ai fini dell’adeguamento a tali nuove misure, lo stesso provvedimento ha previsto che i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in esercizio al 28 agosto 2020 (data entrata in vigore del d.lgs. n.102/2020) in cui le sostanze o le miscele pericolose indicate dalle medesime norme (sostanze classificate come cancerogene o reprotossiche o mutagene H340, H350, H360 e sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e classificate estremamente preoccupanti dal Regolamento REACH) erano utilizzate nei cicli produttivi interessati da tali emissioni, dovevano presentare una prima relazione sulla sostituibilità di tali sostanze entro un anno (28 agosto 2021).Il medesimo d.lgs. n. 102/2020, all’art. 3, co. 3, prevede, inoltre, che i gestori di tali stabilimenti o installazioni debbano presentare una domanda di autorizzazione entro il 1° gennaio 2025.

Confindustria, nel corso dell’esame parlamentare del c.d. “DL Ambiente”, ha rappresentato in sede di Audizione le molteplici criticità che interessano tale adempimento, segnalando che si tratta di una ulteriore forma di autorizzazione alle emissioni che si sommerebbe a quelle già previste in materia, determinando una irragionevole duplicazione che sta, peraltro, generando incertezze applicative.

Numerose, infatti, sono state le segnalazioni che manifestavano la preoccupazione delle imprese rispetto a questo adempimento, sia nel merito per le ragioni sopra esposte, sia rispetto al modus operandi di tale domanda di autorizzazione. Alla luce di questo quadro, Confindustria aveva formulato una proposta di emendamento al DL “Ambiente”, volta ad abrogare l’art. 3, comma 3, del d.lgs. 30 luglio 2020, n. 102, ribadendo che tale previsione rappresenta un adempimento ridondante e poco armonizzato con il quadro normativo di cui all’art. 271, comma 7-bis, del Codice dell’ambiente, che difetta anche di un adeguato coordinamento con gli iter autorizzativi già previsti in materia dall’ordinamento. Tale proposta, tuttavia, non è stata accolta e, considerata l’imminenza della scadenza, si è formulato un interpello ambientale al MASE, al fine di ottenere un orientamento chiaro su come procedere e dare le necessarie indicazioni alle imprese interessate. 

Ieri abbiamo ricevuto riscontro da parte del MASE ed è stato chiarito che i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del Dlgs 102/2020, in cui sono utilizzate sostanze o miscele “classificate”, sono tenuti a produrre la domanda di autorizzazione in esame nel caso in cui l’autorità competente lo abbia specificamente richiesto alla luce di una valutazione della relazione ricevuta.

Resta fermo che, ove richieda la presentazione della domanda di autorizzazione, l’autorità non può indicare una data successiva al 1° gennaio 2025, essendo esclusivamente legittimata a confermare tale termine o indicarne uno precedente.

Per ulteriori informazioni: ufficio.ambiente@federlegnoarredo.it 

CHIUDI

Con riferimento alle aziende che utilizzano nei cicli produttivi che originano le loro emissioni in atmosfera alcune sostanze pericolose e che sono tenute all’invio di una relazione all’autorità competente  con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della loro sostituzione, è opportuno chiarire che:
L’adempimento riguarda sostanze e miscele. Spesso le sostanze oggetto dell’art. 271 c7-bis n sono contenute non in sostanze o miscele, ma in materie prime, semilavorati o componenti immessi in lavorazione.
E’ importante sottolineare che se la lavorazione riguarda “articoli” ai sensi REACH (quali ad esempio pannelli a base legnosa)   non è applicabile la classificazione di pericolo ai sensi del CLP e gli stessi non sono accompagnati da una scheda dati di sicurezza, che è un documento che accompagna solo sostanze e miscele pericolose, pertanto la relazione ai sensi dell'art. 271, c.7 bis non è dovuta con riferimento a quelle sostanze.
 
In allegato è possibile scaricare, per le aziende interessate, alcune linee guida predisposte da autorità regionali o provinciali nelle ultime settimane.
 
Per maggiori informazioni: omar.degoli@federlegnoarredo.it


Emilia Romagna-Nota sostanze classificateFVG Lettera sostanze pericoloseFVG modello di relazione - art. 271 comma 7 bis
Lombardia DGR 7 giugno 2021 n° 4837Torino e MATTMTrento ELAZIONE art 271 comma 7 bis
Vicenza Modello relazione art. 271  
CHIUDI

Le aziende che utilizzano nei cicli produttivi che originano le loro emissioni in atmosfera alcune sostanze pericolose sono tenute all’invio di una relazione all’autorità competente  con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della loro sostituzione Questa relazione è da inviare per la prima volta entro il 28 agosto 2021 e successivamente ogni 5 anni.

Le sostanze citate sono: 
- Quelle classificate come cancerogene (H340, H350, H360)
- Quelle classificate come “estremamente preoccupanti” (SVHC)
- Quelle di tossicità e cumulabilita' particolarmente elevata

A questo link è disponibile una classificazione di ausilio alla ricerca delle miscele o sostanze in discussione.

Sul tema, diverse amministrazioni regionali stanno fornendo delle linee guida, Emilia Romagna ne ha rilasciata una, che alleghiamo. Regione Lombardia ne sta elaborando un’altra.
Queste indicazioni differiscono tra loro perché in alcuni casi l’autorità ha introdotto soglie di esenzione o tipologie di autorizzazioni per cui non si ritiene necessario l’adempimento (questo soprattutto per quanto riguarda la Lombardia).
In linea generale si ritiene possano essere escluse le attività definite con emissioni scarsamente rilevanti di cui al comma 1 dell’art. 272, mentre altre esclusioni (Aziende AIA, aziende autorizzate “in via generale” ai sensi dell’art. 272 c.2 e 3, introduzione di eventuali soglie  di significatività) possono essere previste in caso di emanazioni di specifiche indicazioni regionali.

Per maggiori informazioni: omar.degoli@federlegnoarredo.it


Nota Emilia Romagna
 

CHIUDI

Il decreto legislativo 102/2020 ha previsto alcune mofidiche al testo unico ambientale (d.lgs. 152/06). In particolare, ha inserito nell’art.271 del decreto un comma che dispone che ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui determinate sostanze pericolose sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, inviano all’autorità competente una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Sulla base della relazione di cui al precedente periodo, l’autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell’autorizzazione.
Per la prima applicazione, le aziende interessate devono inviare la prima relazione entro un anno dall’entrata in vigore del decreto, cioè entro il 28 agosto 2021.
Le sostanze indicate dall’articolo 271, c.7 bis sono:
- Le sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) - Si ricorda che la formaldeide è classificata come cancerogeno di cat.1B e riporta la frase di rischio H350 che può caratterizzare anche alcune miscele che la contengono
- Le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata
- Le sostanze classificate come estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento Reach

Le aziende che hanno tali sostanze tra le loro materie prime (come sostanza o come miscela “classificata”) sono quindi interessate da questo adempimento.
Al momento sussistono ancora alcuni dubbi in merito all’esatta identificazione delle sostanze in questione, e alle aziende tenute all’invio della relazione.

Regione Lombardia sta predisponendo una linea guida che sarà pubblicata nel mese di maggio, per il momento non ci sono notizie di attività simili nelle altre regioni.

Situazioni differenti potrebbero verificarsi a seconda del titolo autorizzativo dell’azienda (per alcune categorie, ad esempio le autorizzazioni “in via generale”, e per le attività cosiddette ad inquinamento “poco rilevante” potrebbe non essere necessario l’invio). Discussioni in corso riguardano anche le aziende in possesso di AIA (autorizzazione ambientale integrata) in quanto questi temi sarebbero coperti da adempimenti legati all’autorizzazione stessa, e una possibile soglia di “significatività” che faccia scattare o meno l’obbligo.

Maggiori informazioni saranno fornite una volta chiariti questi aspetti, anche con l’aiuto della linea guida in via di predisposizione da parte di Regione Lombardia, ma si segnala comunque questa scadenza in modo che le aziende possano considerare di dover adempiere a questo obbligo.

CHIUDI

Pubblicate dalla Commissione Europea con decisione 2020/2009/UE del 9 dicembre 2020 le cosiddette “BAT conclusions”, cioè le migliori tecnologie disponibili con i relativi limiti emissivi per le attività di trattamento di superficie con solventi organici, anche per la conservazione del legno e dei prodotti in legno mediante prodotti chimici.

Il documento è qui di seguito disponibile (inserire pdf presente in cartella ambiente e sicurezza di sito fla – solo per i soci – con titolo STS_BATC).


STS_BATC

CHIUDI

Nel mese di marzo 2020 verranno approvate dalla Commissione Europea le conclusioni del Documento Tecnico di Riferimento BREF per le attività di trattamento superficiale con solventi e per attività di conservazione del legno e prodotti in legno con prodotti chimici.

I BREFs (Bat References Documents) rappresentano documenti di riferimento specifici per le varie categorie di attività, che vengono costantemente aggiornati dalla Commissione Europea, all’interno dei quali vengono riportate tutte le informazioni utili sulle BAT (Best Available Techniques), ovvero le migliori tecniche impiantistiche, di controllo e di gestione che - tra quelle tecnicamente realizzabili ed economicamente sostenibili per ogni specifico contesto - garantiscono bassi livelli di emissione di inquinanti, l'ottimizzazione dei consumi di materie prime, prodotti, acqua ed energia e un’adeguata prevenzione degli incidenti.

Il processo è iniziato alcuni anni fa a seguito della necessità di revisione del precedente BREF sul trattamento superficiale con solventi, e dell’inserimento delle attività di conservazione del legno con prodotti chimici nella direttiva Emissioni industriali (2010/75/UE).

Si tratta delle cosiddette “BAT” (Best available tecnologies) a cui le aziende ricadenti sotto la normativa IED (Direttiva Emissioni Industriali 2010/75/UE) per le attività: 

  • 6.7: Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solventi organici superiore a 150 kg all’ora o a 200 tonnellate all’anno;
  • 6.10: Conservazione del legno e dei prodotti in legno con prodotti chimici con una capacità di produzione superiore a 75 m3 al giorno eccetto il trattamento esclusivamente contro l’azzurratura.
     

Si dovrà fare riferimento nel processo di revisione / rilascio di Autorizzazione ambientale integrata (AIA). Le autorizzazioni in essere saranno sottoposte a riesame entro 4 anni dalla pubblicazione di queste conclusioni sulla Gazzetta Ufficiale UE, prevista  nei prossimi mesi. 
 

A questo link è scaricabile l’intero documento tecnico di riferimento (BREF) mentre a questo link si può scaricare il solo documento conclusivo con l’elenco delle “BAT”.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il documento di Bat Conclusions sarà disponibile anche in italiano. 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 
Omar Degoli, Responsabile Ufficio Ambiente FLA – omar.degoli@federlegnoarredo.it
 

CHIUDI