È stato pubblicato il decreto legislativo n. 29 del 10/02/2017, decreto che stabilisce la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi derivanti dai diversi regolamenti comunitari relativi ai materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti: per il legno e il sughero, si considerano, nella maggioranza dei casi, solo il Reg. (CE) 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e il Reg. (CE) 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. In alcuni casi, in particolare per il settore sughero, va considerato anche il Reg. (CE) 10/2011 riguardante i materiali ed oggetti in plastica destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari.
Il decreto legislativo in oggetto introduce per la prima volta specifiche sanzioni per gli obblighi stabiliti dai regolamenti comunitari in materia di MOCA (acronimo di “Materiali e Oggetti destinati al Contatto con gli Alimenti”), prevedendo SANZIONI che vanno da un MINIMO di 1.500 € sino a valori di 60.000 € (sanzione massima per non rispetto degli obblighi di rintracciabilità stabiliti all’art. 17 del Reg. CE 1935/04) o 80.000 € (cessione di sostanze pericolose per la salute umana). La circolare seguente chiarisce i dettagli.