EUDR: Commissione propone semplificazione mirata del Regolamento

Obiettivo: ridurre carico che il sistema informatico dovrà gestire e ridurre oneri amministrativi a carico degli attori della catena di approvvigionamento

EUDR: Commissione propone semplificazione mirata del Regolamento

Nella giornata di martedì 21 ottobre, parallelamente all’annuncio ufficiale della Commissaria Roswall, la Commissione ha proposto una semplificazione mirata per l’EUDR, con un duplice obiettivo: ridurre il carico che il sistema informatico dell'EUDR dovrà gestire, garantendone il corretto funzionamento, e ridurre gli oneri amministrativi a carico degli attori della catena di approvvigionamento senza compromettere gli obiettivi ambientali della legge.

Si sottolinea che la richiesta di posticipo di un anno dall'applicazione dell'EUDR non è stato approvata. Se l'attuale proposta della Commissione venisse respinta dal Parlamento europeo o dal Consiglio, il regolamento EUDR rimarrà in vigore nella sua forma attuale.

 

La semplificazione mirata consente l'applicazione della legislazione:
• per gli operatori e i commercianti di grandi dimensioni (non PMI) e per quelli di medie dimensioni, il regolamento si applicherà - come originariamente previsto - a partire dal 30 dicembre 2025, con un periodo di introduzione graduale di 6 mesi durante il quale non saranno previste sanzioni;
• le micro e piccole aziende applicheranno l'EUDR dal 30 dicembre 2026.

 

Tra le principali novità della proposta, viene introdotta la categoria dei micro e piccoli operatori primari, che racchiude piccole o micro imprese che per prime immettono sul mercato EU, o esportano, un prodotto pertinente del Regolamento, che quindi ancora non è stato sottoposto a dovuta diligenza. Sono tenuti a presentare una dichiarazione semplificata una tantum nel sistema informativo, a fornire la geolocalizzazione (o in semplificazione, l'indirizzo postale di tutti gli appezzamenti di terreno in cui vengono prodotti i prodotti in questione). Il micro e piccolo operatore primario ottiene un identificativo di dichiarazione che deve essere trasmesso insieme a tutti i prodotti pertinenti che egli immette sul mercato o esporta.

 
La proposta introduce, inoltre, la categoria detta "downstream operators", operatori a valle. Avranno gli stessi obblighi dei "traders". Per entrambi, nessun obbligo di verificare che la due diligence a monte sia stata effettuata e nessun obbligo di creare una dichiarazione di dovuta diligenza sul sistema informativo.

Solo coloro che immettono il prodotto sul mercato per la prima volta dovranno compilare la dichiarazione di due diligence. Tutti gli operatori e commercianti a valle, PMI e non, dovranno garantire la tracciabilità raccogliendo, conservando e trasmettendo i reference number e l'identificativo delle dichiarazioni. Gli operatori a valle non PMI e i commercianti non PMI, dovranno comunque registrarsi sul sistema informativo.
 

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