ASSOIMBALLAGGI
Associazione Nazionale delle industrie di imballaggi di legno, pallet, sughero e servizi logistici
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    27 marzo 2024
  • Gruppo di lavoro per la bioeconomia sugli imballaggi

    23 ottobre 2023
  • Analisi del ciclo di vita (LCA) del pallet Epal

    11 dicembre 2023
  • LCA imballaggi industriali e casse pieghevoli

    26 luglio 2023
  • Webinar “Certificazioni ambientali e potenziali applicazioni nel settore degli imballaggi in legno”

    17 luglio 2023
  • Webinar “Il legno come materiale biogenico e il suo ruolo nella transizione ecologica”

    03 luglio 2023
  • Piano Sughericolo nazionale 2022-2026

    20 giugno 2023
  • Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) 2023/2006 alla filiera dei materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti

    09 maggio 2023
  • Disposizioni in materia di interscambio di pallet in legno per trasporto merci

    24 maggio 2022

    Disposizioni in materia di interscambio di pallet in legno per trasporto merci

    24 maggio 2022

    A seguito delle modifiche approvate dal Parlamento, è entrato in vigore il provvedimento recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, all’interno del quale gli art. 17-bis e 17-ter riguardano disposizioni in materia di interscambio di pallet in legno per il trasporto merci

    In sintesi, il provvedimento mira a tutelare i proprietari di pallet standardizzati interscambiabili introducendo l’obbligo, per i soggetti che ricevono tali pallet, alla restituzione al proprietario/committente di un ugual numero di pallet della medesima tipologia.  

    Il testo completo del provvedimento è disponibile a questo link

    Per comodità si riportano di seguito gli articoli di interesse:  

    Art. 17-bis. – (Istituzione del sistema di interscambio di pallet. Finalità e definizioni)

    1. Le disposizioni di cui al presente articolo e all’articolo 17-ter si applicano ai pallet standardizzati interscambiabili, utilizzati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione e il trasporto delle merci.
    2. Ai fini dell’istituzione di un sistema di interscambio di pallet si adottano le seguenti definizioni: a) pallet (UNI EN ISO 445): piattaforma rigida orizzontale caratterizzata da un’altezza minima compatibile con la movimentazione, tramite carrelli transpallet o carrelli elevatori a forche e altre appropriate attrezzature di movimentazione, impiegata come supporto per la raccolta, l’immagazzinamento, la movimentazione e il trasporto di merci e di carichi. Essa può essere costruita o equipaggiata con struttura superiore; b) pallet standardizzato: comprende una serie di tipologie di pallet per usi specifici in riferimento a un dato mercato e risponde alla necessità di armonizzazione e di riduzione dei costi, legata agli scambi di merci su pallet e alla gestione dei parchi; c) pallet interscambiabile: pallet standardizzato riutilizzato e non ceduto a titolo di vendita al destinatario della merce.
    3. Le caratteristiche di ciascuna tipologia di pallet sono stabilite da specifici capitolati tecnici che costituiscono documenti di riferimento su scala mondiale.

    Art. 17-ter. – (Disciplina del sistema di interscambio di pallet)

    1. I soggetti che ricevono, a qualunque titolo, fatta salva la compravendita, i pallet di cui all’articolo 17-bis sono obbligati alla restituzione al proprietario o al committente di un uguale numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelle dei pallet ricevuti.
    2. Fatto salvo il caso in cui siano stati espressamente dispensati dal proprietario o dal committente, l’obbligo di cui al comma 1 permane in carico ai soggetti tenuti alla restituzione dei pallet, indipendentemente dallo stato di conservazione e dalla conformità tecnica degli stessi. La tipologia dei pallet interscambiabili di cui all’articolo 17-bis è indicata sui relativi documenti di trasporto del mittente e non è modificabile dai soggetti riceventi.
    3. In caso di impossibilità a provvedere all’immediato interscambio di pallet, il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto all’emissione contestuale di apposito voucher, digitale o cartaceo, avente funzione di titolo di credito improprio cedibile a terzi senza vincoli di forma, debitamente sottoscritto, contenente data, denominazione dell’emittente e del beneficiario, nonché indicazione della tipologia e quantità dei pallet da restituire. La mancata indicazione sul voucher di tutti i suddetti requisiti informativi comporta il diritto, per il possessore del voucher medesimo, di richiedere immediatamente al soggetto obbligato alla restituzione il pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, determinato ai sensi del comma 6, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti. Al voucher si applica la disciplina di cui all’articolo 1992 del codice civile.
    4. La mancata riconsegna di uno o più pallet entro sei mesi dalla data di emissione del voucher, secondo quanto previsto dal comma 3, comporta l’obbligo, per il soggetto obbligato alla restituzione, del pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, determinato ai sensi del comma 6, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti. È fatto obbligo al possessore del voucher di restituirlo all’emittente, al momento della restituzione dei pallet ivi indicati o al momento del pagamento del relativo importo, determinato ai sensi del comma 6.
    5. Ogni patto contrario alle disposizioni di cui al presente articolo e all’articolo 17-bis è nullo.
    6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le caratteristiche tecnicoqualitative e sono determinati il valore di mercato del pallet inter- scambiabile e le tempistiche per il suo aggiornamento. Con il medesimo decreto è indicata la struttura, tra quelle già esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico, competente a svolgere attività di vigilanza e di monitoraggio del corretto funzionamento del sistema di interscambio di pallet, anche con l’obiettivo di garantire il livello minimo di impatto ambientale.
    7. I soggetti coinvolti nel mercato dei pallet possono segnalare eventuali violazioni alla struttura di cui al comma 6.

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