Il tema dell’etichettatura ambientale degli imballaggi, innescato a seguito della pubblicazione del D.LGS. 3 settembre 2020, N. 116. Che ha modificato L’ART. 219, comma 5 del Testo Unico Ambientale (d-lgs. 152/06) e su cui il mondo industriale ha lavorato per ottenere chiarimenti, tempi adeguati e aggiustamenti rispetto al campo di applicazione è stato recentemente affrontato con un provvedimento legislativo e una circolare ministeriale che prorogano l’applicazione al 31 dicembre 2021, e introducono alcune modifiche.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 21 maggio 2021 è stata pubblicata la Legge 21 maggio 2021, n. 69, recante conversione in legge del cosiddetto DL Sostegni. In questo provvedimento è riportata la disposizione che sospende fino al 31 dicembre 2021 la marchiatura del codice identificativo del materiale di imballaggio. Viene inoltre previsto che i prodotti privi dei requisiti prescritti dall’art. 219, comma 5 e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022, possano essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
L’altro adempimento previsto originariamente dall’art. 219. c.5 del 152/06 era l’obbligo di riportare informazioni sulla raccolta differenziata, che era già stato prorogato all’anno prossimo dal DL Milleproroghe.
A questo punto quindi tutte le richieste introdotte con la pubblicazione del d.lgs. 116/2020 sono rimandate al 1 gennaio 2022.
Il 17 maggio, inoltre, è stata pubblicata una circolare ministeriale (allegata) che introduce alcune semplificazioni riguardo il futuro obbligo di etichettatura. In particolare, per gli imballaggi terziari (cioè gli imballaggi da trasporto) le informazioni possono essere riportate sul documento di trasporto e non sull’imballaggio stesso, come richiesto da FederlegnoArredo. La circolare riporta anche indicazioni relative agli imballaggi importati ed esportati.
Per maggiori informazioni: omar.degoli@federlegnoarredo.it