• FAQ e Linee Guida EUDR

  • Regolamento Europeo sulla deforestazione UE 2023/1115 – pubblicazione giugno 2023

    Regolamento Europeo sulla deforestazione UE 2023/1115 – pubblicazione giugno 2023

    Il 9 giugno 2023 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’UE il REGOLAMENTO (UE) 2023/1115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010.

    Tale regolamento il cui acronimo è noto come EUDR, rispetto a quello maggiormente noto alla filiera Legno-Arredo Reg. UE 995/2010 (EUTR o Timber Regulation) al quale si è ispirato, introduce una serie di cambiamenti relativamente al commercio dei prodotti legnosi.

    Il nuovo Regolamento EUDR, oltre a vietare l’immissione di prodotti nell’UE di legno e prodotti da esso derivati non conformi alla legislazione applicabile nei Paesi di estrazione della materia prima, vieta l’importazione e l’esportazione dalla comunità di prodotti che hanno causato deforestazione o degrado forestale successivamente alla data del 31 dicembre 2020.

    Il testo è disponibile di seguito.

    Quando entra in vigore?

    L’entrata in vigore del Regolamento è 20 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE, ossia il 29 giugno 2023, tuttavia la data della sua applicazione è prevista a decorrere dal 30 dicembre 2024, fatta eccezione per i prodotti che figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 995/2010, per gli operatori che al 31 dicembre 2020 erano costituiti come microimprese o piccole imprese rispettivamente a norma dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE, per i quali la decorrenza sarà al 30 giugno 2025.

    Cosa cambia rispetto all’EUTR?

    Nello scopo del nuovo Regolamento EUDR, oltre al legno, sono state inserite altre categorie merceologiche che impattano sulla deforestazione e sul degrado forestale (bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma e soia) includendo la gran parte dei prodotti da esse derivati. Per quanto riguarda la filiera legno - arredo è stata ampliata la gamma di prodotti, rispetto a quelli assoggettati ad obbligo di dovuta diligenza ai sensi dell’EUTR o Reg. 995/2010. In particolare, gli obblighi di Dovuta Diligenza ed i requisiti del regolamento EUDR sono stati estesi a tutto il capitolo 44 della Nomenclatura Combinata “LEGNO E LAVORI DI LEGNO; CARBONE DI LEGNA”. Alle SOTTOVOCI già presenti per i mobili di legno è stata aggiunta la VOCE 9401 “Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402), anche trasformabili in letti, e loro parti, di legno. Infine, sempre per prodotti originati dal legno ai prodotti definiti come Pasta di legno e carta dei capitoli 47 e 48 della nomenclatura combinata, si aggiungono quelli del capitolo 49 “Libri stampati, giornali, immagini e altri prodotti della stampa; manoscritti, dattiloscritti e piani, di carta”. Anche per i prodotti coperti da licenza FLEGT e quelli assoggettati a normativa CITES e coperti da licenze occorrerà effettuare la dovuta diligenza. Rispetto al Reg. Ue 995/2010, sono considerati operatori anche i commercianti che non rientrano nella definizione e nei parametri previsti per le micro e piccole imprese ai sensi dell’Art 3 paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE Oltre all’ampliamento dei prodotti, rispetto all’EUTR, il nuovo regolamento introduce l’obbligo della Dichiarazione di Dovuta Diligenza. Questa dichiarazione contiene una serie di informazioni relative ai prodotti commercializzati comprese quelle di georeferenziazione delle aree di estrazione/produzione delle materie prime in essi contenute e la data di estrazione delle stesse; di fatto rappresenta uno strumento di tracciabilità che segue i prodotti in tutte le transazioni commerciali. Questa dichiarazione fatta dagli operatori accompagnerà la merce nelle varie transazioni diventando di fatto un documento necessario ai fini dello sdoganamento in fase di importazione e all’esportazione al di fuori dell’UE. La dichiarazione di dovuta diligenza verrà trasmessa in modalità telematica dagli operatori che immettono prodotti regolamentati in UE alle autorità preposte che rilasceranno un codice che seguirà la merce ceduta ad altri operatori o commercianti. Il sistema telematico dovrà essere realizzato dalla Commissione UE.

    Ricordiamo che fino alla data di decorrenza del nuovo regolamento, si continua ad applicare il Reg. UE n.995/2010 o EUTR:

    Nel periodo che intercorre da oggi al 30 dicembre 2024, data di applicazione del regolamento, verrà approfondito lo studio del regolamento per dare la più ampia informazione possibile agli associati e per aiutarli nell’operatività da mettere in pratica. Nel frattempo, si attende la pubblicazione delle linee guida che la Commissione elaborerà per renderle disponibili ai portatori d’interesse e a tutti i soggetti coinvolti dal regolamento.

    Per approfondimenti contattare l’Ufficio Normativa
    Mail: area.legno@federlegnoarredo.it


    Allegato