Con riferimento alle aziende che utilizzano nei cicli produttivi che originano le loro emissioni in atmosfera alcune sostanze pericolose (vedi news del 27 maggio 2021) e che sono tenute all’invio di una relazione all’autorità competente con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della loro sostituzione, è opportuno chiarire che:
L’adempimento riguarda sostanze e miscele. Spesso le sostanze oggetto dell’art. 271 c7-bis n sono contenute non in sostanze o miscele, ma in materie prime, semilavorati o componenti immessi in lavorazione.
E’ importante sottolineare che se la lavorazione riguarda “articoli” ai sensi REACH (quali ad esempio pannelli a base legnosa) non è applicabile la classificazione di pericolo ai sensi del CLP e gli stessi non sono accompagnati da una scheda dati di sicurezza, che è un documento che accompagna solo sostanze e miscele pericolose, pertanto la relazione ai sensi dell'art. 271, c.7 bis non è dovuta con riferimento a quelle sostanze.
In allegato è possibile scaricare, per le aziende interessate, alcune linee guida predisposte da autorità regionali o provinciali nelle ultime settimane.
Per maggiori informazioni: omar.degoli@federlegnoarredo.it