Decreto Requisiti Minimi: in vigore dal 3 giugno 2026

In vigore il DM 28 ottobre 2025 relativo alla prestazione energetica degli edifici, che aggiorna il precedente DM 26 giugno 2015 e introduce diverse novità

Decreto Requisiti Minimi: in vigore dal 3 giugno 2026

Il DM 28 ottobre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2025, è entrato ufficialmente in vigore il 3 giugno 2026. Il provvedimento sostituisce integralmente il precedente DM 26 giugno 2015, diventando il nuovo testo normativo di riferimento per l’applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche, la definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.

Il decreto si applica agli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento, sopra elevazione, ristrutturazioni importanti (di primo e secondo livello), riqualificazioni energetiche, nonché agli impianti di ricarica di veicoli elettrici (per i soli edifici dotati di posti auto)

 

Per i serramenti, le chiusure oscuranti e le schermature solari, rispetto al DM 26 giugno 2015 rimangono invariati:

  • il calcolo della trasmittanza termica U mediante impiego del metodo del serramento campione e le regole di estensione secondo norma UNI EN 14351-1;
  • i limiti di trasmittanza termica U per le zone climatiche dalla A alla E. Per la zona climatica F il limite passa da 1,0 W/m²K a 1,10 W/m²K. I limiti si riferiscono al prodotto in quanto tale e a quanto dichiarato dal fabbricante e non comprendono i ponti termici dovuti all’installazione nel vano murario;
  • il limite relativo al fattore solare gtot pari a 0,35, in presenza di schermatura mobile;
  • nel caso di riqualificazione energetica, la possibilità di sostituire la relazione tecnica da parte del professionista con la dichiarazione dell’impresa esecutrice dell’intervento di sostituzione dei serramenti che attesti la trasmittanza termica dei serramenti esistenti, corredata dalla documentazione relativa alla marcatura CE dei serramenti di nuova fornitura.

 

Per le pavimentazioni, si segnala che:

  • per tutte le fasce climatiche, rimangono invariati i valori di trasmittanza termica massima U (W/m2K) delle strutture opache orizzontali di pavimento verso l’esterno o verso locali non riscaldati;
  • negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti o a riqualificazioni energetiche, nel caso di installazione di impianti termici radianti a pavimento o a soffitto e nel caso di isolamento dall’interno (per esempio, inserimento di un materassino resiliente con funzione di isolamento termico, oltre che acustico), le altezze minime dei locali di abitazione possono essere derogate fino a un massimo di 10 cm.

 

Per quanto riguarda gli aspetti generali del decreto, si ritiene utile segnalare che:

  • per le ristrutturazioni importanti di secondo livello, è stata introdotta la verifica dei ponti termici a cura del progettista, i cui risultati vanno confrontati con i valori limite del coefficiente lineico di trasmissione termica Y (W/mK). Per i serramenti sono indicati 4 tipologie specifiche di ponte termico che comprendono: il nodo serramento-davanzale, le spalle in corrispondenza del vano di posa, la soglia su balcone e l’architrave. Per le pavimentazioni i principali nodi critici individuati dal decreto riguardano l’interfaccia con la parete esterna o con il pilastro e l’aggancio con il balcone;
  • nel caso di nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti di primo livello, qualora l’intervento riguardi le parti opache dell’involucro edilizio, ai fini della sicurezza in caso di incendi, occorre applicare le pertinenti disposizioni in materia di prevenzione incendi. Inoltre, fermo restando il rispetto della normativa in materia di protezione del rischio sismico, sempre per gli edifici di nuova costruzione e per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, è obbligatorio il rispetto delle Norme tecniche per le costruzioni – NTC 2018.

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