Il Regolamento CE 528/2012, che è entrato in vigore il 1 settembre 2013, disciplina la messa a disposizione sul mercato e l’uso dei biocidi. Il documento si applica non solo alle sostanze identificate come biocide, ma anche agli articoli trattati, definiti come: "qualsiasi sostanza, miscela o articolo trattati con, o contenenti intenzionalmente, uno o più biocidi" (art. 3, c.1 lett. l) ) A titolo di esempio, gli articoli trattati con prodotti chimici quali conservanti, antimuffa ecc., allo scopo specifico di conservare inalterato l’articolo nel tempo (p.e. un prodotto legnoso o tessile) sono, a tutti gli effetti, "articoli trattati". I produttori di articoli trattati dovranno verificare che i biocidi utilizzati siano stati approvati dal Regolamento, tramite richiesta scritta al fornitore La norma prevede anche una disciplina dell’etichettatura degli articoli trattati. Tali indicazioni devono essere seguite quando si verifica una delle seguenti condizioni:
• qualora nel caso di un articolo trattato contenente un biocida, il fabbricante dell’articolo ne indichi le proprietà biocide
• quando per il principio attivo o i principi attivi interessati, considerata in particolare le possibilità di contatto con l’uomo e di rilascio nell’ambiente, le condizioni associate all’approvazione del principio attivo o dei principi attivi lo richiedano.
Scarica di seguito il testo del regolamento n. 528/2012 e il documento della Commissione Europea contenete le FAQ, con lo scopo di dare linee guida di implementazione del regolamento, in particolare per il secondo sub paragrafo dell’art. 3 «Definizioni», articolo 58 «Immissione sul mercato di articoli trattati» e articolo 94 «Misure transitorie relative agli articoli trattati».
Per ulteriori informazioni si prega di contattare l’Ufficio Ambiente