RENTRI: novità per imprese operanti con AIA e aggiornamenti sul FIR

Confindustria ha ricevuto dal MASE alcuni importanti chiarimenti in merito alla gestione del RENTRI relativi a:
- Gestione RENTRI per le imprese operanti con AIA che ricevono e utilizzano all’interno della propria installazione rifiuti in conformità all’art. 216, comma 8-septies del TUA
- Rettifiche dei dati del FIR
- Annullamento del FIR digitale
Gestione RENTRI per le imprese operanti con AIA che ricevono e utilizzano all’interno della propria installazione rifiuti in conformità all’art. 216, comma 8-septies del TUA
Con riferimento alla criticità per le imprese operanti con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi dell’art. 29-sexies del D.lgs. 152/2006, che ricevono e utilizzano all’interno della propria installazione rifiuti in conformità all’art. 216, comma 8-septies del medesimo decreto, il MASE, richiamando l’apposita scheda informativa pubblicata sul portale RENTRI, ha riportato il seguente chiarimento.
Fino all’adozione di ulteriori disposizioni, a partire dal 16 settembre 2026, in caso di conferimento di rifiuti non pericolosi individuati nell’allegato III al regolamento (UE) 2024/1157 ad impianti industriali di cui all’art. 216, comma 8-septies, del D.lgs. 152/2006, i produttori – anche se iscritti al RENTRI – emettono il formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato cartaceo secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 del D.M. 59/2023.
Rettifiche dei dati del FIR
Il MASE ha ricordato che la funzionalità di rollback consente la modifica delle informazioni inserite qualora vengano riscontrati errori nel FIR digitale prima dell'avvio del trasporto e che la revoca della firma deve essere effettuata entro 15 minuti dalla sua apposizione. Tale funzionalità è disponibile sia nell'area Operatori, sia tramite l'App RENTRI FIR Digitale, nonché attraverso le API RENTRI.
Il MASE ha inoltre ricordato che non è possibile annullare la firma apposta da altri Operatori, rinviando per tutti i dettagli alla scheda informativa “Come annullare una firma apposta sul FIR Digitale”.
Al riguardo, il MASE ha confermato l’esame della proposta relativa all’estensione del termine attualmente previsto per il rollback dagli attuali 15 minuti a 30 minuti. Tale ipotesi è finalizzata, secondo quanto precisato dal Ministero, a rispondere alle esigenze rappresentate dagli Operatori e, al contempo, a impedire un uso improprio delle funzionalità messe a loro disposizione.
Inoltre, con riferimento all'utilizzo del campo 17 (Annotazioni) e alla possibilità di allegare eventuale documentazione integrativa, il MASE ha evidenziato che l'Allegato 2 al D.D. 210/2026, recante le “Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR)”, prevede la possibilità di inserire note esplicative e ogni altra informazione ritenuta utile ai fini della tracciabilità dei rifiuti da parte di tutti i soggetti coinvolti (Produttore/Detentore, Trasportatore e Destinatario), ricordando che, nel FIR digitale, l'inserimento di annotazioni comporta la sottoscrizione elettronica da parte del soggetto che le inserisce. Pertanto, il MASE ha chiarito che l’annotazione può essere utilizzata anche per indicare la presenza di documenti allegati al FIR.
Il MASE ha inoltre richiamato quanto previsto dall’art. 193, comma 17, del D.lgs. 152/2006, in base al quale ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza, precisando che, trattandosi di una previsione normativa disciplinata dal TUA, non è possibile introdurre eccezioni o deroghe e che ogni valutazione in merito è rimessa agli esiti degli accertamenti effettuati dagli Enti preposti al controllo.
Annullamento del FIR digitale
Confindustria aveva già evidenziato la criticità connessa all’impossibilità di annullare il FIR digitale una volta decorso il termine previsto per il rollback, anche nei casi in cui, successivamente e fino alla conclusione del viaggio, si verifichino situazioni che rendano il formulario non più utilizzabile e ne richiedano l’annullamento.
Sul punto il MASE ha informato che sono in fase di implementazione le modifiche tecniche che consentiranno la registrazione dei FIR digitali annullati e dei FIR digitali sospesi per i quali si prevede l’utilizzo di una funzione di “chiusura forzata”.
Inoltre, il MASE ha informato che sono in corso di predisposizione per la successiva validazione le schede informative destinate a disciplinare le casistiche relative alle modalità di gestione del FIR digitale e del Registro cronologico di carico e scarico nei casi di furto, incendio e sversamento occorsi sia durante la fase di trasporto, sia presso la sede del produttore o dell’impianto di trattamento.
Per ulteriori informazioni: ufficio.ambiente@federlegnoarredo.it
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