Bando “Credito d’imposta - materiali di recupero – spese annualità 2024”

Rimborso, sotto forma di credito d’imposta, pari al 36% delle spese sostenute per l’acquisto di prodotti e imballaggi provenienti da materiali di recupero

Bando “Credito d’imposta - materiali di recupero – spese annualità 2024”

Online il bando “Credito d’imposta - materiali di recupero – spese annualità 2024”, disponibile a questo link unitamente a tutta la documentazione utile (incluse le FAQ)

Il contributo prevede un rimborso, sotto forma di credito d’imposta, pari al 36% delle spese sostenute nel 2024 per l’acquisto di prodotti e di imballaggi provenienti da materiali di recupero, fino ad un importo massimo annuale di 20.000 euro per ogni impresa beneficiaria, nel limite complessivo di 5 milioni di euro.

Lo sportello per la presentazione delle istanze relative alle spese sostenute nel 2024 sarà attivo dalle ore 12:00 del 1° dicembre 2025, fino alle ore 12:00 del 30 gennaio 2026.

Le istanze dovranno avere ad oggetto esclusivamente le spese sostenute dalle imprese nel corso dell’anno 2024 e potranno essere presentate tramite la procedura informatica accessibile a questo link


Come previsto dal suddetto decreto, tutte le istanze presentate nell’ambito dello sportello saranno valutate a prescindere dall’ordine temporale di presentazione dell’istanza.

Il contributo si riferisce anche agli imballaggi in legno. C’è da precisare che si riferisce solo agli imballaggi primari e secondari. 

Inoltre, per gli imballaggi in legno, che si ricorda non sono conformi alla norma EN 13432, la FAQ 1.4 riporta: “Esclusivamente per gli imballaggi biodegradabili e compostabili in carta e cartone e legno non impregnati la dimostrazione del requisito tecnico avviene mediante documentazione alternativa alla predetta certificazione, ivi compresa una dichiarazione del fornitore che attesti le caratteristiche tecniche di biodegradabilità e di compostabilità del prodotto, riportando a tal fine i dati tecnici che consentano al Ministero di avvalorare tale dichiarazione”.

 

A tal fine, si allega un esempio di autocertificazione e, per quanto riguarda i dati tecnici, la relazione sulla compostabilità che Assoimballaggi aveva fatto eseguire sulle cassette in legno.

 

In particolare, per pallet e imballaggi industriali, la FAQ 1.10 riporta che: “Sono considerate ammissibili le spese sostenute per l’acquisto di pallets e casse in legno? Pallets e casse in legno sono ammissibili solo se rientrano nella categoria descritta alla lettera b) dell’articolo 4, comma 1, del decreto 2 aprile 2024, n. 132, (150103 imballaggi in legno), a condizione che siano utilizzati dal soggetto richiedente nel proprio ciclo produttivo e fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti richiesti dal decreto 2 aprile 2024, n. 132. Si specifica che non sono ammissibili spese accessorie e non corredate da relativa certificazione/attestazione”.

 

Inoltre, per i tappi di sughero, la FAQ 1.11 indica che: “Sono considerate ammissibili le spese sostenute per l’acquisto di tappi in sughero? I tappi in sughero sono ammessi al contributo, poiché rientrano nella definizione di imballaggi ai sensi dell’art. 218, comma 1, del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152. Le caratteristiche di compostabilità e biodegradabilità che rendono il materiale idoneo per il recupero devono essere dichiarate dal fornitore, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti richiesto dal decreto 2 aprile 2024, n. 132.”

link e allegati

Bando MASE

esempio-modulo-autodichiarazione.docx

DOCX 13 KB

relazione-compostabilita-federlegnoarredo.pdf

PDF 8 MB

Keywords

Ambiente e circolarità
Finanza