• Marcatura CE delle pareti interne mobili

  • Marcatura CE delle pareti interne mobili e Regolamento CPR

    04 settembre 2013

    Marcatura CE delle pareti interne mobili e Regolamento CPR

    04 settembre 2013

    Il nuovo Regolamento ribadisce i concetti introdotti dalla Direttiva, ponendo l’attenzione su alcuni obiettivi:
    - chiarire il quadro normativo legato alla marcatura CE, che ha generato non pochi dubbi in precedenza, defininendo in particolare le esclusioni dalla applicazione della stessa
    - semplificare le procedure per l’ottenimento della marcatura CE
    - migliorare la credibilità del sistema mediante nuovi requisiti e a un miglior coordinamento della sorveglianza sul mercato interno
    - proseguire con l’armonizzazione delle condizioni di commercializzazione del prodotto da costruzione a livello europeo
    - introdurre alcuni concetti relativi all’impatto ambientale dei prodotti da costruzione

    Per quanto riguarda le attività delle aziende facenti parte di Assufficio, il Regolamento cita chiaramente le pareti mobili come prodotto oggetto di analisi in quanto le loro caratteristiche rientrano nei requisiti di base delle opere da costruzione:
    1. resistenza meccanica e stabilità
    2. sicurezza in caso di incendio
    3. igiene, salute e ambiente
    4. sicurezza e accessibilità nell’uso
    5. protezione contro il rumore
    6. risparmio energetico e ritenzione del calore
    7. uso sostenibile delle risorse naturali

    Tutti gli operatori economici (fabbricante, importatore, distributore e mandatario) dovrebbero adottare le misure appropriate per garantire che vengano immessi o resi disponibili sul mercato solo i prodotti da costruzione che rispondono ai requisiti di cui al Regolamento, al fine di assicurare la prestazione dei prodotti da costruzione  e soddisfare i  requisiti di base delle opere di costruzione.

    Il Regolamento si applica laddove esistono delle norme armonizzate, cioè norme EN riconosciute all’interno di un elenco che viene aggiornato periodicamente e che, alla data attuale, non contiene riferimenti alle pareti mobili.

    A fronte di questo, sebbene sia chiaro il coinvolgimento delle pareti mobili nell’applicazione del Regolamento, si configurano due differenti situazioni:
    1. per i prodotti che non sono stati regolarizzati sulla base della vecchia Direttiva 89/106/CEE, cioè che non sono in possesso di Marcatura CE alla data del 1 luglio 2013 non ci sono obblighi specifici se non quelli legati alla applicazione delle norme in vigore relative ai requisiti citati sopra. I produttori che volessero normalizzare la propria posizione rispetto al Regolamento 305/2011 potranno richiedere volontariamente una Valutazione Tecnica Europea sulla base della ETAG 003 e, dopo l’ottenimento del relativo benestare, potranno applicare la Marcatura CE sul proprio prodotto
    2. per i prodotti che sono stati regolarizzati sulla base della Direttiva 89/106/CEE e quindi hanno ottenuto un Benestare Tecnico Europeo i produttori sono obbligati ad accompagnare ogni fornitura con una dichiarazione di prestazione che attesta la conformità del prodotto fornito al Benestare Tecnico e quindi apporre la Marcatura CE sul prodotto

    E’ bene specificare che quanto sopra descritto si applica ai prodotti in kit, ovvero alle pareti mobili oggetto di una produzione seriale, ripetitiva e industrializzata con caratteristiche e prestazioni costanti e certificate.

    Il Regolamento 305/2011 cita espressamente anche quali sono le forniture escluse dalla applicazione dello stesso, in particolare per quanto riguarda le pareti vengono esclusi i casi in cui “il prodotto da costruzione fabbricato in un unico esemplare o su specifica del committente in un processo non in serie a seguito di una specifica ordinazione e installato in una singola ed identificata opera di costruzione da parte di un fabbricante che è responsabile della sicurezza dell'incorporazione del prodotto da costruzione nelle opere di costruzione, conformemente alle normative nazionali applicabili e sotto la responsabilità dei soggetti incaricati della sicurezza dell'esecuzione delle opere di costruzione designati ai sensi delle normative nazionali applicabili”.