Legge di Bilancio 2026 | Disposizioni di interesse per le imprese

Quali le misure di maggiore interesse per le aziende e il tessuto produttivo nazionale approvate in via definitiva dal Parlamento e presenti nella Legge di Bilancio 2026? L’Ufficio Relazioni Istituzionali e Internazionali di FederlegnoArredo ha realizzato una breve sintesi per le imprese associate.

 

Attività produttive

  • Maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali (commi 427-436)

La disposizione ripropone la disciplina della maggiorazione dell’ammortamento, ai fini IRES ed IRPEF, per investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello “Industria 4.0”, effettuati dalle imprese dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. La maggiorazione da applicare al costo degli investimenti è pari a: 

⇒ 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 

⇒ 100% per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; 

⇒ 50% per investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. 

Sono altresì definite le imprese escluse dalla percezione del beneficio e la modalità di accesso allo stesso e viene precisato che il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni salvo che in specifiche ipotesi (in particolare, sono esclusi gli investimenti che beneficiano del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali nuovi secondo il modello industria 4.0). 

 

  • Fondo per il rifinanziamento di “Industria 4.0” (comma 770)

Istituzione di un Fondo nello stato di previsione del MEF finalizzato ad incrementare le risorse a disposizione per il credito d’imposta a favore delle imprese per gli investimenti effettuati secondo il modello “Industria 4.0” prima del 31 dicembre 2025. Il tetto, fissato a 2,2 miliardi di euro, è ora incrementato di 1,3 miliardi di euro, per un totale di 3,5 miliardi di euro.

 

  • Contributi a tasso agevolato per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (comma 468)

Viene rifinanziata l’autorizzazione di spesa relativa alla cd. “Nuova Sabatini”, misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese. Stanziati 200 milioni di euro per l’anno 2026 e 450 milioni di euro per l’anno 2027 per il sostegno agli investimenti (acquisto o acquisizione in leasing) in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese, tramite contributi a tasso agevolato per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature.

 

  • Misure in materia di internazionalizzazione delle imprese (commi 503-504)

Sono incrementate le risorse finanziarie destinate al sostegno delle esportazioni e all’internazionalizzazione delle imprese italiane, intervenendo su fondi preesistenti. Nello specifico, viene rafforzato per l’anno 2026, lo strumento di Venture Capital di SIMEST s.p.a. Il punto di riferimento è l’articolo 1, comma 474, della legge di bilancio 2025 (L. n. 207/2024), il quale ha istituito, all’interno del Fondo rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici cd. “Fondo 394”, tre nuove sezioni a carattere rotativo gestite da SIMEST s.p.a.: la sezione Crescita; la sezione Investimenti Infrastrutture; la sezione Venture Capital e Investimenti Partecipativi (cd. sezione VCIP). Nello specifico, il comma 503 dispone un incremento della dotazione finanziaria della sezione Venture Capital e Investimenti Partecipativi (VCIP). L’incremento è fissato in 100 milioni di euro per l’anno 2026. Tale rifinanziamento opera a valere sulle risorse complessive del predetto Fondo 394. 

Il comma 504 affronta il potenziamento del sostegno all’internazionalizzazione alle esportazioni e all’internazionalizzazione delle imprese italiane. A tal fine, dispone un incremento della dotazione del Fondo per la promozione degli scambi e l’internazionalizzazione delle imprese di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. 

 

  • Fondo di garanzia PMI (comma 878)

Prevista la riallocazione delle risorse residue non impegnate del Fondo di garanzia PMI destinandole alla garanzia su portafogli di finanziamenti.  Il comma 879 interviene sulla cd. “Garanzia Archimede” di SACE, prevedendo che la percentuale effettiva della garanzia sia graduata da SACE in modo proporzionalmente crescente in funzione del grado di addizionalità dell’intervento, secondo una metodologia allegata al Piano annuale delle attività e al Sistema dei limiti di rischio. 

 

  • Crediti di imposta ZES unica e zone logistiche semplificate (commi 438-447)

Viene esteso agli anni 2026, 2027 e 2028 il credito d’imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica) con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2028. Il limite di spesa per il riconoscimento di tale credito d’imposta è fissato nel limite di 2,3 miliardi per il 2026, 1 miliardo per il 2027 e 750 milioni per il 2028. È esteso per gli anni 2026, 2027 e 2028 il credito d’imposta per le imprese che operano o si insediano nelle Zone logistiche semplificate (ZLS) nel limite di spesa di 100 milioni di euro all’anno. 

 

  • Credito d’imposta aggiuntivo per gli investimenti realizzati nel 2025 nella ZES unica (commi 448-452)

Si introduce un contributo aggiuntivo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati entro il 15 novembre 2025 nella ZES unica Mezzogiorno, riconoscendo per il 2026 un’integrazione pari al 14,6189% dell’importo già richiesto con dichiarazione integrativa inviata tra il 18 novembre e 2 dicembre 2025, a condizione che l’impresa non abbia fruito del credito Transizione 5.0 per almeno uno degli investimenti indicati. Il contributo aggiuntivo è richiesto con comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate ed è utilizzabile solo in compensazione nell’anno 2026. Inoltre, la somma tra credito “principale” e integrativo non può superare l’importo originariamente richiesto e sono previste regole sulla rideterminazione e decadenza proporzionale in caso di perdita dei requisiti o di dichiarazioni non veritiere.

 

  • Proroga dei finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012 (comma 569)

Prorogata dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 la possibilità di utilizzare i finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012 nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. 

 

  • Istituzione di Zone Franche Doganali Intercluse nel Basso Lazio (comma 453)

Vengono istituite delle Zone franche doganali intercluse nelle aree portuali e retroportuali, nelle piattaforme logistiche nonché negli agglomerati industriali situati nei comuni compresi nelle zone LAZ3, LAZ4 e nella zona contigua del Basso Lazio denominata LAZ5-LAZ6-LAZ7 indicate nella Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia per il periodo dal 2022-2027.

 

  • Misure urgenti per il sostegno della presenza di imprese italiane nel continente africano e per l’internazionalizzazione delle imprese italiane (commi 768-769)

Viene estesa all’anno 2026 la misura che autorizzava la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) a concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma, a valere sulle risorse della c.d. gestione separata, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l’anno 2025, a favore di imprese stabilmente operative nel Continente africano per la realizzazione di interventi in specifici settori e in coerenza con le finalità del Piano Mattei.

 

  • Proroga del credito d’imposta per le attività di design e ideazione estetica (commi 925-926)

Viene prorogato il credito di imposta previsto dalla legge di bilancio 2020 per le attività di design e ideazione estetica per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 10% della relativa base di calcolo nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro. Il credito d’imposta è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro per l’anno 2026.

 

  • Misure in materia di definizione e applicazione dei prezzari relativi ai prodotti, alle attrezzature e alle lavorazioni degli appalti di lavori (commi 487-494)

I commi 487-494, introdotti dal Senato, recano disposizioni in materia di definizione e applicazione dei prezzari relativi ai prodotti, alle attrezzature e alle lavorazioni degli appalti pubblici di lavori. Il comma 487 prevede l’emanazione di un apposito decreto ministeriale, previo parere della Conferenza unificata, a cui è demandata la definizione del prezzario nazionale per gli appalti di lavori. Tale prezzario: è aggiornato con cadenza annuale; è redatto in coerenza con i criteri previsti dal Codice dei contratti pubblici. Il comma 488 prevede l’istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), dell’Osservatorio per il monitoraggio dei prezzari delle opere pubbliche.

 

Lavoro e politiche di welfare

  • Imposta agevolata per incrementi retributivi (comma 7)

Prevede che gli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti nel 2026, in attuazione di nuovi contratti collettivi di lavoro sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, siano sottoposti, salvo rinuncia, ad un’imposta sostitutiva agevolata del 5% limitatamente ai casi in cui il complessivo reddito da lavoro dipendente del soggetto non sia superiore a 33.000 euro nel 2025.

 

  • Welfare aziendale (commi 8-12)

Per il 2026 e 2027 si riduce dal 5 all’1% la tassazione agevolata per i premi di risultato e per partecipazione agli utili e eleva da 3.000 a 5.000 euro lordi il limite annuo dell'imponibile ammesso a tale regime tributario agevolato.

 

  • Riduzione IRPEF dividendi azioni dei lavoratori (comma 13)

Estende all’anno 2026 una norma transitoria, già posta per l’anno 2025, che prevede, per i dividendi corrisposti (nel relativo anno) ai lavoratori dipendenti e derivanti dalle azioni attribuite dalle aziende in sostituzione di premi di risultato, il computo nella base imponibile delle imposte sui redditi nella misura pari al 50%, ad esclusione della quota di tali dividendi eccedente il limite di 1.500 euro, per la quale resta ferma l’inclusione integrale nell’imponibile.

 

  • Salvaguardia occupazionale

Commi 153-155 - Si riconosce uno sgravio contributivo parziale, per un periodo massimo di 24 mesi, per assunzioni a tempo indeterminato (o trasformazioni di contratti a tempo determinato) effettuate nel 2026 da parte di datori di lavoro privati al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile, di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, di sostenere lo sviluppo occupazionale della ZES unica per il Mezzogiorno.

Comma 175 - Incrementa il limite di spesa entro cui può essere riconosciuto lo sgravio contributivo totale alle imprese con almeno mille dipendenti che hanno stipulato un accordo con un progetto industriale e di politica attiva.

Commi 210-213 - Si prevede un esonero contributivo totale per i datori di lavoro privati che dal 2026 assumono donne, madri di almeno 3 figli di età minore di 18 anni e prive di un impiego retribuito da almeno sei mesi. Lo sgravio spetta per 12 mesi se l’assunzione è a tempo determinato, anche in somministrazione, per 18 mesi se vi è una trasformazione e per 24 mesi se l’assunzione è a tempo indeterminato.

 

  • Misure di sostegno al reddito

Commi 206-207 - Si prevede per il 2026 un’integrazione al reddito pari a 60 euro mensili per le lavoratrici dipendenti e autonome, con reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, madri di due o più figli. Tale integrazione è riconosciuta, per le madri di due figli, fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio e, per le madri di più di due figli, fino al mese del compimento del diciottesimo anno da parte del figlio più piccolo

Comma 176 - L’erogazione della liquidazione anticipata della NASpI che può essere richiesta dal beneficiario come incentivo all’autoimprenditorialità non avvenga più in un’unica soluzione ma in due rate (la prima pari al 70% e la seconda al 30%).

 

  • Decontribuzione madri lavoratrici (commi 210-213)

Viene posticipato dal 2026 al 2027 un parziale esonero contributivo (la cui misura sarà stabilita da apposito decreto ministeriale) della quota dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici dipendenti o autonome madri di due o più figli, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo ovvero, se madri di tre o più figli, fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

 

  • Congedi parentali (commi 219-220)

Si estende da 12 fino a 14 anni del figlio la possibilità di richiedere il congedo parentale; eleva poi da cinque a dieci giorni lavorativi all’anno il limite dei congedi per malattia del figlio fruibili da ciascun genitore lavoratore dipendente, estendendo l’applicabilità dell’istituto anche ai genitori di figli di età compresa tra i 3 e i 14 anni (in luogo di 8 anni). Prevede inoltre la possibilità di prolungare il contratto di lavoro della lavoratrice o del lavoratore – assunti a tempo determinato, anche in somministrazione, al fine di sostituire le lavoratrici in congedo di maternità o parentale - per un ulteriore periodo di affiancamento della “lavoratrice sostituita” non superiore al primo anno di età del bambino.

 

  • Trasforma zione del rapporto di lavoro (commi 214-218)

Viene riconosciuto alla lavoratrice o al lavoratore, con almeno tre figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli disabili, la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, orizzontale o verticale, o nella rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, che determina una riduzione dell’orario di lavoro di almeno quaranta punti percentuali. Ai datori di lavoro privati che consento tale trasformazione è riconosciuto un esonero sgravio contributivo totale per un massimo di 24 mesi dalla data di trasformazione del contratto.

 

  • Incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa (comma 194)

Estende il riconoscimento dell’incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa anche ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che raggiungono entro il 31 dicembre 2026 i requisiti inerenti a quota 103 o il requisito di anzianità contributiva previsto in via generale per il riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato a prescindere dall'età anagrafica.