Il Comitato Nazionale dell’Albo dei Gestori Ambientali, l’organismo che regola le autorizzazioni al trasporto di rifiuti sia conto terzi che conto proprio, ha ritenuto utile estendere la possibilità di utilizzare anche il codice EER 20.03.07 (rifiuti ingombranti) nelle iscrizioni “semplificate” della categoria 2-bis delle imprese che, nell’ambito della loro attività di commercio di beni si trovano a dover trasportare come rifiuti ingombranti per i quali viene chiesto il ritiro.
Questa necessità deriva dalle numerose richieste che sono pervenute al Comitato Nazionale a seguito della necessità di ritiro e trasporto di articoli e materiali che non provenissero esclusivamente “da attività di cantiere edile connessa all’attività di costruzione e demolizione”.
Già da qualche anno, infatti il Comitato Nazionale aveva stabilito che i rifiuti ingombranti, qualora prodotti nell’ambito delle attività dell’impresa edile, potessero essere trasportati dall’impresa stessa con l’iscrizione semplificata all’Albo ai sensi dell’Art.212, comma 8, del D.lgs 152/06, utilizzando il codice EER 20.03.07. In questi casi le sezioni Regionali riportano nei provvedimenti di iscrizione o variazione dell’iscrizione, a fianco di detto codice, la seguente annotazione: “proveniente da attività del cantiere edile connessa all’attività di costruzione e demolizione”.
Con la nuova circolare (Prot. 0000006/RIN del 10 luglio 2019) il Comitato ha ritenuto che in analogia ai rifiuti derivanti da attività e processi edilizi, lo stesso codice di rifiuti 20.03.07 possa essere esteso e attribuito nella categoria 2-bis alle imprese che svolgono in conto proprio l’attività di vendita, produzione, montaggio di mobili da cucina, di arredamento in genere e complementi di arredo e simili, allargando così la platea degli articoli (es. materassi, mobili..) che possono essere ritirati e trasporti direttamente dall’azienda produttrice o da enti terzi delegati dall’aziende stessa attraverso questa modalità semplificata.Questa modifica, unitamente alla revisione in corso del d.lgs 152/06 (Testo unico ambientale) legata al recepimento del pacchetto di direttive sull’economia circolare, potrebbe contribuire a normalizzare la fase di ritiro contestuale dell’usato, fase sempre più richiesta dai consumatori e con la necessità di essere rivista anche alla luce dei nuovi sviluppi tecnici di settore.
Nei provvedimenti d’iscrizione, di rinnovo dell’iscrizione o di variazione dell’iscrizione, a fianco del codice 200307 dovrà essere riportata, la seguente annotazione: “proveniente da attività di vendita, produzione e montaggio di mobili da cucina, di arredamento in genere e complementi di arredo e simili.”
L’albo Gestori Ambientali e la procedura di iscrizione alla Categoria 2-bis
L'Albo gestori ambientali è l'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. È disciplinato dal D. Lgs 152/06 e s.m.i. e dal D. Lgs 120/14 entrato in vigore il 07/09/2014 e sono soggette all’iscrizione tra le varie categorie anche le aziende che effettuano la raccolta dei rifiuti in conto proprio.
L'articolo 212, comma 8, del D. Lgs. n. 152/2006, successivamente sostituito dall’art. 2, comma 30, del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, stabilisce che le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno:
Per l’iscrizione sono richiesti il pagamento di una tassa di concessione governativa di 168 euro oltre a diritti di segreteria e bollo (10 e 16 euro).
Con l’iscrizione all’Albo Nazionale dei gestori ambientali (Categoria 2-bis) l'interessato attesta sotto la sua responsabilità i seguenti dati necessari alla finalizzazione dell’iscrizione:
L'impresa e' tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
Omar.degoli@federlegnoarredo.it
Ufficio.ambiente@federlegnoarredo.it