EUDR: aggiornamento del documento TARIC
Per importatori ed esportatori, indicazioni su codici specifici da dichiarare in dogana in base alle diverse casistiche previste dalla normativa

In data 25 settembre 2026, la Commissione europea ha segnalato l’avvenuta pubblicazione sul proprio sito web del documento TARIC aggiornato relativo al Regolamento (UE) 2023/1115 sulla deforestazione e il degrado forestale (EUDR).
L’aggiornamento del documento TARIC tiene conto delle recenti modifiche normative intervenute in materia di EUDR e fornisce agli importatori e agli esportatori di prodotti rientranti nell’ambito di applicazione dell’EUDR le indicazioni relative ai codici TARIC da dichiarare in dogana nei diversi casi previsti dalla normativa.
Tra le principali casistiche disciplinate rientrano:
- dichiarazioni semplificate presentate da micro e piccoli operatori primari, per le quali è previsto il codice C717;
- esportazioni effettuate da operatori a valle (downstream operators), con i codici Y188 e Y196, a seconda della dimensione dell’operatore;
- reimportazioni da parte di operatori a valle di prodotti precedentemente coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza o da una dichiarazione semplificata, mediante i codici C720 e C725;
- esportazione o reimportazione di prodotti immessi sul mercato dell’UE durante il periodo transitorio, per le quali è previsto il codice di esenzione C718;
- prodotti usati e di seconda mano, rifiuti, prodotti recuperati e prodotti derivati da materiali che hanno completato il proprio ciclo di vita, cui si applica il codice Y133;
- campioni di prodotti e prodotti destinati a essere sottoposti a esame, analisi o test, per i quali è previsto il codice Y187;
- materiali e contenitori di imballaggio, sia monouso sia idonei al riutilizzo, nei casi specificamente previsti dall’Allegato I dell’EUDR, mediante il codice Y190;
- prodotti utilizzati nella fabbricazione di medicinali, nonché determinati materiali di corrispondenza e materiali accessori, per i quali è previsto il codice Y191.
- il codice C716 per indicare l’avvenuta presentazione della dichiarazione di dovuta diligenza (due diligence statement)
- il codice Y129 per i prodotti classificati in codici di nomenclatura “ex” che, pur rientrando in una voce interessata dall’EUDR, non sono effettivamente soggetti al Regolamento.
Per quanto riguarda le operazioni doganali, sono state istituite due specifiche tipologie di misure TARIC: la 776, relativa ai controlli all’importazione in materia di deforestazione e degrado forestale, e la 777, relativa ai controlli all’esportazione. Il documento precisa inoltre che, in caso di importazione o esportazione di prodotti soggetti all’EUDR, la mancata presentazione della dichiarazione di dovuta diligenza o della dichiarazione semplificata, in assenza di un’esenzione applicabile, comporta il divieto di importazione o esportazione.
L’aggiornamento assume particolare rilievo in vista dell’applicazione delle disposizioni EUDR, prevista per tutte le imprese dal 30 dicembre 2026 e, solo per le micro e piccole imprese che immettono sul mercato UE prodotti che non erano già soggetti a EUTR l'applicazione, dal 30 giugno 2027.
Il documento TARIC aggiornato costituisce pertanto un riferimento operativo per gli operatori economici e per gli intermediari doganali chiamati a individuare e dichiarare correttamente, in funzione della specifica operazione, il codice TARIC applicabile ai prodotti interessati dall’EUDR.
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