Importazioni di legno compensato di legno CONIFERE originario dal Brasile
Prodotto oggetto dell’inchiesta
Legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno (diverso dal bambù) di cui ciascuno strato ha uno spessore inferiore o uguale a 6 mm, avente entrambi gli strati esterni di legno di conifere, anche rivestito o ricoperto in superficie («legno compensato di legno tenero»).
Denuncia e asserzione di pregiudizio
• La denuncia è stata presentata il 20 gennaio 2025 dal Softwood Plywood Consortium («denunciante»).
• Secondo i calcoli forniti nella denuncia, i margini di dumping stimati variano tra l’87% e il 131%.
Periodo sottoposto a indagine
• Periodo dell’inchiesta: periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 - 31 dicembre 2024, cioè i mesi sui quali effettivamente si valuta il pregiudizio.
• Periodo in esame: 1° gennaio 2021 – fine del periodo dell’inchiesta (il periodo in esame è più ampio per analizzare anche le tendenze del mercato utili a definire un eventuale pregiudizio).
Step
• Avviso di apertura dell’indagine: 6 marzo 2025;
• Termine presentazione osservazioni sulla denuncia/apertura dell’inchiesta: entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso;
• Termine dell’inchiesta: entro un anno e in ogni caso entro quattordici mesi dalla data di pubblicazione dell’avviso.
Di seguito si forniscono alcuni riferimenti da intendersi come indicativi, come specificato sul sito ufficiale.
Regolamento di esecuzione
• del 20 maggio 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, dispone la registrazione delle importazioni di legno compensato di conifere originario del Brasile;
• è possibile sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame al fine di garantire che, qualora dalle risultanze dell'inchiesta dovesse emergere la necessità di istituire dazi antidumping, tali dazi possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni registrate.
Fase provvisoria
• imposizione misure provvisorie, con durata massima di 6 mesi: novembre 2025 (comunque non oltre 7-8 mesi dall’avviso);
• la Commissione fornirà informazioni sulla prevista imposizione di dazi provvisori quattro settimane prima dell'istituzione delle misure provvisorie;
• le condizioni per la riscossione retroattiva dei dazi saranno valutate nel regolamento che istituisce dazi definitivi, se del caso.
Fase finale
• entrata in vigore delle misure definitive con durata di 5 anni, con la possibilità di richiedere una revisione dopo un anno: maggio 2026.
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