Negli ultimi mesi del 2014 l’Italia e la Repubblica di San Marino, per mezzo di note scambiate tra i relativi apparati diplomatici, hanno definito la questione della validità dei rispettivi diritti di proprietà industriale nel territorio dell’altro stato.
Il fenomeno era stato disciplinato fin dal 1939 dalla Convenzione di amicizia e buon vicinato stipulata dai due paesi, convenzione che al proprio articolo 43 confermava che era possibile attivarsi per contraffazione in un paese basandosi sul diritto di privativa ottenuto nell’altro.
Con la recente adesione della Repubblica di San Marino a convenzioni internazionali quali quella sul brevetto europeo, il Trattato di cooperazione sul brevetto internazionale e l’Accordo di Madrid sul marchio internazionale si è presentato l’interrogativo se anche le componenti nazionali di tali convenzioni esistenti in uno dei due paesi potessero avere anch’esse automatica efficacia nell’altro stato.
Il problema non è solo legale: infatti mentre la designazione di Italia e Repubblica di San Marino in un marchio internazionale ha un costo relativo, la convalida in tutti e due i paesi di un brevetto europeo è molto più oneroso.
Ebbene, i due paesi hanno ora chiarito questo punto stabilendo che l’art. 43 si applica esclusivamente…
(…continua…)