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    Vademecum Operativo per l'utilizzo del Bonus Mobili

    03 marzo 2016
  • Aggiornate al 3 marzo 2016

    Domande e risposte sul Bonus Mobili

    03 marzo 2016

    Domande e risposte sul Bonus Mobili

    03 marzo 2016

      

    PREMESSA:
    Si precisa che tutte le informazioni riportate in questa sezione sono da intendersi ad uso puramente informativo. Le stesse vengono rilasciate, in modo assolutamente non vincolante, e tengono conto dei più recenti chiarimenti di fonte ministeriale e dell’Agenzia delle Entrate relativi alle modalità applicative del Bonus Mobili, con particolare riferimento a quanto previsto dalla legge n. 90/2013.
    FederlegnoArredo declina pertanto ogni responsabilità in relazione all'utilizzo e all'interpretazione delle suddette informazioni.

       

    1) CHE COSA È IL BONUS MOBILI

    a. Il “Bonus Mobili” è uno sconto sull’acquisto di arredi, apparecchi di illuminazione e materassi, fatto al momento del pagamento? No, il “Bonus Mobili” è una detrazione fiscale, ossia una riduzione sulle imposte che le persone fisiche pagano allo Stato attraverso la dichiarazione dei redditi (IRPEF).

    b. A quanto ammonta la detrazione fiscale? La detrazione fiscale è pari al 50% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 10.000 euro.

    Il disegno di legge sulle “Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per EXPO 2015”, varato il 21 maggio 2014, ha definitivamente confermato che è possibile effettuare acquisti di arredi fino a 10.000 euro di spesa usufruendo della detrazione Irpef del 50%, a prescindere dal costo dei lavori di ristrutturazione. 

    Pertanto, l’importo portato in detrazione per l’acquisto degli arredi, potrà essere anche superiore all’importo portato in detrazione per gli interventi di riqualificazione del patrimonio immobiliare.

    È questo un grande successo dell’azione di lobby delle Associazioni e dei Sindacati della filiera.

    c. Ho acquistato arredi, apparecchi di illuminazione o materassi per una spesa superiore ai 10.000 euro. Quanto posso detrarre? Se l’importo portato in detrazione per l’intervento di recupero del patrimonio edilizio è superiore ai 10.000 euro, la detrazione per il Bonus Mobili è di 5.000 euro, pari al 50% del massimo di spesa detraibile.

    d. Ho acquistato arredi, apparecchi di illuminazione o materassi per una spesa inferiore ai 10.000 euro. Quanto posso detrarre? La detrazione è pari al 50% delle spese sostenute.

    e. In quanti anni viene ripartita la detrazione fiscale? In 10 anni, in quote uguali pari a 1/10 per anno.

    f. Vi è un importo minimo per poter beneficiare del “Bonus Mobili”? No, non vi è nessun importo minimo.

    g. Ho effettuato un intervento di riqualificazione del patrimonio edilizio su due anni (2013/2014), documentato da opportune ricevute di pagamento. Ho usufruito del Bonus Mobili nel 2013, posso reiterarlo nel 2016? La circolare dell’Agenzia delle Entrate del 21 maggio 2014 specifica che l’ammontare complessivo di 10.000 euro deve essere calcolato considerando le spese sostenute nel corso dell’intero arco temporale che va dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016, anche nel caso di successivi e distinti interventi edilizi che abbiano interessato la medesima unità immobiliare. Si deduce pertanto, che il Bonus Mobili non è reiterabile, per la medesima unità immobiliare, in annualità diverse.

    h. In quali negozi posso fare acquisti validi per il “Bonus Mobili”? In tutti! Il Bonus Mobili è una detrazione fiscale, pertanto non vi sono negozi convenzionati. Il beneficio si applica ai beni acquistati (purché pagati secondo le modalità previste dall’Agenzia delle Entrate), indipendentemente dai punti vendita in cui viene effettuato l’acquisto.

    i. Sono un commerciante di arredi, apparecchi di illuminazione, materassi, grandi elettrodomestici: devo applicare io il “bonus mobili”? No! Per chi vende arredi, apparecchi di illuminazione o materassi non cambia nulla: sarà il vostro Cliente a presentare la documentazione relativa all’acquisto, nella sua dichiarazione dei redditi.

    2) CHI SONO I BENEFICIARI DEL BONUS MOBILI

    a. Chi sono i potenziali beneficiari del bonus mobili? Tutte le persone fisiche che presentano dichiarazione dei redditi e pagano imposte allo Stato, purché abbiano eseguito un intervento di recupero del patrimonio edilizio di una unità immobiliare. In particolare:

    • il proprietario o il nudo proprietario; 
    • il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
    • chi occupa l’immobile a titolo di locazione o comodato;
    • i soci di cooperative divise e indivise;
    • i soci delle società semplici;
    • gli imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.

    Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese, le fatture e i bonifici siano a lui intestati e purché la condizione di convivente o comodatario sussista al momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori (vedi più avanti). Sono definiti familiari, ai sensi dell’art. 5 del Testo Unico delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado

    b. Sono esonerato dal presentare la dichiarazione dei redditi (ad esempio perché ho un reddito da pensione inferiore ai 7.500 euro oppure un reddito da collaborazione occasionale inferiore a 4.800 euro), ho diritto al Bonus Mobili? No, per godere del bonus mobili occorre essere “fiscalmente attivi” per lo Stato. Nei casi sopra citati non sussiste questa pre-condizione.

    c. Qualora la mia dichiarazione dei redditi esponga un importo di imposte dovute per l’anno, inferiore alla detrazione sul bonus mobili e sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio, posso riportare la differenza a credito nella dichiarazione successiva? No, perché l’importo portato in detrazione non può superare l’ammontare delle imposte dovute per l’anno oggetto di dichiarazione.

    d. Le imprese hanno diritto al Bonus Mobili? No, il bonus mobili è un’agevolazione fiscale rivolta alle persone fisiche.

    3) IL REQUISITO FONDAMENTALE PER IL “BONUS MOBILI”: GLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

    a. Cosa significa che il “Bonus Mobili” è legato gli interventi di recupero del patrimonio edilizio? Il decreto legge del 6 giugno 2013 ha esteso le detrazioni fiscali al 50%, già previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia, anche all'acquisto di arredi. Il principio di fondo della legge è il seguente: nel momento in cui avviene un intervento di recupero del patrimonio edilizio, è possibile sia necessario sostituire anche gli arredi e gli apparecchi di illuminazione. Pertanto anche l’acquisto di questi nuovi beni deve godere di un vantaggio fiscale per il consumatore.

    b. Quali sono gli interventi di  recupero del patrimonio edilizio che danno diritto al Bonus Mobili? In estrema sintesi: sono interventi agevolabili quelli che rientrano nelle seguenti categorie:

    • Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle singole unità immobiliari.
    • Manutenzione straordinaria (ad esempio ristrutturazione del bagno, sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso, realizzazione di recinzioni esterne);
    • Restauro e risanamento conservativo effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali (ad esempio l'adeguamento delle altezze del solaio);
    • Ristrutturazione edilizia sulle singole unità immobiliari (ad esempio apertura di nuove porte o finestre oppure la realizzazione di una mansarda o di un balcone oppure la trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda);
    • Interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, sempre che sia stato dichiarato lo stato d’emergenza;
    • Interventi di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. Ne consegue che, ad esempio, una giovane coppia che compra un appartamento ristrutturato da una cooperativa può usufruire del bonus mobili per l'arredamento del medesimo.

    c. Non ho eseguito interventi di recupero del patrimonio edilizio, ma ho acquistato arredi, apparecchi di illuminazione o materassi. Posso godere del “Bonus Mobili”? No, oggi la legge consente di godere del “Bonus Mobili” soltanto in caso di acquisti di arredi relativi e concomitanti ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio.

    d. Ho acquistato arredi per una casa di nuova costruzione, ho diritto al “Bonus Mobili”? No, manca il vincolo fondamentale della ristrutturazione edilizia.

    e. Ho eseguito lavori in casa per il miglioramento delle prestazione energetiche (detrazione fiscale del 65%). Ho diritto al Bonus Mobili? No, questo tipo di agevolazione non consente di accedere al “Bonus Mobili”. La Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 21 maggio 2014 considera assimilabili ad interventi di manutenzione straordinaria anche gli interventi di carattere innovativo “di natura edilizia od impiantistica finalizzati a mantenere in efficienza ed adeguare all’uso corrente l’edificio e le singole unità immobiliari“. Resta in ogni caso inteso che gli interventi finalizzati al risparmio energetico, che beneficiano della maggiore detrazione del 65%, non possono costituire presupposto per fruire della detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici”


    UNA NOVITÀ IMPORTANTE

    L’Agenzia delle Entrate ha chiarito con la Circolare del 2 marzo 2016 che contribuenti che vogliono sostituire la caldaia possono accedere al bonus arredi legato a lavori di ristrutturazione poiché l’intervento è diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento e quindi come tale si qualifica come “manutenzione straordinaria”.

    f. Ho installato sistemi volti al miglioramento della sicurezza domestica (allarmi, porte blindate, grate alle finestre, spioncini alla porta di ingresso, sensori di movimento, montaggio di vetri anti-infortunio, installazione di corrimani etc...): ho diritto al “Bonus Mobili”? No. Alla luce delle restrittive indicazioni contenute nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 29/E del 18.09.2013, tali interventi non rientrano in quelli agevolabili.

    g. Ho ritinteggiato tutte le pareti di casa: ho diritto al “Bonus Mobili”? No, tali interventi non rientrano in quelli agevolabili, in quanto manutenzione ordinaria.

    h. Ho sostituito i sanitari. Ho diritto al “Bonus Mobili”?
    È possibile fruire della detrazione, in generale, nel caso in cui la sostituzione dei sanitari sia integrata o correlata ad interventi maggiori per i quali compete la detrazione d’imposta come per esempio il rifacimento integrale degli impianti idraulici del bagno con innovazione dei materiali, che comporti anche la sostituzione dei sanitari. 
    L’Agenzia delle Entrate – con Circolare emanata il 2 marzo 2016 – ha inoltre chiarito che l’intervento di sostituzione della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con doccia non è agevolabile, in quanto i suddetti interventi sono da considerarsi manutenzione ordinaria.

    i. Ho rifatto i pavimenti. Ho diritto al “Bonus Mobili”? No, se è stata mera sostituzione di pavimenti usati con pavimenti nuovi. Sì,  se la sostituzione è stata effettuata nell’ambito di interventi di ristrutturazione.

    j. Ho sostituito gli infissi esterni, i serramenti o le persiane con altri aventi caratteristiche migliorative”: ho diritto al “Bonus Mobili”? Sì, tali interventi rientrano tra quelli agevolabili.

    k. Ho realizzato un box pertinenziale della mia residenza, ho diritto al Bonus Mobili? No, la circolare dell’Agenzia delle entrate del 21 maggio 2014 ha chiarito che tale intervento non rientra in quelli agevolabili.

    l. Il mio condominio ha eseguito lavori di ristrutturazione delle parti comuni, pagati pro-quota secondo i millesimi da tutti i condomini: ho diritto al “Bonus Mobili” per gli arredi acquistati per la MIA unità immobiliare? No, le spese per manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia eseguiti su parti comuni danno diritto all’agevolazione, pro-quota, ai singoli proprietari solo per i mobili destinati all’arredo di tali parti comuni, quali – a mero titolo di esempio – arredo dell’alloggio del portiere, illuminazione degli spazi comuni, arredi di sale condominiali, arredi per i locali lavanderia.

    m. Il mio condominio ha eseguito lavori di ristrutturazione delle parti comuni, pagati pro-quota secondo i millesimi da tutti i condomini ed ora deve acquistare arredi o apparecchi di illuminazione per le parti comuni (sale condominiali, locali lavanderie, alloggio del portiere, illuminazione scale etc…), abbiamo diritto al “Bonus Mobili”? Sì, l’agevolazione sarà ripartita pro-quota su ciascuna unità immobiliare.

    n. Ho ristrutturato il bagno: posso acquistare la cucina o il divano con il “Bonus Mobili”? Sì, non vi è correlazione tra l’ambiente ristrutturato e gli arredi acquistati, purché riferiti alla medesima unità immobiliare.

    o. Come faccio a dimostrare che ho eseguito lavori di recupero del patrimonio edilizio? 
    - Se i lavori eseguiti necessitano di DIA, SCIA o CIL occorre conservare ai fini della detrazione, oltre ai documenti che attestino l’avvenuto pagamento dei lavori, anche tale documentazione.
    - Se i lavori eseguiti non necessitano di DIA, SCIA o CIL occorre conservare ai fini della detrazione, oltre ai documenti che attestino l’avvenuto pagamento dei lavori, anche dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.

    p. Sono proprietario dell’unità immobiliare al 50% insieme ad un altro familiare e ho sostenuto interamente le spese per l’intervento di recupero del patrimonio edilizio. Ho diritto al “Bonus Mobili”? Si, ne ha diritto.

    q. Ho eseguito interventi di recupero del patrimonio edilizio su più unità immobiliari a me intestate: ho diritto al “Bonus Mobili” per ciascuna di esse? Sì, ha diritto alla detrazione fiscale per l’acquisto di arredi fino a 10.000 euro, per ciascuna unità immobiliare oggetto di intervento. 

    r. L’importo portato in detrazione per il “Bonus Mobili” può essere superiore all’importo portato in detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio? Sì, la spesa sostenuta per gli arredi può essere superiore alla spesa sostenuta per la riqualificazione dell’immobile, purché entro il massimale di 10.000 euro.

    4) ARCO TEMPORALE DELL’AGEVOLAZIONE

    a. Qual è l’arco temporale di validità del “Bonus Mobili”? Le spese per arredi, apparecchi di illuminazione e materassi devono essere sostenute nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 (data di emissione del decreto legge “Bonus Mobili”) e il 31 dicembre 2016.

    b. In quale periodo devo aver effettuato lavori di recupero del patrimonio edilizio utili all’agevolazione del “Bonus Mobili”? I pagamenti per gli interventi suddetti devono essere effettuati nel periodo che intercorre dal 26 giugno 2012 (data di emissione del decreto legge “Agevolazioni per le ristrutturazioni”) e il 31 dicembre 2016.

    c. La data di inizio dei lavori di recupero del patrimonio edilizio deve essere antecedente quella di acquisto degli arredi? Sì, necessariamente.

    d. La data di pagamento dei lavori di recupero del patrimonio edilizio deve essere antecedente quella di acquisto degli arredi? No, può essere anche successiva, purché sia antecedente la data di inizio lavori.

    e. Ho pagato parte delle spese per acquisti dei miei arredi prima del 6 giugno 2013 e parte dopo il 6 giugno 2013 (alla consegna), a cosa ho diritto? Possono essere portate in detrazione soltanto le spese effettuate dopo il 6 giugno 2013.

    5) I BENI CHE GODONO DELL’AGEVOLAZIONE “Bonus Mobili”.

    a. Quali beni godono dell’agevolazione “Bonus Mobili”?

    • I mobili nuovi di tutte le tipologie, quali a titolo esemplificativo letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, cucine, mobili per bagno, arredi per esterno etc…
    • I grandi elettrodomestici nuovi di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, laddove sia prevista l’etichetta energetica.
    • Gli apparecchi per illuminazione (a titolo di esempio, lampade, lampadari, appliques…)
    • I materassi.

    b. I mobili su misura godono dell’agevolazione “Bonus Mobili”? Sì, senza dubbio.

    c. I mobili usati o di antiquariato godono dell’agevolazione “Bonus Mobili”? No, non sono agevolabili.

    d. Ho sostituito una parte usurata di un mobile già in mio possesso. Posso usufruire del “Bonus Mobili”? No, l’intervento non è agevolabile.

    e. Quali beni sono esclusi dal Bonus Mobili? Purtroppo non sono agevolabili dal Bonus Mobili gli acquisti di porte, di pavimentazioni, di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo (tappeti, tessili per la casa, cornici, oggettistica etc…)

    f. Quali elettrodomestici sono inclusi nel Bonus Mobili? I grandi elettrodomestici, di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A per i forni (laddove sia prevista l’etichetta energetica). A titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi di condizionamento.

    g. Il trasporto ed il montaggio di arredi ed elettrodomestici è agevolabile dal Bonus Mobili? Sì, purché tali spese siano sostenute con le stesse modalità di pagamento previste per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici.

    h. Ho acquistato arredi o elettrodomestici all’estero. Come posso godere dell’agevolazione “Bonus Mobili”? È possibile portare in detrazione anche arredi ed elettrodomestici acquistati all’estero, purchè pagati tramite bonifico bancario cosiddetto “parlante”, oppure mediante carta di credito o bancomat. 

    Le spese sostenute dovranno essere documentate attraverso opportuna documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione, di pagamento tramite carta di credito o bancomat, documentazione di addebito su conto corrente), così come le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.Se il destinatario del bonifico è un soggetto non residente e non dispone di un conto corrente italiano, il pagamento dovrà essere eseguito attraverso un ordinario bonifico internazionale (bancario o postale) e dovrà riportare il codice fiscale del beneficiario del Bonus Mobili, la causale del versamento e il codice identificativo del fornitore, eventualmente attribuito dal paese estero.La ricevuta del bonifico dovrà essere conservata unitamente agli altri documenti richiesti, per essere esibita in sede di controllo.

    6) MODALITA’ DI PAGAMENTO

    a. Come devo pagare gli arredi affinché mi sia riconosciuto il “Bonus Mobili”? Con il bonifico “parlante” oppure, come da recente chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, saranno accettati anche pagamenti effettuati con Carta di Credito o Bancomat. Il bonifico è detto “parlante” quando evidenzia la normativa di riferimento quale causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il codice fiscale o il numero di partita iva del fornitore.

    b. Posso pagare con assegni oppure in contanti? No, gli acquisti pagati in questo modo non potranno godere dell’agevolazione “Bonus Mobili”.

    c. Ho acquistato arredi e li sto pagando a rate. Ho diritto al “Bonus Mobili”? Se la finanziaria paga interamente con bonifico il venditore, riportando gli elementi obbligatori del bonifico parlante, è possibile godere dell’agevolazione “Bonus Mobili”. 
    La Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 21 maggio 2014 conferma tale possibilità, specificando che il contribuente potrà godere dell’incentivo “Bonus Mobili” nel momento in cui la finanziaria che ha concesso il finanziamento, paghi il corrispettivo al fornitore degli arredi con un bonifico bancario o postale recante tutti i dati previsti dalle disposizioni di riferimento (bonifico cosiddetto “parlante”) in modo da consentire alle banche o a Poste Italiane di operare la ritenuta dell’8% prevista dalla legge.
    Il contribuente dovrà avere copia di tale bonifico, a riprova dell’avvenuto pagamento.

    d. Ho pagato con carta di credito o bancomat, quali documenti sono necessari per ottenere il “Bonus Mobili”? In caso di pagamento con carta di credito o bancomat, occorre farsi rilasciare scontrino fiscale riportante l’indicazione della natura, qualità e quantità del bene acquistato e, preferibilmente, il codice fiscale dell’acquirente. Saranno comunque considerati validi ai fini dell’ottenimento del “Bonus Mobili” anche gli scontrini fiscali senza il codice fiscale dell’acquirente, purché riportanti i dati dell’esercente e natura qualità e quantità dei beni acquistati.

    e. Si può richiedere il Bonus Mobili per arredi acquistati all’estero? Sì, la detrazione può essere fruita anche nel caso di mobili e grandi elettrodomestici acquistati all’estero. Se il pagamento avviene mediante bonifico bancario o postale, la ritenuta d’acconto deve essere operata anche sulle somme accreditate su conti in Italia di soggetti non residenti. Se il destinatario del bonifico è un non residente e non dispone di un conto in Italia, il pagamento dovrà essere eseguito mediante un ordinario bonifico internazionale (bancario o postale) e dovrà riportare il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la causale del versamento, mentre il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato possono essere sostituiti dall’analogo codice identificativo eventualmente attribuito dal paese estero

    FederlegnoArredo promuove l’utilizzo da parte dei consumatori del Bonus Mobili congiuntamente ai Sindacati di categoria Filca Cisl, Fillea Cgil, Feneal Uil (Protocollo d’intesa del 30/01/14). Per beneficiare della detrazione fiscale per l’arredamento, che si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 e Modello Unico Persone Fisiche) i consumatori potranno ricevere un servizio di assistenza fiscale di qualità dai CAF CISL, CAF UIL e CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL, con cui FederlegnoArredo ha stipulato una convenzione in data 30/01/14.


  • Documenti ufficiali dell'Agenzia delle Entrate

    02 ottobre 2013
  • Le specifiche per usufruire del bonus

    Ecco la circolare del Bonus Mobili

    18 settembre 2013
Domande e risposte sul Bonus Mobili