Con riferimento alle tempistiche previste dal D.M. 4 aprile
2023 n. 59, con Decreto Direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023 sono presentate
le modalità operative per la trasmissione dei dati al Registro elettronico
nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), le modalità di accesso e
di iscrizione da parte degli operatori al RENTRI, i requisiti informatici per
garantire l’interoperabilità e le modalità di funzionamento degli strumenti di
supporto messi a disposizione degli operatori.
Il DD in questione attua le disposizioni di cui
all’art.
21, comma 1 lettere a), b), c) e g) e le diverse modalità operative sono
presentate in 18 schede.
- Modalità
operative per l’iscrizione al RENTRI da parte degli operatori (modalità
1-3)
- Modalità
operative per la gestione del registro cronologico di carico e scarico e
del FIR in formato cartaceo (modalità 4-7)
- Modalità
operative per la tenuta del registro cronologico di carico e scarico e del
FIR mediante sistemi gestionali (modalità 8-10)
- Modalità
operative per la trasmissione dei dati del registro cronologico di carico
e scarico e del FIR mediante interoperabilità (modalità 11-12)
- Modalità
operative per la tenuta del registro cronologico di carico e scarico e del
FIR e per la trasmissione dei dati mediante servizi di supporto (modalità
13-15)
- Requisiti
e specifiche tecniche (modalità 16-18)
Inoltre, dall’8 novembre è
attivo il portale del Registro Elettronico Nazionale per la
Tracciabilità dei Rifiuti – RENTRI attraverso cui è possibile scaricare
la normativa nazionale, i decreti direttoriali di recente emanazione e le
specifiche tecniche, visionare manuali e guide a supporto degli operatori,
richiedere supporto o assistenza virtuale sul nuovo servizio.
Ricordiamo che sono tenuti ad iscriversi al RENTRI,
mediante l’accreditamento alla piattaforma telematica, i soggetti di cui
all’art. 188-bis del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 così come modificato,
da ultimo, dal D.lgs. 213 del 2022, di seguito elencati:
- gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei
rifiuti;
- i produttori di rifiuti pericolosi;
- gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano
rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di
commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio
di particolari tipologie di rifiuti;
- i soggetti di cui all'art. 189, comma 3, del D. Lgs. 3
aprile 2006, n.152, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, in cui sono
ricompresi i trasportatori di rifiuti non pericolosi, gli intermediari di
rifiuti non pericolosi, i produttori di rifiuti non pericolosi di cui ai
punti c) d) e g) dell'art. 184 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. con più di 10
dipendenti.
In allegato è disponibile il DD 143/2023 e relativo
allegato.
Per eventuali delucidazioni sempre a disposizione
l’ufficio Ambiente e
Economia Circolare