Caso AD717: importazioni di compensato di legno di LATIFOGLIE originario della Repubblica Popolare Cinese


Pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1139 della Commissione del 6 giugno 2025 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di legno compensato di latifoglie originario della Repubblica popolare cinese (caso AD717).

Di seguito una breve sintesi:

1. È stato imposto un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno diverso dal bambù e dall’okoumé, di cui ciascun foglio abbia uno spessore inferiore o uguale a 6 mm, avente almeno uno strato esterno di legno tropicale o di legno diverso dalle conifere, delle specie di cui alle sottovoci:

  • 4412 31, 4412 33 e 4412 34, anche rivestito o ricoperto in superficie, attualmente classificato con i codici NC e TARIC 4412 31 10 80, 4412 31 90 00, 4412 33 10 12, 4412 33 10 22, 4412 33 10 82, 4412 33 20 10, 4412 33 30 10, 4412 33 90 10 e 4412 34 00 10
  • originario della Repubblica popolare cinese

2. Entità del dazio

3. Per evitare pratiche elusive, le importazioni di legno compensato avente entrambi gli strati esterni di legno di conifere o di bambù e con un’anima contenente strati delle specie di cui alle sottovoci 4412 31, 4412 33 e 4412 34, anche rivestito o ricoperto in superficie, attualmente classificato con i codici NC ex 4412 10 00 ed ex 4412 39 00 (codici TARIC 4412 10 00 10 e 4412 39 00 20) sono monitorate dalla Commissione.

4. In questa fase del procedimento non è stata presa alcuna decisione in merito a una possibile applicazione retroattiva delle misure antidumping (si veda punto 375 del documento in italiano)

5. È attesa per novembre 2025 (e comunque non oltre dicembre 2025) una decisione finale rispetto alle misure definitive. Per consultare la timeline fornita dalla Commissione europea si faccia riferimento alla pagina ufficiale dedicata

Per ulteriori dettagli consulta questa pagina

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