Lo scorso 13 settembre il Senato ha approvato il disegno di legge del DL n. 115/2022 ("Decreto Aiuti-bis") che dovrà essere convertito in legge entro l'8 ottobre e che riporta modifiche relative alla responsabilità solidale delle cessioni dei crediti edilizi limitandola ai soli casi di truffa, con l'obiettivo di far ripartire il meccanismo di cessione bloccato dalla circolare n. 23/E/2022 pubblicata dall'Agenzia delle Entrate.
Di seguito si riporta lo specifico articolo del disegno di legge:
Art. 33-bis.
(Semplificazioni in materia di cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)
1. All'articolo 14 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
1-bis.1. All'articolo 121, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo le parole «in presenza di concorso nella violazione» sono aggiunte le seguenti: «con dolo o colpa grave». Le disposizioni del presente comma si applicano esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all'articolo 119 e di cui all'articolo 121, comma 1-ter.
1-bis.2. I crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sorti prima dell'introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni di cui al comma 1-ter, il cedente - a condizione che sia un soggetto diverso da banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, da società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - e che coincida con il fornitore, acquisisce, ora per allora, ai fini della limitazione a favore del cessionario della responsabilità in solido, di cui al comma 6 ai soli casi di dolo e colpa grave, la documentazione di cui al citato comma 1-ter.
Occorre ora attendere che il provvedimento passi all'esame della Camera per l'approvazione definitiva e, a seguire, la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Provvederemo a fornirvi ulteriori informazioni non appena disponibili.