Tutela del design: le novità introdotte dal c.d. "Design Package"

Le recentissime novità in materia di disegno o modello dell’Unione introdotte dal c.d. “Design Package” (comprendente il nuovo Regolamento n. 2024/2822 e la nuova Direttiva n. 2024/2823) mirano anzitutto ad adeguare la protezione del design alle esigenze imposte dalle nuove tecnologie – si pensi alla stampa 3D e all’intelligenza artificiale -, prevedendo a tal fine un significativo ampliamento non solo dei diritti del titolare, ma anche di ciò che potrà concretamente essere oggetto di tutela: a partire dal maggio 2025, infatti, anche le animazioni, le transizioni e in genere i movimenti potranno costituire (in presenza dei requisiti di legge comuni a tutti i design) valide privative. Importanti novità anche in punto di pezzi di ricambio e di riparazione di un prodotto complesso, per favorire l’armonizzazione della normativa dei singoli Paesi nazionali; e introduzione di nuove facoltà per il titolare, quale il deposito di una domanda multipla e il differimento della pubblicazione del design registrato, al fine di consentire una pianificazione strategica e commerciale.
Lo scorso 18 novembre 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il c.d. “design package”, ovvero un pacchetto di nuove norme comprendente il nuovo Reg. (UE) n. 2024/2822 (che modifica il precedente Reg. (CE) n. 6/2002), e la nuova Direttiva (UE) n. 2024/2823 (che modifica la precedente Direttiva 98/71/CE), i cui principali obiettivi sono adeguare la protezione dei disegni e modelli industriali alle sfide delle nuove tecnologie quali stampa 3D e mondo virtuale; e armonizzare ulteriormente le legislazioni dei singoli Stati membri in materia di protezione del design. Sotto quest’ultimo profilo, particolare attenzione è stata rivolta alla disciplina dei pezzi di ricambio e dunque alla c.d. “clausola di riparazione”, che “rende inapplicabili i diritti sui disegni e modelli dell’UE registrati e non registrati quando il disegno o modello della componente di un prodotto complesso è utilizzato ai fini della riparazione del prodotto complesso per ripristinarne l’aspetto originario”.
Il Regolamento n. 2024/2822 è entrato in vigore l'8 dicembre 2024, e troverà applicazione a far data dal 1° maggio 2025, fatta eccezione per alcune specifiche disposizioni che si applicheranno soltanto a partire dal 1° luglio 2026.
La Direttiva n. 2024/2823, al pari del Regolamento, è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea; tuttavia, gli Stati membri disporranno di un congruo termine per recepirla (limitatamente “alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alla direttiva 98/71/CE”) nelle rispettive legislazioni nazionali, ovvero entro il 9 dicembre 2027 (anche in questo caso, con una previsione di eccezione per alcune specifiche disposizioni, che si applicheranno soltanto dopo la data del 9 dicembre 2027).
Qui di seguito un sintetico riepilogo delle principali novità introdotte dal c.d. “Design Package”:
- Terminologia e simboli:
(Nuovi artt. 1 e 26bis) Non si parlerà più sic et simpliciter di “disegno o modello”, ma di “disegno o modello dell’Unione Europea”, in linea con l’aggiornamento terminologico già avvenuto per i marchi europei. Inoltre, “al fine di agevolare la commercializzazione di prodotti i cui disegni e modelli sono protetti, in particolare da parte delle PMI e dei singoli autori, e di sensibilizzare maggiormente in merito ai regimi di registrazione dei disegni e modelli vigenti a livello sia di Unione sia nazionale”, i titolari dei diritti (e gli altri operatori del mercato con il loro consenso), potranno utilizzare sul prodotto in cui il disegno o modello protetto è incorporato il simbolo della lettera "D" cerchiata (creando così un simbolo specifico per il settore del design paragonabile ai più noti simboli usati in materia di marchi e copyright quali ™, ® e ©).
- L’ampliamento del possibile oggetto di tutela: le nuove definizioni di “disegno o modello” e “prodotto”:
(Nuovo art. 3) Il design potrà ora essere costituito, oltre che dall’ “aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta dalle caratteristiche, in particolare le linee, i contorni, i colori, la forma,” anche dalla “struttura superficiale e/o i materiali, del prodotto stesso e/o della sua decorazione, compresi il movimento, le transizioni o qualsiasi altro tipo di animazione di tali caratteristiche”: novità significativa per consentire la tutela delle forme anche nel mondo digitale (si pensi al “Metaverso”, alla c.d. “Realtà Virtuale” e ai social networks).
Inoltre, la definizione di prodotto è stata ampliata per includere esplicitamente gli elementi non fisici: infatti,per “prodotto” dovrà intendersi “qualsiasi oggetto industriale o artigianale, diverso dai programmi per elaboratori, indipendentemente dal fatto che sia incorporato in un oggetto fisico o sia reso in forma non fisica, compresi: a) gli imballaggi, gli assortimenti di articoli, la disposizione nello spazio di oggetti volti a creare un ambiente interno o esterno e le componenti destinate ad essere assemblate per formare un prodotto complesso; b) le opere o i simboli grafici, i loghi, i motivi decorativi per superfici, i caratteri tipografici e le interfacce grafiche utente”.
La nuova definizione viene dunque ad includere anche le interfacce grafiche, esplicitando così un riconoscimento già operato dalle stesse Guide Lines EUIPO in relazione al fatto che tale fondamentale componente grafica dei software debba essere tutelata, sotto il profilo della proprietà industriale e intellettuale, come design.
- Ampliamento anche dei diritti conferiti al titolare:
“In considerazione della crescente diffusione delle tecnologie di stampa 3D in diversi settori dell’industria, anche con l’ausilio dell’intelligenza artificiale”, molto significativa è la previsione modificativa del nuovo Regolamento all’art. 19 secondo cui vietati saranno pure “la creazione, lo scaricamento, la copiatura e la condivisione o la distribuzione ad altri di qualsiasi supporto o software in cui sia registrato il disegno o modello al fine di consentire la fabbricazione” di un “prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato” che qualifica espressamente come illecite tutta una serie di nuove condotte proprie del mondo digitale.
- Nuove limitazioni dei diritti conferiti dal disegno o modello dell’UE:
Il nuovo art. 20 come modificato dal Regolamento (corrispondente all’art. 18 della Direttiva) stabilisce poi che i diritti conferiti dal disegno o modello dell’UE non potranno essere azionati per contrastare gli atti compiuti:
- al fine di identificare o fare riferimento a un prodotto come prodotto del titolare del diritto sul disegno o modello, e
- a fini di commento, critica o parodia
purché “gli atti siano compatibili con le corrette prassi commerciali e non pregiudichino indebitamente il normale sfruttamento del disegno o modello”.
Ciò rappresenta una novità significativa rispetto a quanto previsto dall’art. 42 CPI, per il quale limiti all’esercizio dei diritti sul design sono soltanto gli atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali, gli atti compiuti a fini di sperimentazione e gli atti di riproduzione necessari per le citazioni e per fini didattici: atti, questi, che rimangono anche nel nuovo Regolamento e nella nuova Direttiva, ma che vengono ulteriormente ampliati con le esclusioni di cui sopra.
- Novità in tema di c.d. “Clausola di riparazione”:
Poiché oggi “la protezione dei disegni per parti utilizzate nella riparazione di prodotti complessi è armonizzata soltanto parzialmente e … ciò ha crea(to) frammentazione nel mercato interno e incertezza giuridica”, l’art. 20-bis del Regolamento (e, parimenti, l’art. 19 della Direttiva) statuiscono che a livello di Unione “Non è protetto il disegno o modello dell’UE che costituisce una componente di un prodotto complesso dal cui aspetto dipende il disegno o modello della componente”, al “solo scopo di consentire la riparazione di tale prodotto complesso per ripristinarne l’aspetto originario”.
La norma, quindi, prevede la non opponibilità della tutela agli usi a esclusivo scopo di riparazione. La registrazione potrà invece essere efficacemente azionata nei confronti di usi del disegno o modello UE non meramente ripristinatori.
La Direttiva in ogni caso precisa che la clausola di riparazione “non può essere invocata dal fabbricante o dal venditore di un componente che non abbia debitamente informato i consumatori in merito all’origine commerciale, e all’identità del fabbricante, del prodotto da utilizzare ai fini della riparazione del prodotto complesso. Tali informazioni dettagliate dovrebbero essere fornite mediante un’indicazione chiara e visibile sul prodotto o, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto e dovrebbero includere almeno il marchio con cui il prodotto è commercializzato e il nome del fabbricante”.
Ancora, sempre la Direttiva impone che “per poter beneficiare dell’esenzione dalla protezione dei disegni e modelli della clausola di riparazione, il fabbricante o il venditore di un componente di un prodotto complesso soggiacciono ad un obbligo di diligenza di garantire, con mezzi adeguati, in particolare contrattuali, che gli utilizzatori situati a valle non intendano utilizzare i componenti in questione per fini diversi da quello della riparazione per ripristinare l’aspetto originario del prodotto complesso”.
Per l’applicazione di tale clausola è stato previsto uno specifico periodo transitorio di 8 anni.
Sul punto occorre precisare come, nel nostro ordinamento, l’art. 241 CPI già prevedeva che “Fino a che la direttiva 98/71/CE del parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e modelli non sarà modificata su proposta della commissione a norma dell'articolo 18 della direttiva medesima, i diritti esclusivi sui componenti di un prodotto complesso non possono essere fatti valere per impedire la fabbricazione e la vendita dei componenti stessi per la riparazione del prodotto complesso, al fine di ripristinarne l'aspetto originario”.
- Rapporti con il diritto d’autore:
L’art. 23 della Direttiva prevede espressamente che “I disegni e modelli protetti come disegni e modelli registrati in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro a norma della presente direttiva sono ammessi a beneficiare altresì della protezione offerta dal diritto d’autore fin dal momento in cui il disegno o modello è stato creato o stabilito in una qualsiasi forma, purché siano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa in materia di diritto d’autore”.
Anche questa ulteriore previsione non rappresenta una particolare novità per il diritto nazionale che già conosce il cumulo di tutele tra protezione come disegno e modello e tutela autorale. Sul punto, però, occorre ricordare come, nel nostro ordinamento, sia tuttora formalmente previsto che, per accedere alla tutela autorale, è necessario che l’opera di design – differentemente dalle altre opere protette con il diritto d’autore - oltre che creativa, possieda anche l’ulteriore requisito del c.d. “valore artistico” (ma sul punto, anche per una disamina dell’orientamento giurisprudenziale anche alla luce delle ultime precisazioni fornite dalla Corte di Giustizia, rinviamo al contenuto della news “Le recenti evoluzioni giurisprudenziali in tema di tutela autorale delle opere del design”)
- Domande multiple e pubblicazione posticipata del design:
L’art. 27 della Direttiva (e il nuovo art. 37 come modificato dal Regolamento) prevedono poi che ai richiedenti sarà “consentito di riunire disegni e modelli in un’unica domanda senza essere soggetti alla condizione che i prodotti in cui i disegni e modelli sono destinati ad essere incorporati o cui sono destinati ad essere applicati appartengano tutti alla stessa classe della classificazione internazionale dei disegni e modelli industriali («classificazione di Locarno»)”, fino ad un massimo di 50 di disegno o modelli riuniti.
Previsione questa sicuramente significativa anche in un’ottica di contenimento dei costi di registrazione.
Strategicamente interessante anche la previsione di cui all’art. 30 della Direttiva per cui “Il richiedente la registrazione di un disegno o modello può chiedere, all’atto del deposito della domanda, che la pubblicazione di detto disegno o modello registrato sia differita per un periodo fino a 30 mesi a decorrere dalla data di deposito della domanda o, qualora si rivendichi la priorità, dalla data di quest’ultima”, con la conseguenza che “Una volta registrato il disegno o modello, la rappresentazione del disegno o modello e il fascicolo relativo alla domanda non possono essere oggetto di consultazione pubblica, fatte salve le disposizioni di diritto interno a tutela dei legittimi interessi di terzi.”
Tale nuova facoltà è stata inserita con l’obiettivo di evitare che la pubblicazione “possa vanificare o pregiudicare il successo di un’operazione commerciale che implichi il disegno o modello in questione”.
- Procedimenti amministrativi di nullità:
La Direttiva rilevata l’importanza di “offrire un altro mezzo per dichiarare la nullità dei diritti sui disegni e modelli”, all’art. 31 prevede che “Fatto salvo il diritto delle parti al ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali, gli Stati membri possono prevedere una procedura amministrativa efficiente e rapida, da espletare dinanzi ai loro uffici, per la dichiarazione di nullità di un diritto su un disegno o modello registrato”.
- Tasse:
La riforma aggiorna anche le tariffe e la struttura tariffaria per la registrazione dei disegni o modelli dell’Unione.
Gli importi delle tasse e le modalità di pagamento sono contenuti nell’Allegato I al Regolamento.
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