A cura di Easyfrontier Srl
Il 29 aprile 2013 entrano in vigore le nuove disposizioni previste dal Reg. (UE) n. 185/2010 sulla sicurezza dell'aviazione civile. Il regolamento, attuativo del Reg. (CE) n. 300/2008, prevede che le merci spedite per via aerea dovranno essere sottoposte a controlli di sicurezza, prima di essere caricate a bordo di un aeromobile.
Molte imprese dovrebbero aver ricevuto comunicazioni in merito da parte degli spedizionieri e dei corrieri di fiducia, essendo la novità di un certo rilievo per chi spedisce (anche occasionalmente) merci per via aerea: cerchiamo comunque di fare chiarezza.
Situazione dei controlli aerei fino al 29 aprile 2013
Il sistema di garanzia della sicurezza del traffico aereo comporta che non solo i passeggeri, ma anche le merci vengano sottoposte a controlli di sicurezza prima dell'imbarco (radioscopie, camere a vuoto…). Per evitare tali controlli, i soggetti coinvolti possono “riconoscersi” reciprocamente: un soggetto, l'agente regolamentato, ovvero lo spedizioniere o qualunque altro soggetto che opera nella filiera del trasporto aereo, dichiara la sicurezza delle merci dei propri clienti che, a loro volta, vengono riconosciuti dall'agente regolamentato come mittenti conosciuti.
Tale sistema non garantisce l'assoluta sicurezza delle merci da trasportare, ed inoltre, per quanto riguarda la sottoposizione a controlli, le merci sono considerate sicure solo se consegnate all'agente regolamentato che a sua volta ha operato il riconoscimento: la consegna ad un soggetto diverso determina la sottoposizione delle merci a controllo.
Le novità del Regolamento (UE) 185/2010
Dal 29 aprile 2013 il sistema di spedizione merci per via aerea cambia radicalmente: in primo luogo, da tale data, gli attuali mittenti conosciuti perderanno il loro status e, conseguentemente, tutte le merci che verranno spedite per via aerea saranno obbligatoriamente sottoposte a controlli, secondo le modalità previste dalla Unione Europea.
I controlli, totali e di tipo screening, particolarmente complessi, comporteranno, talora, un aggravio in termini di costi e di tempi.
Gli associati che spediscono per via aerea, ad esempio, nel caso di spedizioni di parti di ricambio, pezzi in garanzia…, per evitare lo screening al 100% delle merci, potranno attivarsi per ottenere la “nuova” qualifica di mittenti conosciuti, che consentirà loro significativi risparmi ed accelerazione nei tempi di spedizione.
La certificazione come mittente conosciuto passa necessariamente per ENAC, ed è la risultante di un iter complesso ed articolato.
L'iter che porta all'attribuzione dello status di mittente conosciuto da parte di ENAC
La certificazione di mittente conosciuto viene rilasciata agli operatori che garantiscono la rispondenza della loro struttura ed organizzazione aziendale a standard prestabiliti, riguardanti in particolare la sicurezza dei siti e la formazione del personale che entra in contatto con le merci da spedire. Tale rispondenza viene verificata da ENAC attraverso uno specifico audit disposto presso la sede dell'azienda interessata.
ENAC ha definito nell'ambito del “Programma Nazionale per la Sicurezza dell'aviazione civile”, in sigla PNS, le responsabilità per l'attuazione delle norme fondamentali comuni e gli adempimenti prescritti per i soggetti coinvolti. Tale documento, contenendo informazioni riservate sotto il profilo della sicurezza, verrà messo a disposizione unicamente dei soggetti che hanno legittimo interesse a riceverlo.
Le fasi che portano all'ottenimento della certificazione
1) presentazione, da parte degli operatori interessati, di una apposita istanza alla Direzione Aeroportuale ENAC competente nel territorio, con riferimento alla sede legale della società richiedente. Il soggetto istante dovrà individuare un sito operativo specifico, e solo questo sarà oggetto di certificazione
2) rilascio, da parte di ENAC, della “Guida per i Mittenti conosciuti”, documento riservato, che contiene le disposizioni necessarie al fine di poter valutare il possesso degli standard previsti per l'ottenimento della certificazione (limitazione e controllo agli accessi nel sito individuato, possibilità di disporre della merce soltanto in capo ai soggetti autorizzati e a coloro che hanno seguito il training…);
3) svolgimento di apposita formazione del personale che ha accesso alle merci da trasportare, con conseguente individuazione e formazione di un soggetto specifico: il responsabile della sicurezza del sito. La formazione comprende gli aspetti sia teorici che pratici delle normative sicurezza, e si concluderà con il rilascio di un attestato;
4) predisposizione del “Programma di sicurezza” del sito, contenente la descrizione delle misure di sicurezza adottate;
5) intervento dell'Enac, che verificherà la rispondenza del sito a quanto stabilito nel Programma di sicurezza e alla specifica normativa comunitaria e l'avvenuta formazione del personale;
6) in caso di esito positivo, inserimento delle coordinate del mittente conosciuto nella “Banca dati CE degli agenti regolamentati e dei mittenti conosciuti”; dal momento dell'inserimento nel database, il soggetto interessato acquisisce la qualifica di mittente conosciuto.
mittente conosciuto ed AEO
La titolarità di un certificato AEO in capo al soggetto che intende ottenere il riconoscimento come mittente conosciuto ha una rilevanza importantissima, come specifica il Reg. (UE) n. 185/2010: la legislazione nel settore dell'aviazione costituisce proprio uno dei casi di riconoscimento dello status di AEO da parte di altre Autorità diverse da quelle doganali. Conseguentemente, ENAC, nello svolgimento dell'attività di audit, dovrà considerare che il richiedente sia un soggetto certificato AEO, evitando così di gravare con ulteriori controlli sicurezza luoghi già verificati in precedenza dall'Autorità doganale.
Easyfrontier, con la collaborazione di partner qualificati è a disposizione delle aziende associate per avviare le procedure per ottenere lo status di mittente conosciuto, dando assistenza qualificata in tutte le fasi che porteranno al rilascio della certificazione.