A fine febbraio è stata adottata la Direttiva riguardante i valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici e per i diisocianati. Questa Direttiva modifica due atti legislativi: la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori dai rischi l
I diisocianati sono usati come componenti chimici di base in un’ampia gamma di settori ed applicazioni, compreso il settore legno-arredo. I prodotti che possono contenere diisocianati sono ad esempio schiume poliuretaniche, materie plastiche, induritori per vernici e adesivi.
Con il Regolamento (UE) 2020/1149 (Gazzetta Ufficiale L 252/24 – 04/08/2020), che modifica il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), sono imposte le restrizioni per l’immissione sul mercato e l’uso di diisocianati o sostanze che li contengono.
La normativa prevede in particolare che i diisocianati non siano utilizzati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, dopo il 24 agosto 2023, a meno che:
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la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o
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il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.
Per utilizzatori industriali e professionali si intendono i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti. La formazione dovrà essere rinnovata almeno ogni cinque anni. Il Regolamento, che trovate di seguito allegato, non fornisce tuttavia indicazioni su durata della formazione e modalità per effettuarla. La materia, pur inerente al REACH, riguarda anche temi di salute e sicurezza e quest’ultima è ampiamente regolamentata; risulta quindi necessario che i Ministeri competenti, già da tempo coinvolti, chiariscano le corrette modalità di effettuazione dei corsi e se questi dovranno essere eseguiti tenendo anche conto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e dagli Accordi Stato Regioni (ad esempio in riferimento a: requisiti dei docenti - Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 -, registro di presenza, attestati, frequenza, modalità e-learning, etc.), ovviamente ottemperando a quanto previsto nella suddetta restrizione.
Poiché molti “utilizzatori” si sono già attivati in questo senso, il sistema industriale è impegnato a fare in modo che qualora la formazione sia già stata svolta, alla data di pubblicazione di un eventuale chiarimento, sia riconosciuta valida.
Sarà nostra cura continuare a tenervi aggiornati.
Per maggiori informazioni potete contattate l’ufficio Ambiente e Economia Circolare.
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