Sono state pubblicate recentemente le linee guida relativa alla pianificazione di emergenza esterna per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti.
Le linee guida contengono, in particolare, le indicazioni per una procedura di intervento per la gestione dell’emergenza negli eventi incidentali come incendi, con formazione e diffusione di sostanze inquinanti all’esterno che interessano:
• Impianti di stoccaggio dei rifiuti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. aa) del d.lgs. 152/2006;
• impianti che svolgono uno o più operazioni di trattamento dei rifiuti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. s) del d.lgs. 152/2006;
• centri di raccolta comunali e intercomunali autorizzati secondo le modalità previste dal medesimo decreto.
Si tratta di impianti autorizzati alla gestione rifiuti, il tema non riguarda quindi il semplice deposito temporaneo dei rifiuti aziendali.
Sono inoltre esclusi dall’applicazione delle presenti linee guida, gli impianti che rientrano nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 105/2015 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”.
Il D.P.C.M. 27/08/2021, recante “Approvazione delle linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti”, all’art. 2, comma 1, dispone che i titolari delle attività individuate nell'allegato al provvedimento, sono tenute a trasmettere entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento tutte le informazioni utili per l'elaborazione o per l'aggiornamento del piano di emergenza esterna. Il prefetto, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie inviate dal gestore delle predette attività, redige il piano di emergenza esterna o, se necessario, provvede al suo aggiornamento nei modi previsti dal successivo comma 8.
L’emanazione del D.P.C.M. sopracitato è stata prevista dall’art. 26-bis del DL n. 113 del 2018, convertito con legge n. 132 del 2018. Tale articolo, in particolare, ha previsto l’obbligo di predisporre entro novanta giorni un apposito “piano di emergenza interna” (di seguito PEI) per tutti i gestori degli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, nonché la predisposizione del “piano di emergenza esterna” (di seguito PEE), elaborato dal prefetto d’intesa con le regioni e gli enti interessati sulla base delle informazioni fornite dai gestori stessi.
Nelle more dell’emanazione del DPCM previsto dal comma 9 dell'art. 26-bis, deputato a stabilire le linee guida per la predisposizione dei PEE e per la relativa informazione alle popolazioni – ora pubblicate – le due Amministrazioni competenti – Ministero dell’Interno e Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero della transizione ecologica), hanno ritenuto di dover fornire, con Circolare del 13 febbraio 2019 – prot. 0002730, prime indicazioni per i gestori degli impianti in relazione alle modalità attuative del succitato art. 26-bis.
A tal proposito, riteniamo che le indicazioni fornite nel 2019, sulla base della Circolare ministeriale, debbano essere integrate e aggiornate alla luce delle linee guida appena pubblicate, avendo cura di compilare il Modulo di dichiarazione di cui all’Allegato C.2 (MODULO DI DICHIARAZIONE ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sulle informazioni relative all'impianto, ai sensi dell’art. 26, c. 4 del decreto-legge 4 ottobre 2018), da trasmettere entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del D.P.C.M. 27/8/2021, quindi entro il 6 dicembre 2021.
Mettiamo a disposizione il documento in allegato