Le “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti” approvate dal Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente il 18 maggio 2021, n.105, sono state pubblicate con il Decreto n. 47 del 9 agosto 2021.
Il Decreto è espressamente previsto dal Testo Unico Ambientale (d.lgs 152/06) che prevede l'approvazione da parte del MiTE delle Linee guida redatte dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale (SNPA) per la corretta attribuzione ad opera del produttore dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei medesimi. In particolare, il provvedimento, dispone all’art. 1, che le stesse, oltre che approvate dal MiTE, sono da considerare “allegate” al decreto, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale. Le linee guida forniscono indicazioni sulle modalità di attribuzione dei codici e di classificazione dei rifiuti in linea con le disposizioni comunitarie e nazionali, riprendendo i criteri già esplicitati dalla Commissione europea nella Comunicazione “Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti” del 2018.
Gli elementi di questo documento di maggior e più immediato impatto per le imprese sono essenzialmente contenuti nel capitolo 3 “Elenco europeo dei rifiuti ed esempi di classificazione di alcune tipologie di rifiuti”.
Questo capitolo riporta l’elenco europeo dei rifiuti con l’individuazione – a questo punto da ritenersi tassativa in quanto codificata dagli Enti di controllo - di quali voci siano da considerare non a specchio (codici CER assoluti) e quali invece siano speculari.
I codici sono identificati nell’elenco
- con Pin riquadro rosso per un codice pericoloso assoluto
- con NPin riquadro verde per un codice non pericoloso assoluto
- con SP in riquadro giallo per un codice pericoloso a specchio
- con SNP in riquadro giallo per un codice non pericoloso a specchio.
L’elenco così commentato riprende quasi integralmente l’individuazione dei codici assoluti e a specchio elaborata dalla Commissione Europea nella Comunicazione “Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti” del 2018. Si segnala tuttavia che alcune voci presenti nell’elenco presentano una diversa interpretazione rispetto a quella della Commissione: si tratta delle voci identificate con la nota (A) e riguardano, ad esempio:
Il capitolo fornisce poi indicazioni sull’attribuzione dei codici e la classificazione di alcune tipologie di rifiuti.
Tra questi di particolare rilevanza sono:
-rifiuti di imballaggio, per i quali viene chiarito:
- rifiuti da attività di costruzione e demolizione, per i quali viene esplicitato che i codici del capitolo 17 sono da utilizzarsi unicamente per i materiali che derivano dall’attività edilizia, non vanno quindi utilizzati per codificare rifiuti costituiti da materiali provenienti da altri settori manifatturieri.
Per maggiori informazioni: omar.degoli@federlegnoarredo.it