Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la conversione in legge del DL Aiuti

Superbonus, novità su proroga e cessione del credito


Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la conversione in legge del Decreto Aiuti: di seguito si riportano brevi note sull'argomento Superbonus, contenute nel nuovo testo coordinato

Proroga del SuperbonusL’articolo 14, comma 1, lettera a) del Decreto Aiuti proroga di tre mesi il termine previsto per realizzare il 30% dei lavori effettuati sulle unità immobiliari dalle persone fisiche, soglia necessaria per avvalersi nel 2022 dell’applicazione della detrazione del 110% prevista dal Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). La norma precisa altresì che il conteggio del 30% va riferito all’intervento nel suo complesso, comprensivo anche dei lavori non agevolati al 110%. Quindi i lavori necessari per la realizzazione dell’intervento complessivo non devono essere separatamente computati nel conteggio del 30%, ma deve essere valutata la generalità dei lavori in corso, comprendendo anche gli interventi diversi da quelli rientranti nel Superbonus.

Cessione del credito
In sintesi, la nuova disciplina prevede che per gli istituti di credito è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti. In tal modo, per le banche è possibile cedere il credito a tutti i soggetti loro clienti quindi a società, professionisti e partite Iva (con la sola eccezione dei consumatori). L'art. 14, comma 1-bis del Decreto Aiuti precisa che le nuove disposizioni sulla cessione del credito si applicano anche alle cessioni o sconto in fattura comunicate all’Agenzia delle Entrate prima della data di entrata in vigore della legge.

Il nuovo testo coordinato pubblicato in Gazzetta Ufficiale è disponibile a questo link
 


 

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