• Integrazione alla Direttiva RoHs: nuove sostanze soggette a restrizione nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

    23 giugno 2015

    Integrazione alla Direttiva RoHs: nuove sostanze soggette a restrizione nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

    23 giugno 2015

    Con la pubblicazione della DIRETTIVA 2015/863 DELLA COMMISSIONE del 31 marzo 2015 è stato modificato l’allegato II della direttiva 2011/65/UE (RoHS II) per quanto riguarda la restrizione all’uso  di sostanze pericolose. 
    Nell’allegato II sono state inserite 4 nuove sostanze (ftalati) soggette a restrizioni nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.


    La nuova lista (in grassetto le sostanze nuove) comprende quindi sostanze che possono potenzialmente essere presenti in alcuni materiali normalmente utilizzati anche per la realizzazione, tra gli altri,  di apparecchi di illuminazione:
    • Piombo (0,1 %)
    • Mercurio (0,1 %)
    • Cadmio (0,01 %)
    • Cromo Esavalente (0,1 %)
    • Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %)
    • Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %)
    Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) (0,1 %) - Possibile presenza in cavi, condensatori e componenti ceramici
    Benzibutilftalato (BBP) (0,1 %) - Possibile presenza in fogli PVC, sigillanti e adesivi
    Dibutilftalato (DBP) (0,1 %) - Possibile presenza in cavi e prese 
    Diisobutilftalato (DIBP) (0,1 %) - Possibile presenza in cavi e prese

    Al fine di applicare correttamente i requisiti è opportuno chiarire che la modifica specifica che:

    • le restrizioni relative alle nuove sostanze inserite nell’elenco di quelle per le quali sussistono specifiche restrizioni ( DEHP, BBP, DBP e DIBP) si applicano ai dispositivi medici, dispositivi medici in vitro, strumenti di monitoraggio e di controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali dal 22 Luglio 2021.
    • Le restrizioni concernenti DEHP, BBP, DBP e DIBP non si applicano ai cavi o ai pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo, all’aggiornamento delle funzionalità o delle capacità delle AEE commercializzate prima del 22 luglio 2019, e dei dispositivi medici, inclusi i dispositivi medici in vitro, e agli strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, commercializzati prima del 22 luglio 2021.
    • Entro il 31/12/2016 gli stati membri dovranno recepire la direttiva e applicarne le disposizioni dal 22/07/2019

    Anche le nuove restrizioni si intendono applicate al materiale omogeneo (con la medesima accezione di materiale omogeneo già presente nel testo della Direttiva RoHs).

    Come noto, l’art. 7, lettera b) della cosiddetta “RoHS2” prevede che i fabbricanti predispongano la documentazione tecnica necessaria ed eseguano la procedura di controllo interno della produzione; per la redazione della documentazione è disponibile la Norma armonizzata EN 50581/2012.

  • Recepita la nuova direttiva sulle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

    03 aprile 2014
  • Rohs2 pubblicato documento FAQ e consultazione su esenzioni

  • Direttiva 2011/65/CE