SOA e Superbonus
Una nuova FAQ dell’Agenzia delle Entrate
Il Fisco risponde alla seguente domanda: “In caso di lavori, di importo superiore a 516.000 euro, che beneficiano degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del d.l. n. 34 del 2020, affidati con contratti sottoscritti tra il 21 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, è necessario che le imprese abbiano acquisito la certificazione SOA o abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione (“condizione SOA”), prevista dall’articolo 10-bis del d.l. n. 21 del 2022, già al momento della sottoscrizione del contratto?” A tal proposito, l’AdE (a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023), l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata a imprese che:
- siano in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, della occorrente certificazione SOA
- al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione
Inoltre l’AdE precisa che:
- per i contratti stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, le imprese, ai fini della fruizione degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio, possano acquisire la “condizione SOA” entro il 1° gennaio 2023 e non necessariamente al momento della sottoscrizione del contratto.
- a decorrere dal 1° luglio 2023, per poter beneficiare delle predette agevolazioni fiscali, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, della occorrente certificazione SOA.
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