CITES

La CITES o Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione regola il commercio internazionale di circa 30.000 specie rientra nelle attività del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP) in Italia è entrata in vigore nel 1980. Le specie protette dalla Convenzione sono suddivise – in base al grado di protezione di cui necessitano - in III Appendici.
 

LA CITES NELL'UNIONE EUROPEA
L'Unione Europea rappresenta uno dei più importanti mercati di destinazione del mondo delle specie CITES.



I Regolamenti comunitari relativi al settore sono uniformemente applicati su tutto il territorio della U.E. ,
gestiti dalla Direzione Generale dell'Ambiente della Comunità Europea.
 

LA CITES IN ITALIA


Gli organismi di gestione coinvolti a livello nazionale sono:

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare rappresenta l'Autorità di Gestione principale , svolge funzioni di indirizzo politico e di coordinamento;
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Servizio CITES del Corpo Forestale dello Stato cura la gestione amministrativa ai fini della certificazione e le attività di controllo tecnico-specialistico – sul territorio ed in dogana - per il rispetto della Convenzione rilascia i certificati;
Ministero del Commercio Internazionale - Direzione Generale per la Politica Commerciale - Divisione VIII - CITES rilascia le licenze di importazione ed esportazione.



 

FEDECOMLEGNO E CITES

Fedecomlegno segue, in diretto contatto con gli uffici dei Ministeri  competenti in materia, l'evolversi della materia.

Aggiorna costantemente le aziende associate sulle novità normative e  soprattutto fornisce l'assistenza ed il supporto necessario per la soluzione positiva delle problematiche. 
 

SITI CORRELATI
Qui di seguito si riportano i link ai siti correlati dei Ministeri italiani competenti in materia ed al sito istituzionale della CITES
Ministero Ambiente
Ministero Commercio Internazionale
MIPAAF - Corpo Forestale dello Stato
Sito istituzionale CITES
 


CITES in pillole

Le specie legnose a rischio estinzione vengono inserite in una delle tre appendici CITES in relazione al grado di tutela necessario.
Le Appendici CITES

  • Appendice I - allegato A del Regolamento comunitario 338/97

    in questa appendice sono riportate le specie legnose di cui è assolutamente vietata l'importazione o il commercio; sono specie a forte minaccia di estinzione non ammesse al commercio, salva l'ipotesi di autorizzazione specifica del Paese importatore a condizioni e garanzie particolari.
     
  • Appendice II - Allegato B del Regolamento comunitario 338/97

    in questa appendice sono inserite le specie per le quali l'importazione è ammessa solo a due condizioni:

    - che la merce sia corredata di un certificato CITES e cioè da un permesso di esportazione concesso dall'organismo abilitato del Paese esportatore;
    - che il Ministero del Commercio internazionale rilasci apposita licenza di importazione;
La conservazione e trasformazione in azienda del legname iscritto in Appendice, è subordinata alla sua registrazione nell'apposito registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali, istituito dal Decreto 8 gennaio 2002. Per il legname è obbligato alla tenuta del registro solo chi commercializza e/ trasforma tronchi delle specie legnose inserite in appendice.
     
  • Appendice III - Allegato C del Regolamento comunitario 338/97

    Le sole specie originarie dei Paesi inseriti accanto al nome commerciale, vengono trattate come se fossero incluse nell'Appendice II. Le specie incluse nell'Appendice III non devono essere iscritte nel registro di detenzione ma devono arrivare in Italia corredate da certificato CITES e notifica di importazione che si ottiene presso il nucleo operativo del Corpo Forestale dello Stato nelle dogane abilitate.
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Normativa Fitosanitaria

La certificazione fitosanitaria ha lo scopo di prevenire o combattere l'introduzione e/o la diffusione di parassiti/patogeni animali e vegetali, o di altre entità pericolose a vegetali e prodotti vegetali, con particolare riguardo alle piante di rilevanza economica (alimentare, forestale, ornamentale).
A livello internazionale la normativa si fonda sulla convenzione FAO sulla protezione delle piante (IPPC - International Plant Protection Convention) adottata nel 1951 ed entrata in vigore nel 1952, approvata da oltre 100 governi nazionali. In Italia la convenzione è stata firmata il 2 febbraio del 1952 ed è stata ratificata con la legge 471/1955 Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione delle piante di Roma.
L'IPPC è stata ammendata nel 1979 e nel 1997.
In base alla convenzione FAO è stata emanata la direttiva comunitaria 2000/89/CE.

In Italia la base normativa è costituita dal decreto legislativo 214/2008 del 19 agosto 2005 e successive modifiche.

L'organo competente in materia è il Servizio Fitosanitario Nazionale, costituito dal Servizio Fitosanitario Centrale presso il Ministero Agricoltura e dai Servizi Fitosanitari Regionali (SFR) presso le Regioni.
Il Servizio Fitosanitario Centrale ha compiti di coordinamento, mentre ad operare sul territorio sono i SFR.
 


ISPM15

Evitare che gli imballaggi in legno siano veicolo inconsapevole di organismi nocivi in essi eventualmente contenuti è l'obiettivo che la FAO - Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura - ed il WTO - Organizzazione Mondiale del Commercio - hanno concordato nel rispetto delle foreste e dell'ambiente, attraverso la redazione dell'ISPM 15.

In passato si sono verificati alcuni casi di diffusione di organismi fitofagi in continenti dove originariamente non erano presenti, rappresentando un potenziale pericolo per le foreste, con possibili danni ecologici ed economici. Da alcune indagini effettuate si è riscontrato che probabilmente la diffusione di tali organismi alle foreste era da associare all'impiego di imballaggi in legno costruti con materia prima di bassa qualità a cui il mercato si era dovuto orientare per la folle rincorsa a prezzi sempre piu' bassi dell'imballaggio stesso.

In considerazione di ciò, è stato adottato da quasi tutti gli Stati del mondo lo Standard denominato ISPM-15 FAO, che prevede che gli imballaggi in legno grezzo utilizzati nel commercio internazionale siano sottoposti ad un trattamento e, successivamente ad esso, alla relativa marchiatura.

Lo standard diviene obbligatorio nel momento in cui uno Stato notifica al WTO l'inserimento, nelle proprie regolamentazioni fitosanitarie, delle specifiche indicate dall'ISPM-15. Anche l'Unione Europea e quindi l'Italia hanno adottato questo Standard di protezione fitosanitaria rendendo obbligatorio il trattamento del legno da imballaggio in entrata nel proprio territorio.

Com 14 2005 ISPM15 chiarimenti interpretativi

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Il FLEGT (applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale), è la risposta dell'Unione Europea al problema mondiale del taglio illegale di legname e del commercio dei prodotti ad esso associato. Il fenomeno del taglio illegale del legname era stato identificato nel 1998 come un grave problema internazionale nel ‘Programma d'azione sulle foreste' dei Ministri degli affari esteri del G8.
Lo scopo del FLEGT è coordinare strumenti e promuovere accordi e comportamenti responsabili per la gestione delle foreste mondiali.


Qual è il ruolo dell'Associazione

Fedecomlegno è attiva in prima persona affinché venga eliminato il fenomeno dell'illegal logging e si rende interprete presso le aziende associate - e non solo - perché vengano seguite linee scrupolosamente legali nel commercio e nell'utilizzo produttivo del legname.
Cosa tanto più significativa qualora si pensi che l'Italia acquista dall'estero l'80% della materia prima necessaria all'industria.
Pertanto ha fin dall'inizio supportato l'iniziativa europea volta all'adozione del Piano d'Azione FLEGT partecipando attivamente ai lavori di consultazione della Commissione e del Tavolo FLEGT istituito presso il MAE.


Il Piano d'Azione FLEGT

Il Piano d'Azione FLEGT dell'Unione Europea è stato adottato dalla Commissione nel maggio 2003 per dar seguito all'impegno, sottoscritto nel corso del World Summit on Sustainable Development (a Johannesburg agosto 2002), di arrestare l'attuale ritmo di perdita di risorse naturali e di diversità biologica.
Prevede una serie di misure tra cui :
- il supporto per il raggiungimento di una migliore governance nei paesi produttori di legname


- lo sviluppo di Accordi Volontari di Partenariato VPA (Voluntary Partnership Agreements) con i paesi produttori di legname al fine di impedire l'ingresso nel mercato UE di legname prodotto illegalmente


- l'impegno per ridurre il consumo UE di legname prodotto illegalmente e per scoraggiare investimenti che possano favorire il taglio illegale

Scarica il Piano Azione FLEGT

Scarica conclusioni del Consiglio sulla proposta di Piano azione FLEGT


Implementazione del Piano d'Azione

Il 18 ottobre 2008 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (GUCE L. 277 del 18/10/2008) il Regolamento n. 1024 del 17 ottobre 2008 “recante modalità d'applicazione del Regolamento CE n. 2173/2005 del Consiglio relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea” (Allegato 1).
Detto regolamento individua gli elementi base (formato, contenuti, criteri di accettazione e verifica) dei certificati FLEGT, ovvero del documento – emesso dalla competente autorità del paese produttore/esportatore - che dovrà accompagnare i materiali (di cui all'elenco incluso nell'allegato II o III del regolamento stesso) affinché ne sia autorizzata l'importazione nell'Unione Europea.
Per una più chiara comprensione si ricorda che le licenze/certificati FLEGT potranno essere emessi solo dalle autorità di quei paesi produttori che abbiano siglato i così detti VPAs (Voluntary Partnership Agreemets) con l'Unione Europea nel momento in cui detti patti siano divenuti operativi mediante l'inserimento del Paese nell'elenco di cui all'Allegato I del Reg. 2173/2005.
Pertanto, mentre il regolamento 1024 del 17/10/2008 entrerà in vigore il 6/11/2008, lo stesso potrà divenire effettivamente operativo solo dal momento in cui verrà implementato il summenzionato Allegato I.
Ad oggi risultano siglati VPA con il Ghana (20 novembre 2009), Cameroun (6 maggio 2010) e Repubblica del Congo (17 maggio 2010), la cui entrata in vigore è subordinata alla creazione di un regolamento operativo dei singoli paesi.
Appare utile chiarire che accanto alla normativa FLEGT, la Commissione Europea sta predisponendo una normativa definibile “supplementare”, ma completamente autonoma rispetto al FLEGT, che intende istituire un sistema volto ad impedire la commercializzazione di legname illegale nel mercato comunitario basato sul concetto di “due diligence”.
Per una migliore e completa comprensione della situazione si invita i destinatari della presente a leggere attentamente il prospetto riepilogativo allegato (allegato 3). L'allegato contiene anche l'indicazione dell'effettiva entrata in vigore degli attuali VPA.

Scarica allegato 1

Scarica allegato 2 

Scarica allegato 3

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