Da gennaio 2021 è attiva Scip, la banca dati sulle sostanze ad alta pericolosità nei prodotti


Dall’approvazione del regolamento REACH sulle sostanze pericolose, avvenuta nel 2006, le aziende si sono abituate a ricevere richieste da parte dei propri clienti o committenti legate al contenuto di sostanze altamente preoccupanti (SVHC) contenute nella lista di sostanze candidate (Candidate list) nei loro prodotti, e a richiedere informazioni in merito a queste sostanze ai loro fornitori.

Questo adempimento deriva dall’art. 33 del Reach che dispone appunto che i fornitori di articoli che contengono una di queste sostanze in una concentrazione superiore allo 0,1% (peso/peso) debbano fornire informazioni sufficienti a consentire l'uso sicuro dell'articolo ai destinatari dell'articolo. 

Nell’intento di rendere pubblicamente disponibili queste informazioni la Commissione Europea ha incaricato ECHA (l’agenzia europea per le sostanze chimiche) di istituire una apposita banca dati.
 

Nasce così SCIP (Substances of Concern In articles as such or in complex objects -Products), una banca dati di informazioni sulle sostanze che destano preoccupazione in articoli in quanto tali o in oggetti complessi (prodotti). 
In pratica si tratta di un’estensione dell’obbligo di comunicazione sancito dall’art. 33, par. 1, del Reg. 1907/2006 REACH. I fornitori di articoli non comunicheranno più le informazioni dei propri articoli contenenti sostanze in Candidate List solo ai destinatari di tali articoli, ma dovranno contestualmente informare ECHA caricando tali dati nel database SCIP.  

Ulteriori dettagli a questo link e  qui è possible scaricare il leafet ECHA

  • Da quando si applicano questi obblighi?Gli obblighi decorrono dal 5 gennaio 2021.
    L’ECHA ha reso disponibile un prototipo SCIP per supportare i soggetti responsabili che desiderano acquisire familiarità con la preparazione delle notifiche SCIP e testare le funzionalità di presentazione prima che il processo inizi ufficialmente alla fine di ottobre 2020. Ulteriori dettagli qui
     
  • Chi è interessato?
    L’obbligo di presentare una notifica SCIP si applica a tutti gli articoli (prodotti) che sono immessi sul mercato UE e che contengono una sostanza estremamente pericolosa nell’elenco delle sostanze candidate in una concentrazione superiore allo 0,1% in peso (p/p).
    Nel caso di prodotti complessi (es. mobili), questi prodotti possono essere anche articoli/prodotti separati dai fornitori (es. parti metalliche guarnizioni,, meccanismi di scorrimento,  schiume…) 

    I seguenti fornitori di articoli devono presentare informazioni all'ECHA:
    • Fabbricanti e assemblatori con sede nella UE
    • Importatori con sede nella UE
    • Operatori commerciali con sede nell'UE e altri attori della catena di approvvigionamento.

    I dettaglianti e gli altri operatori della catena di approvvigionamento che forniscono prodotti solo direttamente ai consumatori non sono soggetti all'obbligo di fornire informazioni alla banca dati SCIP.

     

Quali informazioni devono essere trasmesse all'ECHA?
I fornitori di articoli devono presentare all'ECHA le seguenti informazioni:

  • Informazioni che identificano l'articolo;
  • Nome, intervallo di concentrazione e ubicazione della sostanza dell'elenco ammissibile contenuta nell'articolo;
  • Altre informazioni sul sicuro utilizzo del prodotto, in particolare sul suo corretto smaltimento.
     

Le informazioni richieste sono quindi più estese di quelle minime richieste dall’art. 33 del reach. Ulteriori dettagli a questo link
 

Raccomandazioni per i produttori
Questa banca dati è rilevante per il settore del legno-arredo in quanto alcuni componenti possono (a seconda dell’azienda produttrice) contenere SVHC (es. ftalati, plastificanti; alcuni ritardanti di fiamma nelle imbottiture, nei materiali di rivestimento, cromo, cadmio, piombo, metalli).
 

Molti produttori riferiscono che le SVHC non sono presenti nei loro prodotti a causa di accordi rigorosi con i fornitori di componenti esenti da SVHC.
Tuttavia, si consiglia di seguire le seguenti raccomandazioni per garantire la completa assenza di SVHC nei vostri prodotti:

  • Definire i requisiti per i prodotti/articoli SVHC-free (almeno al di sotto del limite dello 0,1%) con i fornitori nelle specifiche / linee guida di prodotto o altre condizioni di consegna relative al prodotto.
  • Far sì che i fornitori confermino che i componenti/prodotti sono esenti da SVHC (almeno+ al di sotto del limite dello 0,1%) e, nei casi dubbi, richiedere ai fornitori rapporti di prova regolari da parte di laboratori di prova accreditati 

La selezione dei prodotti e la determinazione della frequenza delle eventuali prove possono essere effettuate mediante una matrice di rischio dei prodotti (-> quali prodotti hanno un potenziale/rischio di SVHC ?).*


* Chiarimento:
Si noti che si tratta di una semplice raccomandazione e non di un requisito ECHA.
Implementando un sistema che assicuri per ogni nuovo articolo acquistato il controllo sulla presenza di queste sostanze, la vostra azienda avrà assolto gli obblighi di responsabilità del produttore e del prodotto nel contesto di REACH e della legislazione nazionale. 
Oltre al rispetto dei requisiti di legge, l'adozione di queste azioni impedirà alla vostra azienda di dover adempiere agli obblighi previsti dalla banca dati SCIP.

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Ambiente e circolarità