PPWR: aggiornamento sul Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
La Commissione Ue ha pubblicato un documento di orientamento sull'attuazione del PPWR per supportare un’applicazione uniforme del Regolamento

La Commissione europea ha pubblicato il documento di orientamento sull'attuazione del Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), che ha l’obiettivo di supportare un’applicazione uniforme del Regolamento, fornendo chiarimenti su numerose disposizioni. La guida tuttavia non ha valore giuridicamente vincolante e l’interpretazione definitiva resta di competenza della Corte di Giustizia dell’UE.
In particolare, si segnalano i seguenti chiarimenti in tema di:
Distinzione tra “manufacturer” e “producer”
Il manufacturer è il soggetto che decide design e caratteristiche dell’imballaggio ed è responsabile della conformità normativa. Il producer è invece il soggetto che immette per primo l’imballaggio sul mercato di uno Stato membro ed è responsabile degli obblighi di responsabilità estesa del produttore (EPR). I due ruoli non coincidono necessariamente, soprattutto nelle filiere complesse e transfrontaliere.
Importatore e status delle filiali
Una branch non è considerata un’entità giuridica autonoma e non può qualificarsi come importatore. È necessario che vi sia un soggetto giuridico stabilito nell’UE o un rappresentante autorizzato. Questo chiarimento ha impatti rilevanti per gruppi multinazionali.
Riciclabilità degli imballaggi
L’obbligo generale si applica dal 2026, ma i criteri tecnici completi saranno definiti successivamente: il design for recycling dal 2030 (o 24 mesi dopo gli atti delegati) e il requisito di riciclo su larga scala dal 2035. Fino ad allora, si applicheranno standard esistenti, con un periodo transitorio caratterizzato da minore certezza.
Contenuto riciclato ed esenzioni
Sono previste esenzioni, ad esempio per imballaggi a contatto con alimenti o in assenza di tecnologie adeguate, ma queste devono essere dimostrate tramite documentazione tecnica dettagliata. L’onere della prova ricade sulle imprese.
Compostabilità
È limitata a specifiche applicazioni e, in alcuni casi, può essere richiesta dagli Stati membri. Tuttavia, devono essere rispettate condizioni precise per evitare contaminazioni dei flussi di rifiuti. Viene chiarito che il compostaggio domestico non è equivalente a quello industriale e può essere applicato solo in contesti controllati.
Minimizzazione degli imballaggi
Dal 2030 gli imballaggi dovranno essere progettati riducendo peso e volume al minimo necessario per garantirne la funzionalità. Il marketing e l’accettazione del consumatore non sono più considerati criteri validi per giustificare un eccesso di imballaggio. Sono previsti standard tecnici per supportare la verifica.
Etichettatura
È prevista una piena armonizzazione a livello UE. Gli Stati membri non potranno mantenere sistemi nazionali paralleli e l’etichettatura dovrà seguire specifiche comuni. Alcune informazioni, come quelle relative all’EPR, dovranno essere fornite in formato digitale.
Riutilizzo (reuse)
I target di riutilizzo si applicano in funzione del tipo di imballaggio e del contesto di utilizzo. La Commissione chiarisce che la fattibilità tecnica, ad esempio la presenza di residui o contaminazioni, è un elemento determinante per valutare la possibilità di riutilizzo.
Rapporto tra PPWR e direttiva SUP (plastiche monouso)
Il PPWR prevale per specifiche categorie di imballaggi. Viene inoltre chiarito che gli imballaggi contenenti più del 5% di plastica sono considerati plastici ai fini dell’applicazione dei divieti.
Altri principali chiarimenti riguardano: definizione di imballaggio; contenuto di PFAS negli imballaggi a contatto con gli alimenti; obiettivi di raccolta differenziata e sistemi di deposito cauzionale
Per ulteriori dettagli: ufficio.ambiente@federlegnoarredo.it