EUDR: l'impatto per la filiera legno-arredo

Le semplificazioni rispondono a criticità operative già emerse nel settore, in particolare sulla gestione dei flussi informativi e degli obblighi ripetuti lungo la catena di fornitura


L’applicazione dell’EUDR entra in una fase più definita, con nuove indicazioni operative che incidono direttamente sugli obblighi delle imprese lungo la filiera.

La Commissione europea ha pubblicato un pacchetto di semplificazione con l’obiettivo di chiarire l’attuazione del Regolamento e ridurre gli oneri amministrativi per le imprese.

Il pacchetto dà seguito all’impegno assunto dalla Commissione nei confronti del Parlamento europeo e del Consiglio nel quadro della clausola di revisione per la semplificazione e chiarisce ruoli e obblighi delle aziende lungo le catene di approvvigionamento EUDR.

Il pacchetto interviene su più livelli:

  • FAQ e linee guida aggiornate
  • chiarimenti sulla due diligence
  • revisione dell’ambito di applicazione di alcuni prodotti
  • nuovi strumenti operativi per gli operatori economici. 

La Commissione stima una riduzione del 75% dei costi annuali di conformità, da 8,1 a circa 2 miliardi di euro. I benefici ambientali stimati restano pari a circa 7 miliardi l’anno, con 208.000 ettari di deforestazione evitata e 49 milioni di tonnellate di emissioni risparmiate.

Per la filiera legno-arredo si tratta di un passaggio rilevante, anche alla luce del lavoro svolto da FederlegnoArredo insieme a Confindustria e alle associazioni europee di settore per promuovere un quadro normativo efficace sotto il profilo ambientale e concretamente attuabile dalle imprese.

Di seguito alcune domande e risposte sui principali aggiornamenti e sui relativi impatti operativi per le imprese della filiera.

 

Cos’è il pacchetto di semplificazione EUDR?
È un insieme di misure che facilita l’attuazione del Regolamento sui prodotti a deforestazione zero, in risposta alla richiesta dei co-legislatori UE (dicembre 2025) di ridurre gli oneri burocratici senza indebolire l’obiettivo ambientale. L’obiettivo è garantire maggiore chiarezza, stabilità giuridica e prevedibilità per gli operatori delle filiere coinvolte, accompagnando l’applicazione della norma prevista entro la fine del 2026.

 

Perché è rilevante per le imprese?
L’impatto più significativo è economico e operativo: la Commissione stima una riduzione del 75% dei costi di conformità. Gran parte della semplificazione riguarda gli operatori a valle, che trattando prodotti già coperti da dichiarazione di dovuta diligenza (DDS) non dovranno più presentare ulteriori dichiarazioni.  

 

In cosa consistono le principali modifiche introdotte?
Le modifiche includono la concentrazione dell’obbligo di due diligence sull’operatore a monte che immette per primo il prodotto sul mercato UE, la semplificazione degli obblighi per gli operatori a valle (downstream operators), un regime agevolato per micro e piccoli operatori forestali primari e ulteriori chiarimenti applicativi. Nel complesso, le misure riducono la duplicazione degli adempimenti lungo la filiera e spostano il baricentro della responsabilità sul primo soggetto che immette il prodotto sul mercato.

 

Ci sono novità sui prodotti interessati dal regolamento?
La revisione dell’Allegato I dell’EUDR introduce alcune novità sull’ambito di applicazione dei prodotti interessati dal regolamento. Il progetto di atto delegato è aperto a consultazione pubblica fino al primo giugno 2026.  A tutte le voci del capitolo 44 (legno) e ai capitoli 47-48 (pasta e carta) vengono sistematicamente aggiunte le esclusioni applicabili. Sono inoltre stati chiariti alcuni casi specifici di esclusione, come imballaggi per trasporto, campioni di prodotto e materiali per test di laboratorio. 
I mobili in legno risultano invece non esclusi.

 

Quali semplificazioni sono previste per gli operatori a valle?
Per gli operatori a valle (downstream operators), ovvero soggetti che commercializzano, trasformano o esportano prodotti derivati da beni già sottoposti a due diligence, viene meno l’obbligo di effettuare la due diligence e di presentare nuove DDS. Resta l’obbligo di registrazione nel sistema informativo per le imprese non PMI. Il sistema riduce quindi la duplicazione degli obblighi, concentrando la responsabilità sul primo operatore a monte e alleggerendo gli step successivi della catena.

 

infografica eudr 4 edizione

 

In che modo il pacchetto di semplificazione riflette le esigenze emerse dalla filiera legno-arredo nei mesi scorsi?
Le semplificazioni recepiscono diverse criticità segnalate dagli operatori, in particolare la gestione di elevati volumi di codici prodotto e la ripetizione degli obblighi di due diligence lungo la catena. Con le nuove regole, la maggior parte degli adempimenti si concentra sul primo soggetto che immette il prodotto sul mercato UE. Solo il primo operatore a valle deve conservare il numero di riferimento della DDS, mentre gli anelli successivi, come possono essere diverse imprese dell’arredamento, non sono più tenuti a raccoglierlo o trasmetterlo.

 

Come è considerato l’importatore da fuori Europa ai sensi dell'EUDR e quali obblighi deve rispettare?
L’importatore da fuori Europa è il primo soggetto che immette il prodotto sul mercato dell’Unione europea; ha lo status di “Operatore a monte” e resta il pilastro centrale del sistema. Assume l’intera responsabilità legale della conformità del prodotto. Deve effettuare una due diligence completa (raccolta di informazioni, valutazione del rischio e mitigazione del rischio) ed è obbligato a presentare una Dichiarazione di Due Diligence (DDS) nel sistema informativo europeo prima dell’immissione sul mercato o dell’importazione. Deve obbligatoriamente trasmettere il numero di riferimento della propria DDS al cliente diretto (primo attore a valle). Solo se si approvvigiona da un paese classificato “a basso rischio”, beneficia di una due diligence semplificata (esonero dalla valutazione e mitigazione del rischio).
 

Quali strumenti mette a disposizione FederlegnoArredo?
FederlegnoArredo è coinvolta nel confronto istituzionale, partecipando attivamente come interlocutore con l’Autorità Competente Nazionale e con la Commissione Europea.
La Federazione mette a disposizione delle imprese associate webinar formativi tecnici per illustrare le novità del pacchetto di semplificazione e il funzionamento del portale,  e offre strumenti di consulenza diretta per aiutare le aziende a identificare il proprio ruolo nella filiera. Per le imprese della filiera sarà fondamentale utilizzare i prossimi mesi per valutare processi, strumenti e obblighi documentali, anche alla luce delle semplificazioni introdotte. FederlegnoArredo proseguirà l’attività di aggiornamento e confronto tecnico a supporto delle aziende associate.
 

Cos’è il Progetto di Atto di Esecuzione sul Sistema Informativo EUDR?
Si tratta di un aggiornamento del Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/3084, necessario per adeguare il sistema informativo europeo TRACES alle modifiche introdotte dal pacchetto di semplificazione e dagli emendamenti di dicembre 2025. L’obiettivo è tradurre le novità normative in funzionalità operative del sistema. Gli aggiornamenti, attesi per giugno 2026, includeranno strumenti per dichiarazioni semplificate, nuovi ruoli utente, funzionalità di aggregazione dei numeri DDS e un’interfaccia aggiornata, permettendo alle aziende di collegare i propri sistemi IT interni direttamente al registro dell'UE.  

 

Cos’è il modulo di dichiarazione semplificata per micro e piccoli operatori primari?
Il modulo semplificato (SD – Simplified Declaration) riduce gli obblighi amministrativi per i micro e piccoli operatori primari (MSPO) di Paesi a basso rischio che producono direttamente le merci immesse sul mercato UE ((come agricoltori e proprietari forestali che commercializzano legname di produzione propria). Per questi soggetti è prevista una dichiarazione unica e semplificata, con possibilità di utilizzare l’indirizzo postale al posto delle coordinate di geolocalizzazione.

Questo regime beneficia soprattutto i piccoli produttori europei: non si applica agli importatori europei né, nella pratica, alla maggior parte dei piccoli produttori dei paesi terzi, che continuano quindi a dover fornire geolocalizzazione precisa e prove di legalità ai clienti europei. 

 

Quali strumenti mette a disposizione la Commissione Europea?
A supporto del processo di due diligence, la Commissione annuncia il lancio entro dicembre 2026 di un repository centralizzato della legislazione rilevante nei vari paesi produttori. La Commissione fornisce strumenti scientifici e cartografici per supportare la tracciabilità fino all'appezzamento di terreno come l’Osservatorio UE sulla deforestazione, una piattaforma che utilizza i servizi di Copernicus per fornire mappe globali sulla copertura forestale al 2020 (data spartiacque del regolamento) e la mappa dei Tipi di Foresta Globale 2020 (GFT 2020).
Sul sito ufficiale della Commissione saranno disponibili dei training per l’uso del portale TRACES, una volta aggiornato.


Quali sono le date da tenere presenti per le imprese della filiera legno-arredo?
L’applicazione resta fissata al 30 dicembre 2026 per tutte le imprese. Solo per le micro e piccole imprese che immettono sul mercato UE prodotti che non erano già soggetti a EUTR l'applicazione è fissata al 30 giugno 2027. L'EUTR viene ufficialmente abrogato dall'EUDR, ma continua ad applicarsi per un periodo transitorio per evitare vuoti normativi sul legno già raccolto o immesso sul mercato. Per i prodotti che rientravano già nel vecchio regolamento, le tempistiche dipendono dalla data di raccolta (produzione) e dalla data di immissione sul mercato UE. Per il legno raccolto prima del 29 giugno 2023: se viene immesso sul mercato UE tra il 30 dicembre 2026 e il 30 dicembre 2029, continua a essere soggetto all’EUTR. Se viene immesso sul mercato dal 31 dicembre 2029, deve invece rispettare l'EUDR. Il legno raccolto dopo il 29 giugno 2023 se immesso sul mercato dopo il 30 dicembre 2026, deve essere conforme all'EUDR. Per i prodotti che rientrano nel periodo transitorio e quindi ancora nel regime EUTR, non è necessario presentare alcun DDS nel Sistema informativo.

Nello specifico quali sono gli obblighi dei diversi attori secondo le recenti modifiche?

  1. Fornitori del mercato UE (Produttori/Esportatori di Paesi terzi): pur non essendo direttamente soggetti agli obblighi legali del EUDR (che riguarda gli attori basati nell’UE), sono indirettamente impattati dalle esigenze dei loro clienti europei. Il cuore del regolamento resta invariato: i prodotti forniti devono essere garantiti “a deforestazione zero” (dopo il 31 dicembre 2020), prodotti legalmente e collegati a una parcella precisa di terreno. Obblighi indiretti: poiché l’importatore europeo necessita di prove solide, i fornitori dovranno raccogliere e trasmettere le coordinate di geolocalizzazione precise delle parcelle di produzione, nonché i documenti che dimostrino la legalità della raccolta o produzione.
  2. Operatori a monte: l’operatore a monte è il soggetto che immette per la prima volta un prodotto interessato, non ancora coperto da dovuta diligenza, sul mercato dell’Unione europea o lo esporta; mantiene e assume la responsabilità totale della conformità del prodotto: deve effettuare una due diligence completa (raccolta di informazioni, valutazione del rischio e mitigazione del rischio) ed è obbligato a presentare una Dichiarazione di Due Diligence (DDS) nel sistema informativo europeo prima dell’immissione sul mercato EU o dell’importazione. Inoltre, deve obbligatoriamente trasmettere il numero di riferimento della propria DDS al cliente diretto (primo attore a valle). Solo se si approvvigiona da un paese classificato “a basso rischio”, beneficia di una due diligence semplificata (esonero dalla valutazione e mitigazione del rischio)
  3. Nuova categoria MSPO: micro/piccoli operatori primari (MSPO) di Paesi a basso rischio che immettono merci interessate sul mercato UE, che essi stessi hanno coltivato, raccolto o prodotto (come agricoltori e proprietari forestali che commercializzano legname di produzione propria) potranno presentare una DDS una tantum e semplificata, utilizzando l’indirizzo postale al posto delle coordinate di geolocalizzazione. Questo regime beneficia soprattutto i piccoli produttori europei: non si applica agli importatori europei né, nella pratica, alla maggior parte dei piccoli produttori dei paesi terzi, che continuano quindi a dover fornire geolocalizzazione precisa e prove di legalità ai clienti europei.
  4. Operatori a valle e commercianti: è per questa categoria che le modifiche di fine 2025 e il pacchetto di semplificazione dell’aprile 2026 introducono i maggiori alleggerimenti. 
    Un soggetto che trasforma un prodotto già coperto da una DDS è un “Operatore a valle”, mentre chi rivende senza trasformare è considerato un “Commerciante”. 
    Questi soggetti non hanno più l’obbligo di rifare una due diligence né di presentare una nuova DDS nel sistema. Inoltre, non sono tenuti a verificare di propria iniziativa se il proprio fornitore sia un operatore. Devono raccogliere e conservare per 5 anni le informazioni sui propri fornitori e clienti e solo il primo anello a valle (che acquista direttamente dall’importatore/operatore) deve raccogliere e conservare il numero di riferimento della DDS. Gli anelli successivi non devono più raccogliere né trasmettere tale numero. 
    Se l’impresa non è una PMI, deve comunque registrarsi nel sistema informativo, e qualora venga portata alla sua attenzione una “preoccupazione fondata” (es: allerta ONG, rapporto investigativo), deve verificare che la due diligence sia stata effettuata a monte e informare le autorità.
  5. Attori con doppio ruolo (Importatore E Trasformatore): accade frequentemente che una stessa entità giuridica importi una materia prima, la trasformi e poi rivenda il prodotto finito. Le nuove FAQ (aprile 2026) chiariscono questa situazione di cumulo dei ruoli. 
    L’impresa agisce come Operatore a Monte al momento dell’importazione della materia prima (es. tronchi di legno), poi come Primo Operatore a Valle al momento della rivendita del prodotto trasformato (es. legname segato). 
    Deve effettuare la due diligence e presentare la DDS al momento dell’importazione doganale, ma non ha l’obbligo di trasmettere il numero di riferimento della DDS al cliente in quanto soddisfa internamente il proprio obbligo di raccolta del numero (poiché i due ruoli coincidono nella stessa entità giuridica), e il cliente diventa un soggetto a valle esonerato da tale raccolta.
  6. Esportatori a valle: nel caso in cui un operatore a valle esporti un prodotto pertinente, non è necessario fornire alle autorità doganali alcun numero di riferimento o identificativo della dichiarazione al momento dell’esportazione (cfr. art. 26, paragrafo 4, del regolamento UE); è invece possibile utilizzare un codice doganale specifico che esonera gli operatori a valle dall’obbligo di fornire numeri di riferimento o identificativi della dichiarazione. Ai sensi della FAQ 3.1, un'azienda che acquista legno grezzo (HS 4403) da un proprietario forestale dell'UE e lo esporta in un paese terzo sarebbe considerata un operatore a valle.
  7. Re-importatori: se l’importatore è in grado di dimostrare che i prodotti in questione che immette sul mercato dell’UE, o tutti i prodotti in questione in essi contenuti, sono già stati immessi sul mercato dell’UE in precedenza e sono stati quindi sottoposti a un processo di due diligence, può essere considerato un operatore a valle. Solo in questo caso il reimportatore non è tenuto a svolgere la due diligence né a presentare una dichiarazione di due diligence. In questo caso, alla dogana, il reimportatore indica nella dichiarazione doganale il numero o i numeri di riferimento ricevuti dal proprio fornitore o dai propri fornitori. Se non sono stati forniti numeri di riferimento, il reimportatore può utilizzare un numero di riferimento convenzionale, che sarà comunicato dalla Commissione per essere utilizzato nella dichiarazione doganale presentata per la reimportazione.
link e allegati

Infografica

PNG 278 KB

Keywords

Normativa

TAGS

FEDERAZIONE