Dall’approvazione del regolamento REACH sulle sostanze pericolose, avvenuta nel 2006, le aziende si sono abituate a ricevere richieste da parte dei propri clienti o committenti legate al contenuto di sostanze altamente preoccupanti (SVHC) contenute nella lista di sostanze candidate (Candidate list) nei loro prodotti, e a richiedere informazioni in merito a queste sostanze ai loro fornitori.
Questo adempimento deriva dall’art. 33 del Reach che dispone appunto che i fornitori di articoli che contengono una di queste sostanze in una concentrazione superiore allo 0,1% (peso/peso) debbano fornire informazioni sufficienti a consentire l'uso sicuro dell'articolo ai destinatari dell'articolo.
Nell’intento di rendere pubblicamente disponibili queste informazioni la Commissione Europea ha incaricato ECHA (l’agenzia europea per le sostanze chimiche) di istituire una apposita banca dati.
Nasce così SCIP (Substances of Concern In articles as such or in complex objects -Products), una banca dati di informazioni sulle sostanze che destano preoccupazione in articoli in quanto tali o in oggetti complessi (prodotti).
In pratica si tratta di un’estensione dell’obbligo di comunicazione sancito dall’art. 33, par. 1, del Reg. 1907/2006 REACH. I fornitori di articoli non comunicheranno più le informazioni dei propri articoli contenenti sostanze in Candidate List solo ai destinatari di tali articoli, ma dovranno contestualmente informare ECHA caricando tali dati nel database SCIP.
Ulteriori dettagli a questo link e qui è possible scaricare il leafet ECHA
Raccomandazioni per i produttori
Questa banca dati è rilevante per il settore del legno-arredo in quanto alcuni componenti possono (a seconda dell’azienda produttrice) contenere SVHC (es. ftalati, plastificanti; alcuni ritardanti di fiamma nelle imbottiture, nei materiali di rivestimento, cromo, cadmio, piombo, metalli).
Molti produttori riferiscono che le SVHC non sono presenti nei loro prodotti a causa di accordi rigorosi con i fornitori di componenti esenti da SVHC.
Tuttavia, si consiglia di seguire le seguenti raccomandazioni per garantire la completa assenza di SVHC nei vostri prodotti:
La selezione dei prodotti e la determinazione della frequenza delle eventuali prove possono essere effettuate mediante una matrice di rischio dei prodotti (-> quali prodotti hanno un potenziale/rischio di SVHC ?).*
* Chiarimento:
Si noti che si tratta di una semplice raccomandazione e non di un requisito ECHA.
Implementando un sistema che assicuri per ogni nuovo articolo acquistato il controllo sulla presenza di queste sostanze, la vostra azienda avrà assolto gli obblighi di responsabilità del produttore e del prodotto nel contesto di REACH e della legislazione nazionale.
Oltre al rispetto dei requisiti di legge, l'adozione di queste azioni impedirà alla vostra azienda di dover adempiere agli obblighi previsti dalla banca dati SCIP.