Dopo i cambiamenti dei contributi ambientali per diverse categorie di materiali entrati in vigore dopo il 1 Gennaio 2019, a seguito delle richieste dei consorzi di filiera Comieco, Corepla e Rilegno, il Consiglio di amministrazione CONAI ha deliberato una rimodulazione del contributo ambientale per gli imballaggi in carta, plastica e legno che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2020.
La decisione è stata presa per continuare a garantire un equilibrio economico che assicuri le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale.
A seguito di tale variazione:
- Il contributo per gli imballaggi in legno, competenza di Rilegno, aumenterà da 7 euro/tonnellata a 9 euro/tonnellata; accanto all’aumento delle quantità conferite, la prima ragione del leggero incremento è la chiusura dell’unico impianto di riciclo del legno nel Sud Italia, che ha fatto aumentare i costi di trasporto del materiale al nord per l’avvio a riciclo.
- Il contributo per gli imballaggi in carta, competenza di Comieco, passerà da 20 euro/tonnellata a 35 euro/tonnellata. Resterà invece invariato il contributo aggiuntivo (20 euro/tonnellata) per i poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi (i cosiddetti cartoni per bevande - latte, succhi di frutta, ecc. - e le stesse tipologie di confezioni per altri prodotti alimentari - sughi, passate, legumi ) per i quali il contributo ambientale diventerà quindi 55 euro/tonnellata.
Viene rimodulato anche il contributo ambientale per gli imballaggi in plastica, competenza di Corepla, soprattutto in ragione dell’aumento del 12% della raccolta differenziata degli imballaggi in plastica nell’ultimo anno.
Resteranno in vigore le quattro fasce contributive valide dal 1° gennaio 2019, che sono state però riformulate per portare a regime un processo di diversificazione che le renda più coerenti con l’effettivo processo di selezione e di riciclo degli imballaggi allo stato delle tecnologie attuali.
- La Fascia A (imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito commercio e industria, ad esempio pallet, cappucci per copertura pallet, film per pallettizzazione, casse e cassette in materiale non espanso..) resterà invariata con un contributo ambientale di 150,00 €/tonnellata;
- La Fascia B1 (imballaggi da circuito domestico con una filiera di selezione e riciclo efficace e consolidata, ad esempio bottiglie in PET trasparente o trasparente colorato, flaconi e taniche ‐ capacità fino a 5 litri ‐ in HDPE e PP ‐ di colore diverso dal nero, con etichetta coprente ma dotata di perforazioni/punzonature per facilitarne la rimozione e accompagnata da istruzioni che invitino il consumatore a procedere in tal senso ) resterà invariata con un contributo ambientale di 208,00 €/tonnellata;
- La Fascia B2 (altri imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito domestico, ad esempio erogatori meccanici (spry pump, trigger), tappi, chiusure e coperchi diversi da quelli presenti in fascia A, borse riutilizzabili...) vedrà una variazione in fase di contributo ambientale passando dai 263,00 €/tonnellata ai 436 €/tonnellata;
- La Fascia C (imballaggi non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali, ad esempio cassette e casse in materiale espanso, reggette e fascette ad uso, vaschette e vassoi...) vedrà una variazione in fase di contributo ambientale passando dai 369,00 €/tonnellata ai 546,00 €/tonnellata;
L’aumento avrà effetto anche sulle procedure forfettarie/semplificate per importazione di imballaggi pieni, sempre con decorrenza dal 1° gennaio 2020.
- l’aliquota da applicare al valore complessivo delle importazioni per i prodotti non alimentari imballati passa da 0,08% al valore di 0,09%, portando la soglia di esenzione rispetto al valore totale (€) delle merci imballate importate da 125.000 € a 105.000 €.
- il contributo applicato con il calcolo forfettario sul peso dei soli imballaggi delle merci importate, senza distinzione tra i materiali dell’imballaggio, passa da 64,00 €/tonnellata a 85,00 €/tonnellata, collocando in tal modo la soglia di esenzione relativa al peso dei soli imballaggi delle merci importate (t) da 1,563 t a 1,176 t.
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