Modalità operative RENTRI: pubblicato il DD 143/2023
Con riferimento alle tempistiche previste dal D.M. 4 aprile 2023 n. 59, con Decreto Direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023 sono presentate le modalità operative per la trasmissione dei dati al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), le modalità di accesso e di iscrizione da parte degli operatori al RENTRI, i requisiti informatici per garantire l’interoperabilità e le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto messi a disposizione degli operatori.
Il DD in questione attua le disposizioni di cui all’art. 21, comma 1 lettere a), b), c) e g) e le diverse modalità operative sono presentate in 18 schede.
- Modalità operative per l’iscrizione al RENTRI da parte degli operatori (modalità 1-3)
- Modalità operative per la gestione del registro cronologico di carico e scarico e del FIR in formato cartaceo (modalità 4-7)
- Modalità operative per la tenuta del registro cronologico di carico e scarico e del FIR mediante sistemi gestionali (modalità 8-10)
- Modalità operative per la trasmissione dei dati del registro cronologico di carico e scarico e del FIR mediante interoperabilità (modalità 11-12)
- Modalità operative per la tenuta del registro cronologico di carico e scarico e del FIR e per la trasmissione dei dati mediante servizi di supporto (modalità 13-15)
- Requisiti e specifiche tecniche (modalità 16-18)
Inoltre, dall’8 novembre è attivo il portale del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti – RENTRI attraverso cui è possibile scaricare la normativa nazionale, i decreti direttoriali di recente emanazione e le specifiche tecniche, visionare manuali e guide a supporto degli operatori, richiedere supporto o assistenza virtuale sul nuovo servizio. Ricordiamo che sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l’accreditamento alla piattaforma telematica, i soggetti di cui all’art. 188-bis del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 così come modificato, da ultimo, dal D.lgs. 213 del 2022, di seguito elencati:
- gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- i produttori di rifiuti pericolosi;
- gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- i soggetti di cui all'art. 189, comma 3, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, in cui sono ricompresi i trasportatori di rifiuti non pericolosi, gli intermediari di rifiuti non pericolosi, i produttori di rifiuti non pericolosi di cui ai punti c) d) e g) dell'art. 184 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. con più di 10 dipendenti.
In allegato è disponibile il DD 143/2023 e relativo allegato.
Per eventuali delucidazioni sempre a disposizione l’ufficio Ambiente e Economia Circolare
decreto_direttoriale_06112023_143_tracciabilita_rifiuti
decreto_direttoriale_06112023_143_tracciabilita_rifiuti_allegato
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